<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss'><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619</id><updated>2009-11-04T18:14:16.246+01:00</updated><title type='text'>UGUALE PER TUTTI</title><subtitle type='html'>La legge! ... è ... dev'essere ... speriamo che sia ... dobbiamo fare in modo che sia ...</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>830</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-6020672015876508167</id><published>2009-10-29T17:49:00.005+01:00</published><updated>2009-10-29T20:36:54.064+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>APPELLO ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;In questi giorni circolano "appelli"  di vario contenuto,  rivolti da alcuni magistrati  al mondo politico-istituzionale, affinché sia maggiormente rispettata l'indipendenza della giurisdizione. Essi guardano alla indipendenza  cd. "esterna", quella cioè che preserva i magistrati da interferenze provenienti da poteri diversi dall'ordine  giudiziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riteniamo altrettanto allarmanti i segnali che il potere interno alla magistratura ha inviato ad alcuni magistrati impegnati in delicate e complesse inchieste, alcune delle quali  riguardanti anche esponenti dello stesso ordine giudiziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il troppo tempestivo allontanamento di alcuni magistrati dai loro compiti è apparso a molti come un'interferenza indebita sui processi in corso. E' stata, cioè, messa in discussione  l'indipendenza cd. "interna", quella che  permette  al singolo  magistrato di applicare  la legge e di non  subire condizionamenti, neppure se  hanno origine  all'interno del  suo stesso ordine di appartenenza. Ecco il motivo di questo appello che è aperto alla sottoscrizione di tutti i frequentatori del blog.   L'indipendenza del magistrato, infatti, è un bene intangibile del quale sono titolari tutti i cittadini,  in nome dei quali la giustizia è amministrata.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;La riforma della materia disciplinare, di recente introduzione,  non ha mancato di sollevare perplessità e preoccupazioni sin dalle sue prime sperimentazioni pratiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare,  è apparso serio il rischio che il nuovo istituto delle misure cautelari disciplinari, applicabili all'esito di una procedura oltremodo sommaria,  interferisca sui procedimenti giudiziari in corso provocando l'allontanamento del magistrato dalle sue funzioni, e quindi dal processo a lui affidato secondo criteri legali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sindacato disciplinare dei provvedimenti giudiziari, esercitato con  parametri piuttosto vaghi come quelli della “correttezza”,  quando non  della ”opportunità”,   dagli esiti spesso difformi dai vagli giurisdizionali compiuti nelle sedi naturali, genera una sorta di “doppio binario” in virtù del quale l'atto giudiziario, immune da vizi in sede processuale, diviene - a torto o a ragione - patologico in quella disciplinare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'impiego del nuovo strumentario disciplinare, per come  manifestatosi nelle sue prime attuazioni pratiche, mette in crisi il principio di soggezione del giudice alla legge e, attraverso il drastico esonero del magistrato dalle sue funzioni, anche quello del giudice naturale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un sistema che si fonda sulla competenza legalmente predeterminata  dei magistrati, ai quali gli affari sono assegnati secondo rigorosi criteri oggettivi, così come non tollera la sottrazione del processo al suo magistrato, mal sopporta la sommaria sottrazione del magistrato al  processo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del resto, l'accertamento della responsabilità disciplinare del magistrato non può e non deve ambire a prevenirne gli eventuali abusi in un singolo procedimento, evenienza alla quale l'ordinamento risponde adeguatamente sia con i controlli interni al processo, sia con la giurisdizione penale alla quale i magistrati sono soggetti come tutti gli altri cittadini, non essendo ammesse zone immuni dal controllo di legalità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di qui un appello affinché il  ricorso alle misure cautelari ad opera degli Organi della Giustizia Disciplinare si conformi ai fondamentali  principi regolatori della giurisdizione, in modo che nessuno possa ipotizzare che il suo corso naturale ne sia indebitamente influenzato.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-6020672015876508167?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/6020672015876508167/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=6020672015876508167' title='286 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/6020672015876508167'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/6020672015876508167'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/appello-alla-procura-generale-presso-la.html' title='APPELLO ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>286</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-1652668001180105846</id><published>2009-10-25T09:36:00.004+01:00</published><updated>2009-10-25T09:51:48.584+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riforma della giustizia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><title type='text'>Speranze di un cattivo magistrato</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/SuQOVW6aAII/AAAAAAAAABs/0KhoEpGnf1Q/s1600-h/bilancia.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 174px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/SuQOVW6aAII/AAAAAAAAABs/0KhoEpGnf1Q/s200/bilancia.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5396454013587292290" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#000066;"&gt;di Gabriella Nuzzi &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#3366FF;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#990000;"&gt;da Il Fatto Quotidiano del 25 ottobre 2009 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;La scena finalmente si chiude, cala il sipario nero. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Regista ed attori tirano un respiro di sollievo: ancora un’ottima interpretazione, il pubblico può ritenersi soddisfatto. Giustizia è fatta.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ma la platea è muta, nessuno plaude.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;L’epilogo è paradossale, grottesco. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Due magistrati della Procura della Repubblica di Salerno sono stati severamente puniti dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Esautorati delle loro funzioni inquirenti, allontanati dalla sede in cui le esercitano. Cassato un pezzo di vita professionale. Ore, giorni, mesi dedicati, in silenzio, con scrupolo, a studiare carte, leggi, sentenze; a scrivere, indagare, nel tentativo di amministrare giustizia. Una Giustizia eguale per tutti. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Tempo sprecato. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;I giudici disciplinari, che non avevano mai fatto mistero del proprio convincimento e chiaramente interessati al celere seppellimento della vicenda, possono finalmente veder consacrato il proprio verdetto. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Dunque, ora, non mi resta che prenderne atto: sono ufficialmente inserita nella lista nera dei cattivi magistrati. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt; Perché, nel legittimo esercizio delle mie funzioni istituzionali, ho osato indagare su altri magistrati  -quelli del distretto di Catanzaro-  per gravi delitti di corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio, falso ideologico, omissione in atti d’ufficio, favoreggiamento, calunnia, diffamazione e quant’altro, connessi all’illegale sottrazione al Pubblico Ministero titolare, dott. de Magistris, delle inchieste POSEIDONE e WHY NOT e alla loro successiva disintegrazione. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ho osato, come era mio obbligo, sequestrare atti e documenti processuali integranti il “corpo” di quei reati. Ho osato perquisire abitazioni e uffici dei magistrati indagati, per ricercare tracce e cose pertinenti ai reati, necessarie al loro accertamento. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ho osato raccogliere e riscontrare minuziosamente decine e decine di denunce del Pubblico Ministero a cui le inchieste erano state sottratte, reo, anche lui, di aver scoperto il sistema di illecite cointeressenze che domina la gestione del denaro pubblico nel nostro Paese. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ho osato fare i nomi e i cognomi dei presunti appartenenti a quel sistema e di coloro che, direttamente o indirettamente, ne avrebbero permesso il funzionamento.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ho osato voler a tutti i costi applicare la legge, senza capire, assai imprudentemente, che nel mio “mestiere” il principio costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge non vige così rigorosamente, sempre e per tutti.  &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Esiste un superiore principio non scritto, di ordine “deontologico”, che è quello dell’Opportunità. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Avrei, cioè, dovuto chiedermi e non l’ho fatto: è proprio opportuno che indaghi il magistrato Tizio, il politico Caio, l’imprenditore Sempronio, il faccendiere Mevio? è proprio necessario perquisirne abitazioni e uffici, sequestrare carte e documenti ? &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;La risposta è variabile, dipende dalle circostanze. A volte è opportuno e necessario, altre, invece, non lo è. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Perché, mi dicono, la diligenza di un bravo magistrato si misura sulla sua prontezza di riflessi, sulla velocità nell’intuire quando è il caso di poter agire e quando non lo è affatto; sulla sua capacità di interpretare i segnali; di ricorrere a diplomazia e compromessi; di interloquire e persuadere; di attendere che i tempi di indagini lentamente scadano; di saper selezionare e, infine, archiviare.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;E la sua correttezza sta nell’evitare di fare i nomi e i cognomi di illustri colleghi, politici, imprenditori, perché, anche quando sembra indispensabile riscontrarne il coinvolgimento, in fondo è una questione di privacy. E chi denuncia potrebbe essere sempre, dietro mentite spoglie, un folle congiuratore, anche se si riscontra che, purtroppo, è sincero.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Merito, dunque, una lezione. Mai eccedere nel perseguire fini di giustizia!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Si spera, per me, che io abbia inteso, una sola volta e per sempre. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Lo ammetto, ignoravo l’esistenza di tali singolari regole “deontologiche”, regole non scritte, sulle quali, pare, debba misurarsi la professionalità del magistrato. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ma, ad essere seri, qui mi sembra che la vera deontologia non c’entri proprio un bel niente e sarebbe assai dignitoso per la nostra categoria non tirarla neppure in ballo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Qui, invece, si tratta di capire le ragioni vere per cui tre magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, legittimamente e doverosamente impegnati a far luce su un devastante sistema di corruzioni e collusioni giudiziarie, siano stati “fatti fuori” con gli strumenti della nuova legge disciplinare, pagando un prezzo altissimo per la loro autentica indipendenza, politica e associativa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Si tratta di capire perché, al di là della vergognosa farsa della “guerra tra Procure” (una favoletta che amano raccontare ormai solo a se stessi, dai sicuri effetti tranquillizzanti e catartici) gli organi disciplinari stiano consentendo ad altri magistrati, indagati per gravi fatti di corruzione in atti giudiziari, falso ideologico, abuso d’ufficio, favoreggiamento e quant’altro, e autori anche di illecite attività ai danni dei loro indagatori, di continuare impunemente ad amministrare giustizia nei contesti criminosi oggetto delle indagini della Procura di Salerno.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;C’è dunque da chiedersi: quali superiori principi di “deontologia professionale” vigono per costoro? quale eccezionale criterio di ragionevolezza ha indotto i supremi organi disciplinari a non intervenire anche in questo caso con gli strumenti cautelari e a perseverare in tale insensata omissione? &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Esistono forse equilibri di poteri  -politici, giudiziari, criminali-  da dover preservare e che non conosciamo e non possiamo conoscere? &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;E chi ne sarebbero gli inamovibili garanti? Chi gli “eversori” da punire e cacciare? &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Esiste forse un modus operandi, diverso da quello del contrasto aperto e diretto al crimine organizzato di ogni livello, che tende, invece, sottobanco, all’accordo e al compromesso e che serve a salvaguardare occulti sistemi di interessi?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;C’è uno sfondo, in questa nostra vicenda, che si finge di non vedere; o forse, semplicemente, fa troppo paura guardare.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Credo, però, che i cittadini della Repubblica Italiana abbiano oggi il diritto di sapere a che gioco stanno giocando gli apparati istituzionali, soprattutto, perché quel gioco baro danneggia la vita di uomini integri, il cui solo scopo è servire lo Stato.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;La ricerca della verità sul nostro passato di sangue è un passo fondamentale per comprendere quale sia l’attuale stato delle istituzioni democratiche, come si sia giunti ad esso, quali i meccanismi di reale funzionamento.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ma occorre anche il coraggio del rinnovamento. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Un rinnovamento al quale la magistratura, che di questo nostro Stato Repubblicano è un pilastro fondamentale, non può restare estranea.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Sono necessarie e urgenti riforme serie che servano non a renderla inerme, ma a conferirle forza di autentica indipendenza dagli inevitabili condizionamenti del potere politico o criminale.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Occorrono soluzioni e strumenti in grado di preservarla anche dal suo interno, liberandola dagli effetti di dipendenza psicologica che, sull’esercizio delle funzioni giudiziarie, può di fatto produrre un’impropria strumentalizzazione dei meccanismi di nomina, promozione, assegnazione di incarichi extra-giudiziari, o per converso, di disciplina, che incidono direttamente sulla vita personale e professionale dei magistrati. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;La nostra amara vicenda, che segue quelle di tanti altri colleghi, molti dei quali dimenticati o ignorati, dimostra quanto basso sia il punto in cui versa l’attuale “autogoverno” e quanto distante sia dai nobili intendimenti dei Padri Costituenti.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Un “autogoverno” ormai completamente prigioniero delle logiche di appartenenza e spartizione politica; in cui ruoli amministrativi e giurisdizionali si sovrappongono e si confondono in un tutt’uno; ove la regola dell’imparzialità vale solo per gli altri e il rispetto delle prerogative difensive ha il senso di un optional; ove non esistono più spazi di affermazione e tutela per magistrati davvero liberi e indipendenti, costretti all’isolamento dalla prepotenza degli schieramenti correntizi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;E ancor più forte è divenuto il bisogno, diffusamente avvertito eppur timidamente sussurrato, di un organo “sindacale” nuovo, in grado di assicurare tutela effettiva ai diritti del magistrato in quanto pubblico impiegato, capace di aprirsi ed interloquire con la società civile, per saperne cogliere le problematiche e le reali esigenze; un organo che non necessiti di tesseramenti, autenticamente autonomo e libero da condizionamenti politici, da ambizioni carrieristiche o di potere.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Mi piacerebbe avvertire questo sussulto di rinnovamento, davvero “democratico”, per la nostra categoria.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Mi auguro, da buon cattivo magistrato, che l’assordante e granitico silenzio, in cui si è chiuso l’ordine giudiziario riguardo alla vicenda salernitana, serva almeno alla riflessione.   &lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-1652668001180105846?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/1652668001180105846/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=1652668001180105846' title='20 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/1652668001180105846'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/1652668001180105846'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/speranze-di-un-cattivo-magistrato.html' title='Speranze di un cattivo magistrato'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/SuQOVW6aAII/AAAAAAAAABs/0KhoEpGnf1Q/s72-c/bilancia.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>20</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-490385777551221113</id><published>2009-10-23T22:22:00.002+02:00</published><updated>2009-10-23T22:30:56.063+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='De Magistris: tutti gli articoli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Il Coniglio Superiore</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_6ci7z6_oBO4/RyIT718ebrI/AAAAAAAAAQ4/2Of6H-xF5nE/s1600-h/Foto+46.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; FLOAT: right; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5125681244714987186" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_6ci7z6_oBO4/RyIT718ebrI/AAAAAAAAAQ4/2Of6H-xF5nE/s200/Foto+46.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;di Marco Travaglio&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Giornalista)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;da Il Fatto Quotidiano del 23 ottobre 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che gioia leggere l’intemerata di Mancino contro il linciaggio del giudice Mesiano e il &lt;em&gt;“clima invivibile”&lt;/em&gt; dove &lt;em&gt;“più il potere è forte e più può intimidire”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che gaudio apprendere che il presidente Napolitano e vigile e &lt;em&gt;“consapevole delle inquietanti connotazioni della vicenda”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che tripudio le feroci motivazioni con cui il Csm ha approvato la &lt;em&gt;“pratica a tutela”&lt;/em&gt; del giudice della causa Mondadori contro attacchi che &lt;em&gt;“possono condizionare ciascun magistrato, in particolar modo allorquando si tratti di decidere su soggetti di rilevanza economica e istituzionale”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gliele hanno cantate chiare, a Berlusconi e ai suoi killer.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;E questo giornale, dopo la campagna dei calzini turchesi, sottoscrive parola per parola.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con una postilla, però. Mentre il plenum del Csm apriva la sacrosanta pratica a tutela di Mesiano, la sezione disciplinare condannava i magistrati salernitani Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani alla perdita delle funzioni di pm e dell’anzianita (6 e 4 mesi) e al trasferimento d’ufficio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trasloco già disposto in sede cautelare all’inizio dell’anno, quando i due reprobi furono cacciati su due piedi da Salerno (insieme al loro capo Luigi Apicella, poi dimessosi dalla magistratura) e scippati dell’inchiesta sulla fogna politico-affaristico-giudiziaria di Catanzaro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I due erano colpevoli di aver trovato le prove di quanto denunciava Luigi De Magistris sulla cupola calabro-lucana che l’aveva estromesso dalle sue indagini: per tre anni era stato attaccato da destra, dal centro e da sinistra, poi era stato isolato dai suoi capi e colleghi, infine il Csm unanime l’aveva espulso da Catanzaro e dalle funzioni di pm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un anno fa la Procura di Salerno scoprì che aveva ragione lui, andò a sequestrare a Catanzaro le carte delle sue inchieste insabbiate, indagò i magistrati che le stavano insabbiando e si ritrovò tutti contro: capo dello Stato (che incredibilmente chiese gli atti dell’inchiesta in piena perquisizione), Mancino, partiti di destra, centro e sinistra, stampa e tg Anm e Csm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti a ripetere che l’ordinanza di Salerno era &lt;em&gt;“abnorme”&lt;/em&gt; (troppe pagine, non si fa).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi il Riesame e il Tribunale di Perugia la ritennero doverosa e disposta solo &lt;em&gt;“a fini di giustizia”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma chissenefrega: i due pm vengono giustiziati lo stesso, senza nemmeno sentire i loro testimoni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Processo sommario, alle spicce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche Clementina Forleo, rea di aver intercettato lo sgovernatore Fazio e i trasversalissimi furbetti del quartierino, e per giunta di aver difeso De Magistris ad Annozero, fu prima aggredita da destra, dal centro, da sinistra, dal basso e dall’alto su su fino al Quirinale, poi isolata, infine fucilata come una mezza matta dal plotone di esecuzione del Csm e trasferita a Cremona (sentenza poi annullata dal Tar perché illegale).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce n’era abbastanza perché, anche nei casi Forleo, De Magistris, Nuzzi, Verasani e Apicella, il presidente Napolitano lacrimasse sulle &lt;em&gt;“inquietanti connotazioni della vicenda”&lt;/em&gt;, il vicepresidente Mancino denunciasse &lt;em&gt;“il clima invivibile e intimidatorio”&lt;/em&gt;, il Csm tuonasse contro &lt;em&gt;“i condizionamenti per ciascun magistrato, in particolar modo allorquando si tratti di decidere su soggetti di rilevanza economica e istituzionale”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Invece, in quei casi, Napolitano, Mancino e il Csm stavano con i soggetti di rilevanza economica e istituzionale, dunque contro i magistrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Csm avrebbe dovuto tutelarli dal Csm. Cioè aprire una pratica a loro tutela contro se stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi, per fortuna, Berlusconi è tornato ad attaccare un giudice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E il Csm è tornato a fare il Consiglio Superiore della Magistratura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Purtroppo, fino al giorno prima, era l’acronimo di Ciechi Sordi Muti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-490385777551221113?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/490385777551221113/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=490385777551221113' title='5 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/490385777551221113'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/490385777551221113'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/il-coniglio-superiore.html' title='Il Coniglio Superiore'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_6ci7z6_oBO4/RyIT718ebrI/AAAAAAAAAQ4/2Of6H-xF5nE/s72-c/Foto+46.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>5</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-5989639916154900711</id><published>2009-10-23T20:59:00.005+02:00</published><updated>2009-10-23T21:05:50.924+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='De Magistris: tutti gli articoli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Associazione Nazionale Magistrati'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Le dimissioni di Luigi De Magistris dall'Ordine Giudiziario</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SuH-Nq7hjMI/AAAAAAAAA5k/3zB-Qy-pjng/s1600-h/Foto+397.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; FLOAT: right; HEIGHT: 144px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5395873339382271170" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SuH-Nq7hjMI/AAAAAAAAA5k/3zB-Qy-pjng/s200/Foto+397.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;di Luigi De Magistris&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Deputato del Parlamento Europeo)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;da &lt;a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/pdf/rad2D708.tmp.pdf"&gt;Il Fatto Quotidiano&lt;/a&gt; dell’1 ottobre 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Al Sig. Presidente della Repubblica&lt;br /&gt;Piazza del Quirinale&lt;br /&gt;ROMA&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signor Presidente,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;scrivo questa lettera a Lei soprattutto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ una lettera che non avrei mai voluto scrivere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ uno scritto che evidenzia quanto sia grave e serio lo stato di salute della democrazia nella nostra amata Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ una lettera con la quale Le comunico, formalmente, le mie dimissioni dall’Ordine Giudiziario.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Lei non può nemmeno lontanamente immaginare quanto dolorosa sia per me tale decisione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebbene l’Italia sia una Repubblica fondata sul lavoro – come recita l’art. 1 della Costituzione – non sono molti quelli che possono fare il lavoro che hanno sognato; tanti il lavoro non lo hanno, molti sono precari, altri hanno dovuto piegare la schiena al potente di turno per ottenere un posto per vivere, altri vengono licenziati come scarti sociali, tanti altri ancora sono cassintegrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene, io ho avuto la fortuna di fare il magistrato, il mestiere che avevo sognato fin dal momento in cui mi iscrissi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, luogo storico della cultura giuridica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La magistratura ce l’ho nel mio sangue, provengo da quattro generazioni di magistrati. Ho respirato l’aria di questo nobile e difficile mestiere sin da bambino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando ho superato il concorso per diventare uditore giudiziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una gioia immensa che mai avrei potuto immaginare destinata a un epilogo così buio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ cominciata con passione, idealità, entusiasmo, ma anche con umiltà ed equilibrio, la missione della mia vita professionale, come in modo spregiativo la definì il rappresentante della Procura Generale della Cassazione durante quel simulacro di processo disciplinare che fu imbastito nei miei confronti davanti al Csm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per me, esercitare le funzioni giudiziarie in ossequio alla Costituzione Repubblicana significava tentare di dare una risposta concreta alla richiesta di giustizia che sale dai cittadini in nome dei quali la Giustizia viene amministrata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quei cittadini che – contrariamente a quanto reputa la casta politica e dei poteri forti – sono tutti uguali davanti alla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del resto Lei, signor Presidente, che è il custode della Costituzione, ben conosce tali inviolabili principi costituzionali e mi perdoni, pertanto, se li ricordo a me stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I modelli ai quali mi sono ispirato sin dall’ingresso in magistratura – oltre a mio padre, il cui esempio è scolpito per sempre nel mio cuore e nella mia mente – sono stati magistrati quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed è nella loro memoria che ho deciso di sventolare anch’io l’agenda rossa di Borsellino, portata in piazza con immensa dignità dal fratello Salvatore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho sempre pensato che chi ha il privilegio di poter fare quello che sogna nella vita debba dare il massimo per il bene pubblico e l’interesse collettivo, anche a costo della vita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per questo decisi di assumere le funzioni di Pubblico Ministero in una sede di trincea, di prima linea nel contrasto al crimine organizzato: la Calabria. Una terra da cui, in genere, i magistrati forestieri scappano dopo aver svolto il periodo previsto dalla legge e dove invece avevo deciso (ingenuamente) di restare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho dedicato a questo lavoro gli anni migliori della mia vita, dai 25 ai 40, lavorando mai meno di dodici ore al giorno, spesso anche di notte, di domenica, le ferie un lusso al quale dover spesso rinunciare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sacrifici enormi, personali e familiari, ma nessun rimpianto: rifarei tutto, con le stesse energie e il medesimo entusiasmo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questi anni difficili, ma entusiasmanti, in quanto numerosi sono stati i risultati raggiunti, ho avuto al mio fianco diversi colleghi magistrati, significativi settori della polizia giudiziaria, un gruppo di validi collaboratori. Ho cercato sempre di fare un lavoro di squadra, di operare in pool.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parallelamente al consolidarsi dell’azione investigativa svolta, però, si rafforzavano le attività di ostacolo che puntavano al mio isolamento, alla delegittimazione del mio lavoro, alle più disparate strumentalizzazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intimidazioni, pressioni, minacce, ostacoli, interferenze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attività che, talvolta, provenivano dall’esterno delle Istituzioni, ma il più delle volte dall’interno: dalla politica, dai poteri forti, dalla stessa magistratura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signor Presidente, a Lei non sfuggirà, quale Presidente del CSM, che l’indipendenza della magistratura può essere minata non solo dall’esterno dell’ordine giudiziario, ma anche dall’interno: ostacoli nel lavoro quotidiano da parte di dirigenti e colleghi, revoche e avocazioni illegali, tecniche per impedire un celere ed efficace svolgimento delle inchieste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho condotto indagini nei settori più disparati, ma solo quando mi occupavo di reati contro la Pubblica amministrazione diventavo un cattivo magistrato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posso dire con orgoglio che il mio lavoro a Catanzaro procedeva in modo assolutamente proficuo in tutte le direzioni, come impone il precetto costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, corollario del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La polizia giudiziaria lavorava con sacrifici enormi, perché percepiva che risultati straordinari venivano raggiunti. Le persone informate dei fatti testimoniavano e offrivano il loro contributo. Lo Stato c’era ed era visibile, in un territorio martoriato dal malaffare. Le inchieste venivano portate avanti tutte, senza insabbiamenti di quelle contro i poteri forti (come invece troppe volte accade).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo modo di lavorare, il popolo calabrese – piaccia o non piaccia al sistema castale – lo ha capito, mostrandoci sostegno e solidarietà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è poco, signor Presidente, in una Regione in cui opera una delle organizzazioni mafiose più potenti del mondo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E che lo Stato stesse funzionando lo ha compreso bene anche la criminalità organizzata. Tant’è vero che si sono subito affinate nuove tecniche di neutralizzazione dei servitori dello Stato che si ostinano ad applicare la Costituzione Repubblicana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non so se Ella, Signor Presidente, condivide la mia analisi. Ma a me pare che – dopo la stagione delle stragi di mafia culminate nel 1992 con gli attentati di Capaci e di via D’Amelio e dopo la strategia della tensione delle bombe a grappolo in punti nevralgici del Paese nel 1993 – le mafie hanno preso a istituzionalizzarsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hanno deciso di penetrare diffusamente nella cosa pubblica, nell’economia, nella finanza. Sono divenute il cancro della nostra democrazia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Controllano una parte significativa del prodotto interno lordo del nostro paese, hanno loro rappresentanti nella politica e nelle Istituzioni a tutti i livelli, nazionali e territoriali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nemmeno la magistratura e le forze dell’ordine sono rimaste impermeabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si è creata un’autentica emergenza democratica, da sconfiggere in Italia e in Europa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli ostacoli più micidiali all’attività dei servitori dello Stato sono i mafiosi di Stato: quelli che indossano abiti istituzionali, ma piegano le loro funzioni a interessi personali, di gruppi, di comitati d’affari, di centri di potere occulto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non mi dilungo oltre, perché credo che al Presidente della Repubblica tutto questo dovrebbe essere noto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene oggi, Signor Presidente, non è più necessario uccidere i servitori dello Stato: si creerebbero nuovi martiri; magari, ai funerali di Stato, il popolo prenderebbe di nuovo a calci e sputi i simulacri del regime; l’Europa ci metterebbe sotto tutela.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non vale la pena rischiare, anzi non serve.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si può raggiungere lo stesso risultato con modalità diverse: al posto della violenza fisica si utilizza quella morale, la violenza della carta da bollo, l’uso illegale del diritto o il diritto illegittimo, le campagne diffamatorie della propaganda di regime, si scelga la formula che più piace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che ci vuole del resto, signor Presidente, per trasferire un magistrato perbene, un poliziotto troppo curioso, un carabiniere zelante, un finanziere scrupoloso, un prete coraggioso, un funzionario che non piega la schiena, o per imbavagliare un giornalista che racconta i fatti?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ tutto molto semplice, quasi banale. Ordinaria amministrazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per allontanare i servitori dello Stato e del bene pubblico, bisogna prima isolarli, delegittimarli, diffamarli, calunniarli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questo servono i politici collusi, la stampa di regime al servizio dei poteri forti, i magistrati proni al potere, gli apparati deviati dello Stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La solitudine è una caratteristica del magistrato, l’isolamento è un pericolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene, in Calabria, mentre le persone rispondevano positivamente all’azione di servitori dello Stato vincendo timori di ritorsioni, spezzando omertà e connivenze, pezzi significativi delle Istituzioni contrastavano le attività di magistrati e forze dell’ordine con ogni mezzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quello che si è realizzato negli anni in Calabria sul piano investigativo è rimasto ignoto, in quanto la cappa esercitata anche dalla forza delle massonerie deviate impediva di farlo conoscere all’esterno. Il resto del Paese non doveva sapere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si praticava la scomparsa dei fatti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando però le vicende sono cominciate a uscire dal territorio calabrese, l’azione di sabotaggio si è fatta ancor più violenta e repentina. Invece dello sbarco degli Alleati, c’è stato quello della borghesia mafiosa che soffoca la vita civile calabrese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’azione dello Stato produceva risultati in termini di indagini, restituiva fiducia nelle Istituzioni, svelava i legami tra mafia “militare” e colletti bianchi, smascherava il saccheggio di denaro pubblico perpetrate da politici collusi, (im)prenditori criminali e pezzi deviati delle Istituzioni a danno della stragrande maggioranza della popolazione, scoperchiava un mercato del lavoro piegato a interessi illeciti, squadernava il controllo del voto e, quindi, l’inquinamento e la confisca della democrazia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono cose che non si possono far conoscere, signor Presidente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altrimenti poi il popolo prende coscienza, capisce come si fanno affari sulla pelle dei più deboli, dissente e magari innesca quella democrazia partecipativa che spaventa il sistema di potere che opprime la nostra democrazia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una presa di coscienza e conoscenza poteva scatenare una sana e pacifica ribellione sociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lei, signor Presidente, dovrebbe conoscere – sempre quale Presidente del CSM – le attività messe in atto ai miei danni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi auguro che abbia assunto le dovute informazioni su quello che accadeva in Calabria per fermare il lavoro che stavo svolgendo in ossequio alla legge e alla Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avrà potuto così notare che è stata messa in atto un’attività di indebito esercizio di funzioni istituzionali al solo fine di bloccare indagini che avrebbero potuto ricostruire fatti gravissimi commessi in Calabria (e non solo) da politici di destra, di sinistra e di centro, da imprenditori, magistrati, professionisti, esponenti dei servizi segreti e delle forze dell’ordine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutto ciò non era tollerabile in un Paese ad alta densità mafiosa istituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come poteva un pugno di servitori dello Stato pensare di esercitare il proprio mandato onestamente applicando la Costituzione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signor Presidente, Lei – come altri esponenti delle Istituzioni – è venuto in Calabria, ha esortato i cittadini a ribellarsi al crimine organizzato e ad avere fiducia nelle Istituzioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perché, allora, non è stato vicino ai servitori dello Stato che si sono imbattuti nel cancro della nostra democrazia, cioè nelle più terribili collusioni tra criminalità organizzata e poteri deviati?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non ho mai colto alcun segnale da parte Sua in questa direzione, anzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eppure avevo sperato in un Suo intervento, anche pubblico: ero ancora nella fase della mia ingenuità istituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi illudevo nella neutralità, anzi nell’imparzialità dei pubblici poteri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi ho visto in volto, pagando il prezzo più amaro, l’ingiustizia senza fine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono stato ostacolato, mi sono state sottratte le indagini, mi hanno trasferito, mi hanno punito solo perché ho fatto il mio dovere, come poi ha sancito l’Autorità Giudiziaria competente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma intanto l’obiettivo era stato raggiunto, anche se una parte del Paese aveva e ha capito quel che è accaduto, ha compreso la posta in gioco e me l’ha testimoniato con un affetto che Lei non può nemmeno immaginare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un affetto che costituisce per me un’inesauribile risorsa aurea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho denunciato fatti gravissimi all’Autorità giudiziaria competente, la Procura della Repubblica di Salerno: me lo imponeva la legge e prima ancora la mia coscienza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Magistrati onesti e coraggiosi hanno avuto il solo torto di accertare la verità, ma questa ancora una volta era sgradita al potere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E allora anche loro dovevano pagare, in modo ancora più duro e ingiusto: la lezione impartita al sottoscritto non era stata sufficiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La logica di regime del “colpirne uno per educarne cento” usata nei miei confronti non bastava ancora a scalfire quella parte della magistratura che è l’orgoglio del nostro Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ci voleva un altro segnale forte, proveniente dalle massime Istituzioni, magistratura compresa: la ragion di Stato (ma quale Stato, signor Presidente?) non può tollerare che magistrati liberi, autonomi e indipendenti possano ricostruire fatti gravissimi che mettono in pericolo il sistema criminale di potere su cui si regge, in parte, il nostro Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando la Procura della Repubblica di Salerno – un pool di magistrati, non uno “antropologicamente diverso”, come nel mio caso – ha adottato nei confronti di insigni personaggi calabresi provvedimenti non graditi a quei poteri che avevano agito per distruggermi, ecco che il circuito mediatico-istituzionale, ai più alti livelli, ha fatto filtrare il messaggio perverso che era in atto una “lite fra Procure”, una guerra per bande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una menzogna di regime: nessuna guerra vi è stata, fra magistrati di Salerno e Catanzaro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’era invece semplicemente, come capirebbe anche mio figlio di 5 anni, una Procura che indagava, ai sensi dell’art. 11 del Codice di procedura penale, su magistrati di un altro distretto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E questi, per ostacolare le indagini, hanno a loro volta indagato i colleghi che indagavano su di loro, e me quale loro istigatore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un mostro giuridico. Un’aberrazione di un sistema che si difende dalla ricerca della verità, tentando di nascondersi dietro lo schermo di una legalità solo apparente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questa menzogna è servita a buttare fuori dalle indagini (e dalla funzioni di Pm) tre magistrati di Salerno, uno dei quali lasciato addirittura senza lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il messaggio doveva essere chiaro e inequivocabile: non deve accadere più, basta, capito?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signor Presidente, io credo che Lei in questa vicenda abbia sbagliato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo affermo con enorme rispetto per l’Istituzione che Lei rappresenta, ma con altrettanta sincerità e determinazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricordo bene il Suo intervento – devo dire, senza precedenti – dopo che furono eseguite le perquisizioni da parte dei magistrati di Salerno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rimasi amareggiato, ma non meravigliato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signor Presidente, questo sistema malato mi ha di fatto strappato di dosso la toga che avevo indossato con amore profondo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E il fatto che non mi sia stato più consentito di esercitare il mestiere stupendo di Pubblico ministero mi ha spinto ad accettare un’avventura politica straordinaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un’azione inaccettabile come quella che ho subìto può strapparmi le amate funzioni, può spegnere il sogno professionale della mia vita, può allontanarmi dal mio lavoro, ma non può piegare la mia dignità, né ledere la mia schiena dritta, né scalfire il mio entusiasmo, né corrodere la mia passione e la volontà di fare qualcosa di utile per il mio Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nell’animo, nel cuore e nella mente, sarò sempre magistrato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella Politica, quella con la P maiuscola, porterò gli stessi ideali con cui ho fatto il magistrato, accompagnato dalla medesima sete di giustizia, i miei ideali e valori di sempre (dai tempi della scuola) saranno il faro del nuovo percorso che ho intrapreso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darò il mio contributo affinché i diritti e la giustizia possano affermarsi sempre di più e chi soffre possa utilizzarmi come strumento per far sentire la sua voce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È per questo che, con grande serenità, mi dimetto dall’Ordine giudiziario, dal lavoro più bello che avrei potuto fare, nella consapevolezza che non mi sarebbe più consentito esercitarlo dopo il mandato politico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo faccio con un ulteriore impegno: quello di fare in modo che ciò che è successo a me non accada mai più a nessuno e che tanti giovani indossino la toga non con la mentalità burocratica e conformista magistralmente descritta da Piero Calamandrei nel secolo scorso, come vorrebbe il sistema di potere consolidato, ma con la Costituzione della Repubblica nel cuore e nella mente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-5989639916154900711?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/5989639916154900711/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=5989639916154900711' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5989639916154900711'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5989639916154900711'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/le-dimissioni-di-luigi-de-magistris.html' title='Le dimissioni di Luigi De Magistris dall&apos;Ordine Giudiziario'/><author><name>"Uguale per 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eravate?</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SuH4WBOZ1NI/AAAAAAAAA5c/946khzbePak/s1600-h/Foto+400.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 181px; FLOAT: right; HEIGHT: 200px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5395866885736223954" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SuH4WBOZ1NI/AAAAAAAAA5c/946khzbePak/s200/Foto+400.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;di Gabriella Nuzzi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Giudice del Tribunale di Latina)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;Da &lt;a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/pdf/rad63892.tmp.pdf"&gt;Il Fatto Quotidiano&lt;/a&gt; del 30 settembre 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’imprevedibilità degli eventi, insuperabile limite umano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Essa ha segnato il cammino della Storia, aprendo ai grandi cambiamenti e alle conquiste di civiltà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nell’apparente quiete di un &lt;em&gt;ancient regime&lt;/em&gt; ormai assai prossimo alla perfezione, l’imprevedibile è accaduto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una falla nel sistema. L’inaspettato logorìo dei meccanismi di controllo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meccanismi perversi, criminosi, grazie ai quali gruppi di potere trasversale hanno usurpato posti strategici all’interno delle istituzioni del Paese, generando un tentacolare sovra-apparato che ne plagia il funzionamento democratico per asservirlo al culto del dominio personale e del profitto.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Meccanismi spietati, dietro i quali sono celati i misteri delle innumerevoli stragi della nostra storia repubblicana, servite solo a instillare nel popolo suddito, atterrito e prostrato al bisogno, l’illusione di un governo stabile e forte, in grado di fronteggiare e sconfiggere l’ombra di un apparente nemico, di cui, in realtà, era già prigioniero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meccanismi di spionaggio e dossieraggio illegali, micidiali armamenti di un potere senza colore, invisibile e onnipresente, il vero grande Segreto di Stato; impiegati per ordire, con la clava della denigrazione, strategie di annientamento di uomini scomodi impegnati nella ricerca della verità, da seppellire, per sempre, nel sepolcro della grande menzogna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Imprevedibilmente, quei meccanismi sono impazziti, il controllo è sfuggito di mano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dietro la patina scrostata di un mondo surreale, si intravedono, ridotti in macerie, gli antichi spazi di libertà, autonomia, eguaglianza sociale, ai quali i nostri padri hanno donato, nella lotta, le loro semplici vite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da ogni parte si levano cori di autorevoli voci; indignate, incitano a levare gli scudi, perché la democrazia è in grave pericolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le forze politiche di opposizione organizzano proteste a difesa della Libera Stampa, l’associazione nazionale delle toghe invoca tutele alla sua indipendenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dov’ erano costoro quando suonavano i primi campanelli d’allarme?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dov’erano, quando scoppiavano i casi dei colleghi De Magistris e Forleo, impunemente additati come cattivi magistrati; quando, senza decenza, veniva profusa alla pubblica opinione l’enorme bugia della “guerra” tra le Procure di Salerno e Catanzaro?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dov’era allora la verità?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eppure, l’evidenza dei fatti era scritta nelle carte, migliaia di atti processuali che raccontano dell’illecita gestione di finanziamenti e appalti, di corruzioni giudiziarie, di indagini avviate e poi sparite nel nulla, di agenzie di sicurezza e organi di informazione, di magistrati controllati, delegittimati, esautorati delle loro funzioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dov’erano quei politici, quelle toghe, le illustri firme del giornalismo italiano che oggi gridano allo scandalo dell’autoritarismo?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La paura li aveva forse paralizzati, rendendoli ciechi, muti, sordi?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non preferirono, allora, seguire le scorciatoie della denigrazione, degli insulti gratuiti o, ancor peggio, dell’indifferenza e del silenzio, tutti compatti nella irrazionale difesa di simulacri sacri ed inviolabili, da preservare ad ogni costo?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E dov’era la grande “libera stampa” quando si levavano, isolate, le coraggiose voci del dissenso?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non si adeguò forse anch’essa – né più né meno della “stampa di regime” – ai diktat dell’oscuramento, della mistificazione, dell’omertà e dell’emarginazione, dimostrandosi suddita del proprio padrone?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certo è che quella verità avrebbe consentito di svelare i meccanismi del sistema e di arrestarne il funzionamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Troppo scomoda però, forse perché non partigiana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Più facile e conveniente espellere i virus e ridurli in quarantena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dunque, il tempo delle domande – e delle riflessioni – non è ancora finito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sorge il dubbio che le nobili cause, rispolverate oggi con tanto fervore, siano utili a rinvigorire qua e là il consenso in un popolo stanco e stremato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intanto, l’imprevedibile può ancora accadere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che taccia il chiacchiericcio volgare di chi, assai vigliaccamente, ancora getta acqua al suo mulino per giustificare le nefandezze compiute; che i fatti siano finalmente resi alla pubblica opinione; che le responsabilità siano accertate e punite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ricerca della verità accomuna Giustizia e Informazione, ma non è una lucina debole e fioca, che si accende e si spegne all’intermittenza della ipocrisia e della convenienza politica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ un faro immenso, luminosissimo, perennemente fisso sulla coscienza umana, unica vera guida verso un autentico rinnovamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;color:#990000;"&gt;_________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La fotografia è tratta dal sito &lt;a href="http://www.realtasannita.it/articoli/articolo.php?id_articolo=1261"&gt;Realtà Sannita&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-1504680354322302770?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/1504680354322302770/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=1504680354322302770' title='16 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/1504680354322302770'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/1504680354322302770'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/di-gabriella-nuzzi-giudice-del.html' title='Cari colleghi, dove eravate?'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SuH4WBOZ1NI/AAAAAAAAA5c/946khzbePak/s72-c/Foto+400.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>16</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-4125992683495401284</id><published>2009-10-23T18:51:00.002+02:00</published><updated>2009-10-23T22:53:52.744+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Berlusconi e leggi ad personam'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Toghe rotte'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Gli incubi di Alfano</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SbZEWUTIa9I/AAAAAAAAAuQ/XY5kGBgfZ3o/s1600-h/Foto+332.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 169px; FLOAT: right; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5311507960726842322" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SbZEWUTIa9I/AAAAAAAAAuQ/XY5kGBgfZ3o/s320/Foto+332.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;di Bruno Tinti&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;da &lt;a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/pdf/radE8E5E.tmp.pdf"&gt;Il Fatto Quotidiano&lt;/a&gt; del 23 ottobre 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella relazione al Parlamento sullo stato della giustizia, Alfano ha detto che aveva un incubo: la lunghezza dei processi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E intollerabile, ha detto, e la riforma che sto preparando vi porrà fine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi i progetti di riforma sono venuti fuori: separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati (che è già prevista), no alle intercettazioni, no alla Polizia giudiziaria nelle procure, divieto di utilizzare le sentenze definitive in altri processi per gli stessi fatti e furbate del genere.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Queste riforme non accorciano i processi, li allungano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per far capire quello che servirebbe davvero, racconto un processo che si è tenuto qualche giorno fa ad Ivrea, cittadina a 36 km da Torino, dove c’è un Tribunale, una Procura, un ufficio Giudici di pace e una Corte d’Assise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qui è stato condannato all’ergastolo Domenico Agresta per l’omicidio di Giuseppe Trapasso; una storia di traffico di stupefacenti e di concorrenza tra bande rivali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con Agresta erano processati Vincenzo Solli e Maxwell Caratti, tutti accusati di omicidio, porto d’arma e distruzione di cadavere perché, dopo aver sparato a Trapasso, lo hanno bruciato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perché questi due non sono stati processati?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agresta ha chiesto un processo abbreviato, sperando in una diminuzione di pena: in effetti l’abbreviato è un po’ più rapido e semplice perché il giudice può utilizzare le prove raccolte dal pm senza rifarle tutte, come invece succede nel processo normale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli altri invece hanno deciso per il processo normale; e quindi il lavoro è raddoppiato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma la parte drammatica arriva adesso. Agresta, nel suo processo, ha depositato un memoriale in cui racconta che lui ha sparato a Trapasso, che Solli gli ha procurato l’arma ed era con lui quando questi è stato ucciso e che Caratti è arrivato dopo e li ha aiutati a bruciare il cadavere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se tutti e tre fossero stati processati insieme, Agresta e Solli si sarebbero presi l’ergastolo e Caratti sarebbe stato condannato agli anni di galera che gli toccavano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma ora per Solli e Caratti si deve fare un altro processo con altre regole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E queste prevedono che Agresta, che dovrebbe raccontare quello che ha scritto nel suo memoriale, possa rifiutarsi di rispondere: il nostro geniale legislatore, ha inventato una figura particolare, l’imputato testimone (in gergo: impumone) che ha, sì, l’obbligo di testimoniare sugli altri imputati ma solo se il suo processo si è concluso con sentenza definitiva; se no, può dire &lt;em&gt;“mi avvalgo della facoltà di non rispondere”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come ho detto, Agresta è stato condannato, però ci sono ancora Appello e Cassazione (e c’è da giurare che ci andrà, visto che si è beccato l’ergastolo); dunque la sua sentenza di condanna non è definitiva; e quindi è ovvio che non accuserà i suoi complici (che sempre fieri delinquenti sono e gliela farebbero pagare): se ne starà zitto e nessuno potrà farci nulla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma c’è il memoriale, in cui Agresta ha raccontato come si sono svolte le cose; quello si può acquisire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si, ma solo con &lt;em&gt;“il consenso delle parti”&lt;/em&gt; (così dice la legge).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E, secondo voi, gli avvocati di Solli e Caratti daranno il consenso per l’acquisizione di una prova che li incastra?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adesso, visto che Alfano ha il diritto di dormire in pace, gli suggerisco alcune riforme vere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prima di tutto abolire i tribunali piccoli e trasferire tutte le loro risorse nei tribunali grandi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si chiama riforma delle circoscrizioni giudiziarie, da 30 anni si dice che si deve fare ma, chissà perché (e gli avvocati che hanno i loro studi nelle città piccoline? e i magistrati capi degli uffici soppressi?), non se ne fa niente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi stabilire che tutti i processi si facciano come si fa il processo abbreviato, quello che ha permesso di dare presto e bene l’ergastolo ad Agresta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi abolire tutte le norme che vietano di utilizzare prove che permetterebbero di condannare un sacco di delinquenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Solo che così Berlusconi sarebbe stato già condannato per corruzione dell’avvocato Mills ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capisco che Alfano preferisca tenersi i suoi incubi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-4125992683495401284?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/4125992683495401284/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=4125992683495401284' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4125992683495401284'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4125992683495401284'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/gli-incubi-di-alfano.html' title='Gli incubi di Alfano'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SbZEWUTIa9I/AAAAAAAAAuQ/XY5kGBgfZ3o/s72-c/Foto+332.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-4518098613950722069</id><published>2009-10-21T16:50:00.004+02:00</published><updated>2009-10-26T10:22:05.739+01:00</updated><title type='text'>La scienza inesatta.</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/St8gQZWRTLI/AAAAAAAAABk/KQgWcKBsX8Y/s1600-h/dubbio.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 116px; height: 116px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/St8gQZWRTLI/AAAAAAAAABk/KQgWcKBsX8Y/s200/dubbio.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5395066344667434162" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il 19 ottobre scorso Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani sono stati condannati alla perdita dell'anzianità ed al trasferimento d'ufficio dalla Sezione Disciplinare del CSM che, nel gennaio di quest'anno,  aveva loro applicato la misura cautelare   con procedimento sommario. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Sezione Disciplinare che ha emesso la sentenza era composta esattamente dagli stessi consiglieri che già si erano pronunciati sulla vicenda adottando la misura cautelare. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si è ritenuto, cioè,  che la pregressa valutazione effettuata in sede sommaria e cautelare non determinasse alcuna incompatibilità rispetto al successivo  giudizio a cognizione piena. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questo sebbene il giudizio disciplinare sia modellato sul codice di rito penale e nonostante l'art. 111 Cost. richieda che ogni processo sia deciso da un giudice ”terzo” rispetto alla regiudicanda. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Per rendere l'idea,  è come se il GIP che ha mandato in carcere gli indagati sulla base di indizi fosse poi chiamato a giudicare quegli stessi imputati e, indirettamente, a valutare il proprio precedente operato; infatti  l'assoluzione implicherebbe, in assenza di elementi  nuovi, un errore del provvedimento cautelare. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si tratta, come ognuno può vedere, di una opzione interpretativa preoccupante ed in conflitto con i più elementari principi  di garanzia operanti in qualsiasi processo. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tanto  fondate sono le perplessità (per non dire lo sgomento) originate da tale inusitato  abbandono delle garanzie fondamentali,  che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione  - alle quali  l'Ordinamento demanda il compito di comporre i contrasti di giurisprudenza -  mostra non equivoche manifestazioni di disorientamento.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Senza aggiungere alcun ulteriore commento,  riportiamo gli stralci tratti da due pronunce del massimo organo della giurisdizione ordinaria emesse a distanza di poche settimane l'una dall'altra.  Si tratta di motivazioni nelle quali la soluzione adottata segue percorsi argomentativi tra loro inconciliabili:  o è vero l'uno o è vero l'altro.  Per neutralizzare la fondamentale garanzia del giusto processo,  la prima afferma che si devono applicare le norme del codice di procedura civile; la seconda quelle del codice di procedura penale, ma non fino in fondo. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L'incertezza delle argomentazioni denota, il più delle volte,  un ragionamento logicamente fragile. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cass. Civ., SS.UU., 8 luglio 2009, 15976&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“&lt;i&gt;Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile&lt;/i&gt;”. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cass. Civ., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18374. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“&lt;i&gt;La L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 6, espressamente prevede che i componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura siano soggetti a ricusazione, ma non ne indica i possibili motivi, i quali vanno pertanto ricercati, in forza del menzionato D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, nelle disposizioni del codice di procedura penale, tuttavia sempre in quanto compatibili. Questo limite non consente di estendere ai procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati, tra le ipotesi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento elencate dall'art. 34 c.p.p., quella derivante dall'adozione, come nella specie è avvenuto, di un provvedimento applicativo di una misura cautelare, nel corso delle indagini.&lt;/i&gt;”.&lt;/div&gt;           &lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-4518098613950722069?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/4518098613950722069/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=4518098613950722069' title='7 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4518098613950722069'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4518098613950722069'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/la-scienza-inesatta_21.html' title='La scienza inesatta.'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/St8gQZWRTLI/AAAAAAAAABk/KQgWcKBsX8Y/s72-c/dubbio.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>7</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-5153497447307320707</id><published>2009-10-19T18:29:00.004+02:00</published><updated>2009-10-26T10:22:44.422+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Associazione Nazionale Magistrati'/><title type='text'>Solidarietà a costo zero.</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/StyVjVF8HiI/AAAAAAAAABU/g-nVYNnvjBw/s1600-h/lupo.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 150px; FLOAT: right; HEIGHT: 113px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5394350887873027618" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/StyVjVF8HiI/AAAAAAAAABU/g-nVYNnvjBw/s200/lupo.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;In questi giorni sulle mailing lists dei magistrati è un effluvio di solidarietà al dott. Mesiano, fatto segno di un ignobile quanto puerile servizio televisivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si contano, infatti, a centinaia i messaggi di sostegno al collega.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nelle stesse ore Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani vengono condannati dalla Sezione Disciplinare alla sanzione della perdita dell'anzianità e del trasferimento d'ufficio, sorte ancor più grave di quella a suo tempo toccata a Luigi De Magistris.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Le voci dei magistrati levatesi per una parola di conforto verso i pubblici ministeri salernitani si contano sulle dita di una sola mano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il perché è presto detto: quando l'indipendenza dei magistrati è aggredita dalle gerarchie interne alla stessa magistratura non è possibile alcuna difesa ed il gregge reagisce col silenzio, sintomo insieme di vergogna e di paura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Se invece l'ostilità proviene da un luogo al di là del recinto, tutti gli individui del gruppo si indignano e gridano al lupo, sebbene sappiano benissimo che mai nessuno è stato sbranato da un potere non togato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Solidarizzare, in questi casi, non costa nulla ed anzi rafforza i meriti dell'appartenenza, aiuta a compattarsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Individuare un comune nemico esterno è espediente utile a sopire la coscienza e ad evitare di confrontarsi con il problema: il lupo è nel recinto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-5153497447307320707?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/5153497447307320707/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=5153497447307320707' title='28 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5153497447307320707'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5153497447307320707'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/solidarieta-costo-zero.html' title='Solidarietà a costo zero.'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/StyVjVF8HiI/AAAAAAAAABU/g-nVYNnvjBw/s72-c/lupo.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>28</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-5660983288417437198</id><published>2009-10-17T09:38:00.007+02:00</published><updated>2009-10-17T14:58:41.664+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Il giudice Mesiano si difende</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/Stl2HStlH0I/AAAAAAAAA5U/TXUPxDnW0bI/s1600-h/Foto+399.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 134px; FLOAT: right; HEIGHT: 200px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393471896407056194" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/Stl2HStlH0I/AAAAAAAAA5U/TXUPxDnW0bI/s200/Foto+399.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;di Achille&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Canale 5 fa pedinare e riprendere di nascosto il giudice Raimondo Mesiano e &lt;a href="http://tv.repubblica.it/copertina/canale-5-pedina-il-giudice-mesiano/38042?video"&gt;manda in onda le riprese&lt;/a&gt; facendo sostenere a un tal Claudio Brachino, ritenuto “giornalista”, che è veramente stravagante che un magistrato cammini a piedi per la città e vada dal barbiere, aspettando correttamente il suo turno, rispettando il semaforo per strada e, addirittura, attraversando sulle strisce pedonali (ma dove andremo a finire, signora mia!).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il filmato si conclude con una scena veramente stupefacente: il collega Mesiano che – cosa davvero inaudita! – si siede su una panchina e si fuma una sigaretta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi auguro che il C.S.M. sospenda al più presto dalle funzioni e dallo stipendio un giudice tanto assurdo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lui, Mesiano, però, si difende e dichiara: &lt;em&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;“Quelle mandate in onda su Canale 5 sono riprese parziali. Io non sono come mi hanno descritto. Ho anche io una vita normale come tutti: faccio festini nelle mie ville, vado a puttane e organizzo orge con minorenni”&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certo, se questo che dice Mesiano fosse vero, Canale 5 dovrà chiedergli scusa e proporlo al Capo per una candidatura importante a qualcosa di molto istituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;______&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.S. - Ovviamente le parole riportate sopra fra virgolette non sono davvero del dr Mesiano. Si tratta solo di una ipotesi scherzosa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-5660983288417437198?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/5660983288417437198/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=5660983288417437198' title='22 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5660983288417437198'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5660983288417437198'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/il-giudice-mesiano-si-difende.html' title='Il giudice Mesiano si difende'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/Stl2HStlH0I/AAAAAAAAA5U/TXUPxDnW0bI/s72-c/Foto+399.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>22</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-2753571886017147121</id><published>2009-10-17T09:05:00.001+02:00</published><updated>2009-10-17T17:01:17.161+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Varie'/><title type='text'>Al servizio del capo</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;di Michele Serra&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Giornalista)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;da &lt;a href="http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/cir-fininvest-2/serra-video/serra-video.html"&gt;Repubblica.it&lt;/a&gt; del 17 ottobre 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il video sul giudice Mesiano andato in onda su Canale 5 è spaventoso, e lo è qualunque sia la sua genesi giornalistica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È spaventoso se il suo impressionante effetto minatorio discende da un’intenzione consapevole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma è spaventoso anche se siamo di fronte a un gioco cretino, come di chi padroneggia malamente un’arma e credendo di sparare a salve esplode pallottole vere.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Il testo, di livello perfino più basso di quel sub-giornalismo che è il gossip televisivo, farebbe propendere per la seconda ipotesi: un gioco cretino sfuggito di mano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma la costruzione del servizio (pedinamento di un magistrato ritenuto &lt;em&gt;“nemico”&lt;/em&gt; del proprio editore, così da indicarlo all’odio e al dileggio della propria curva tifosa), e la sua messa in onda nel programma mattutino della rete generalista di Mediaset, con tanto di commento demolitore (e &lt;em&gt;“senza contraddittorio”&lt;/em&gt;, come dice l’onorevole Gasparri quando attacca la Rai) di due giornalisti del gruppo, impedisce di credere che si tratti di un banale incidente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il clima di forte scontro politico non può essere un alibi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è il cozzo delle idee, non la polemica ideologica a dettare questo genere di colpi sotto la cintura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la volontà di attaccare e isolare personalmente, quasi uno per uno, quelli che il leader e padrone considera gli avversari veri e presunti, e dunque esercita, sui meno sereni e meno liberi dei suoi dipendenti, una doppia attrazione, politica ed economica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In una confusione oramai patologica, irreversibile e venefica (per il paese intero) tra patrimonio politico e patrimonio personale del Capo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la voglia di andare a stanare dal barbiere Mesiano, sputtanarlo (verbo berlusconiano) con qualche sciatta considerazione sul suo abbigliamento del sabato mattina, dargli dello &lt;em&gt;“stravagante”&lt;/em&gt; perché fuma (?!), evitare che anche una sola parola sia spesa in sua difesa (nel vituperato &lt;em&gt;“Annozero”&lt;/em&gt; i giornalisti e i politici di destra hanno una postazione fissa), perché distruggere la persona è il sistema più rapido per risolvere i contenziosi, e levare di mezzo l’ingombro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O si trova, come nel caso del già dimenticato Boffo, qualche vecchia carta per dare fuoco alla pira, o si confeziona qualcosa di comunque infamante, per esempio spacciando una promozione pregressa per un &lt;em&gt;“premio”&lt;/em&gt; (e di chi?) per la sentenza Cir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tutto, per giunta, sotto l’equivoco, ipocrita pretesto della &lt;em&gt;“legittima difesa”&lt;/em&gt;, perché l’argomento prediletto da chi pratica questo genere di pestaggio giornalistico è che anche l’attacco a Berlusconi è un attacco alla persona: come se la condotta di vita del presidente del Consiglio, i criteri con i quali dispensa le candidature, il genere di persone delle quali si circonda a palazzo, non fossero quanto di più pubblico si possa immaginare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma il clima è questo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È un clima nel quale chi governa, chi comanda, chi vanta la maggioranza dei voti e il controllo del Parlamento, si rivolge agli oppositori come se fossero insopportabili oppressori del cui giogo, finalmente, liberarsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così da udire il leghista Castelli (da Santoro) gridare a Curzio Maltese &lt;em&gt;“tu vivi nel mondo marcio di Repubblica”&lt;/em&gt;, e in quel &lt;em&gt;“marcio”&lt;/em&gt;, anche se Castelli non lo sa, c’è tutto il puzzo del fascismo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così da leggere, su Libero di ieri, che &lt;em&gt;“il Caimano non è un film, è una secrezione corporea di Moretti”&lt;/em&gt;, quello stesso Moretti accusato dal Giornale di avere &lt;em&gt;“dirottato”&lt;/em&gt; fondi europei per il suo nuovo film, tacendo che più di quaranta registi, anche italiani, ne hanno avuto ugualmente diritto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così da imbattersi (da anni a questa parte) in vere e proprie liste di proscrizione dei &lt;em&gt;“rossi”&lt;/em&gt; che lavorano alla Rai, ovviamente tutti miracolati politici, tutti scrocconi di soldi pubblici, tutti nel calderone indistinto delle &lt;em&gt;“élite di merda”&lt;/em&gt; che prima o poi la pagheranno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A furia di essere indicati con nome, cognome e stipendi (i guadagni dei &lt;em&gt;“nemici”&lt;/em&gt; sono un’altra delle ossessioni di questo giornalismo ossesso), alcune di queste persone sono insultate per strada come &lt;em&gt;“sporco comunista”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora toccherà, probabilmente, anche al giudice Mesiano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-2753571886017147121?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/2753571886017147121/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=2753571886017147121' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/2753571886017147121'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/2753571886017147121'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/di-michele-serra-giornalista-il-video.html' title='Al servizio del capo'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-3220435022213949334</id><published>2009-10-17T08:14:00.000+02:00</published><updated>2009-10-17T13:17:20.137+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Varie'/><title type='text'>I calzini del giudice</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000066;"&gt;&lt;strong&gt;di Livio Pepino&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Componente del Consiglio Superiore della Magistratura)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;da &lt;a href="http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&amp;amp;currentArticle=NPDJE"&gt;Repubblica&lt;/a&gt; del 17 ottobre 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caro direttore, la storia non è nuova.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per la maggioranza di governo, per il suo leader e peri suoi cortigiani giustizia è sinonimo di utilità: &lt;em&gt;«E giusto non ciò che rispettale regole ma ciò che conviene»&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così, ci si sorprende se le decisioni giudiziarie non sono oggetto di private trattative e non realizzano scambi di favori (che si vorrebbero richiesti finanche dal capo dello Stato).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma oggi si è fatto un passo ulteriore sulla via della barbarie. Il giudice indisponibile a considerare le sentenze merce di scambio o ossequio al potente viene indicato come bersaglio (con numero telefonico e indirizzo di abitazione) su un quotidiano della famiglia del premier e i suoi spostamenti quotidiani vengono ripresi da giornalisti (sic!) di una televisione di proprietà del premier (che ne accompagnano la diffusione con commenti sarcastici sul suo passeggiare da solo, sul suo aspettare il turno dal barbiere e sul colore dei suoi calzini).&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Non conosco il giudice Mesiano, come non conosco gran parte degli 8.000 magistrati italiani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non so se coltivi stranezze e non mi interessano la foggia e le caratteristiche dei suoi indumenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non mi appassionano le sue conversazioni al ristorante (captate da un anonimo avvocato più attento ai discorsi dei vicini che alla compagnia dei propri familiari e dotato di una memoria a scoppio ritardato).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma ho lettole 142 pagine della sentenza con cui quel giudice (l’oscuro giudice Mesiano, privo di scorte e uso – cosa incomprensibile ai cortigiani del premier – ad aspettare rispettosamente il turno dal barbiere ...) ha motivato la condanna della Fininvest a risarcire la Cir per i danni &lt;em&gt;«a lei cagionati dalla corruzione del giudice Vittorio Metta»&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono motivazioni rigorose e oneste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non sta a me discuterne la maggiore o minor fondatezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su di esse si pronuncerà, come previsto dal nostro sistema, la corte di appello.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma non può sfuggire ai cittadini onesti il senso della operazione messa in atto nei confronti del suo estensore: da un lato, delegittimare la sentenza e renderla non credibile, dall’altro intimidire i giudici che in futuro dovranno occuparsi di controversie analoghe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il messaggio è chiaro: il magistrato non può – non deve – emettere decisioni sgradite. Altrimenti è un nemico (silenzioso o protagonista che sia ...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli altri – anche se corrotti – possono stare tranquilli: non conosceremo mai il colore dei calzini del giudice Metta e degli intermediari della sua corruzione, né saremo informati delle loro passeggiate, dello shampoo preferito dal loro barbiere, del loro indirizzo di casa, del loro numero telefonico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guai a considerare ciò che accade (solo) una circoscritta sgradevolezza di alcuni cortigiani troppo solerti!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La storia insegna a quali rischi siamo esposti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è inutile ricordare la situazione dell’età dell’imperatore Commodo, descritta dallo storico E. Gibbon in Declino e caduta dell’impero romano: &lt;em&gt;«L’attuazione delle leggi era diventata venale e arbitraria»&lt;/em&gt; e &lt;em&gt;«un criminale benestante poteva non solo ottenere l’annullamento di una giusta sentenza di condanna, ma anche infliggere all’accusatore, ai testimoni e al giudice la punizione che più gli piaceva»&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-3220435022213949334?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/3220435022213949334/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=3220435022213949334' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3220435022213949334'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3220435022213949334'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/i-calzini-del-giudice.html' title='I calzini del giudice'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-3161135472121346058</id><published>2009-10-16T17:13:00.008+02:00</published><updated>2009-10-31T10:20:02.150+01:00</updated><title type='text'>Chi vuol giocare senza arbitro?</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/StiPjJxb9eI/AAAAAAAAABM/QPSPNw9UxPU/s1600-h/zuffa_2.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; FLOAT: right; HEIGHT: 116px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393218387857634786" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/StiPjJxb9eI/AAAAAAAAABM/QPSPNw9UxPU/s200/zuffa_2.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Consulta boccia il lodo Alfano? Giù botte sui Giudici Costituzionali accusati di far politica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un giudice civile condanna la Fininvest? Giù botte ancora più dure, un vero e proprio pestaggio mediatico mandato in onda da una Tv legata alla parte soccombente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ieri mattina su Canale 5 è andato in scena il peggio: il dott. Mesiano (l’autore della sentenza civile che ha condannato la Fininvest ad un cospicuo risarcimento in favore della CIR di De Benedetti) viene ripreso dalle telecamere, a sua insaputa, per le vie di Milano, al di fuori di qualsiasi attività che possa interessare il pubblico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ed un giornalista, che di cognome fa Brachino, indugia in commenti personali sulle pretese stravaganze dell’inconsapevolmente spiato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Occorre, forse, mettere un po’ d’ordine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Le sentenze della Corte Costituzionale hanno prodotto, producono e produrranno sempre “effetti politici”. L’attività della Consulta, il più delle volte, consiste nel bilanciamento di valori costituzionali che entrano in conflitto tra loro. Nel comporlo, i Giudici usano gli arnesi del giurista: la logica, la lingua, le norme, i precedenti giurisprudenziali, gli scritti di dottrina. Alla fine decidono, talvolta a maggioranza. Ma non votano come voterebbe un parlamentare.&lt;br /&gt;Il politico nel voto afferma direttamente un valore, lo presceglie come fine e lo persegue con la sua volontà “politica”. Il Giudice compie un percorso diverso. Egli cerca di cogliere, proprio nelle leggi già esistenti ed approvate dai politici, il valore che deve prevalere in un caso controverso. Lo trova, non lo vuole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se, in relazione ad una qualsiasi attività pubblica, non si è capaci di cogliere la diversità tra la politicità del “risultato” e quella dello “scopo”, tutto viene coinvolto nella logica settaria degli opposti schieramenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Analogamente, un giudice civile che – sbagliando oppure no – dà torto ad una parte e ragione all’altra, non può essere sospettato di aver voluto favorire uno dei contendenti e per questo motivo essere messo impunemente alla berlina.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In queste condizioni la giurisdizione non sopravvive.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed il sospetto è che qualcuno aspiri a giocarsi la partita senza arbitro, magari invocando l'acclamazione del pubblico sugli spalti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Potrà anche vincere; gioca in casa ed il pubblico è dalla sua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma, a meno che non pensi di giocare sempre tra le mura amiche, deve accettare di sottoporsi ai lazzi ed agli insulti dei sostenitori avversari, quando andrà in trasferta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I brocchi vincono solo così.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-3161135472121346058?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/3161135472121346058/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=3161135472121346058' title='7 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3161135472121346058'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3161135472121346058'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/chi-vuol-giocare-senza-arbitro.html' title='Chi vuol giocare senza arbitro?'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/StiPjJxb9eI/AAAAAAAAABM/QPSPNw9UxPU/s72-c/zuffa_2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>7</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-3920612766503947750</id><published>2009-10-08T16:24:00.006+02:00</published><updated>2009-10-08T16:42:11.090+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Berlusconi e leggi ad personam'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>CSM: finalmente curabili le sindromi  da  immunità  (male) acquisita?</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Ss341kGJaII/AAAAAAAAABE/dC9Xx8gSY3M/s1600-h/immune.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 130px; height: 101px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Ss341kGJaII/AAAAAAAAABE/dC9Xx8gSY3M/s200/immune.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5390237928138565762" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Alla fine la decisione sul lodo Alfano è arrivata. Entrambi i fondamentali quesiti posti all'attenzione della Corte Costituzionale hanno trovato risposta nella “forza di resistenza” della Carta sulla quale si fonda  questa Repubblica:  i principi valgono per tutti e le eccezioni, se giustificate,  devono essere contenute in una fonte del diritto di pari grado rispetto alla Costituzione. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;In un post di qualche tempo fa, dal titolo  &lt;/span&gt;&lt;a href="http://toghe.blogspot.com/2009/07/nellattesa-della-decisione-sul-lodo.html"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Nell'attesa della decisione sul lodo Alfano&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;,  avevamo annunciato che  la decisione sul lodo avrebbe spianato la via all'eliminazione di altre “eccezioni” introdotte nell'ordinamento con legge ordinaria, anziché costituzionale. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Oggi sappiamo che l'immunità (male) acquisita è una patologia dello Stato democratico perché in esso non possono operare soggetti  - se capaci di ragione e di volontà – in tutto o in parte irresponsabili. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Tra le immunità - previste da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale – resiste quella introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. Basta che il provvedimento del CSM sia adottato in seguito ad una votazione per assegnare agli autori la franchigia auto-immunitaria. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore, seguendo la linea tracciata dalla Consulta,  eliminasse quella anacronistica dispensa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Per i Consiglieri del CSM, poi, deve essere   alquanto  imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come quella prevista dal defunto lodo Alfano, ma una vera e propria impunità che agli occhi di tutti appare priva di ragion d’essere.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;E', in fondo,  una reliquia poco nobile della prima repubblica. Per nulla lusinghiera: esplicitamente suggerisce che non si può fare il Consigliere superiore senza incappare in guai giudiziari. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Siamo, ormai,  un popolo di costituzionalisti. Ci interessiamo alla Carta non meno di quanto ci attiri lo sport. E' un segno nuovo, importante. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;E come il calcio evolve i suoi schemi di gioco,  così la consapevolezza democratica suggerisce letture via via più evolute dei “fondamentali”. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Non sarà di ostacolo, allora, la remota pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 148 del 1983)&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="  line-height: 18px; "&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="  line-height: normal; "&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"&gt; che aveva graziato l’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 sulla base di argomentazioni che -  oggi  -   appaiono alquanto bislacche. Si scriveva, infatti, sul punto:  "...&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"&gt;è agevole notare che la natura, la posizione e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono state concepite dalla Costituzione in termini così caratteristici, da fornire un'adeguata ragione giustificativa della scriminante in discussione.... Ora, dall'insieme di queste disposizioni..." (la Corte richiama gli art. 105,106,107 della Cost.)"...risulta che la parte centrale e costituzionalmente necessaria dell'azione del Consiglio consiste in apprezzamenti sulle attitudini, sui meriti e sui demeriti dei magistrati da assegnare ai vari uffici, da trasferire, da promuovere, da sottoporre a procedimenti disciplinari e via dicendo. Ma la garanzia che il Consiglio è chiamato ad offrire in tal campo, proprio per poter essere effettiva, richiede a sua volta che i componenti del Consiglio stesso siano liberi di manifestare le loro convinzioni, senza venire in sostanza costretti ad autocensure che minerebbero il buon andamento della magistratura. In altre parole, è nella logica del disegno costituzionale che il Consiglio sia garantito nella propria indipendenza, tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l'ordine giudiziario, “nella misura necessaria a preservarlo da influenze” che potrebbero indirettamente pregiudicare 'l'esercizio imparziale dell'amministrazione della giustizia' (cfr. la sent. n. 44 del 1968). &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Più o meno, ognuno noterà, sono le stesse argomentazioni usate vanamente dai difensori del lodo appena dichiarato incostituzionale. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Il discorso suona un po' come quello del  professore che pretende l'immunità  per poter mettere un'insufficienza ai suoi studenti,  o del giudice che vuole lo scudo per condannare il ladro, perché diversamente lo manderebbe assolto.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;In realtà operano, per queste elementari esigenze, le categorie generali dell'adempimento del dovere.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Nessuno, infatti,  viene punito per aver fatto ciò che la legge gli impone di fare. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Ma  se il professore varcasse  i limiti del suo dovere penalizzando ingiustamente lo studente ed il giudice si accanisse contro il ladro,  arrecando loro danni maggiori di quelli ammessi, non si capirebbe più chi è il professore e chi il somaro, chi il giudice e chi il ladro. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"&gt;Questo l'insegnamento appena  offertoci dalla Corte Costituzionale.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-3920612766503947750?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/3920612766503947750/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=3920612766503947750' title='23 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3920612766503947750'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3920612766503947750'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/csm-finalmente-curabili-le-sindromi-da.html' title='CSM: finalmente curabili le sindromi  da  immunità  (male) acquisita?'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Ss341kGJaII/AAAAAAAAABE/dC9Xx8gSY3M/s72-c/immune.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>23</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-5422749537651617848</id><published>2009-10-04T22:50:00.007+02:00</published><updated>2009-10-04T23:11:09.503+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Il Cappio</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SskOZH-DHnI/AAAAAAAAA5M/vuJD9a89iDE/s1600-h/Foto+398.jpg"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 163px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5388854253924327026" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SskOZH-DHnI/AAAAAAAAA5M/vuJD9a89iDE/s320/Foto+398.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;di Giovanni Parisi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Ingegnere)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Succede che una mattina trovi nella buca delle lettere un invito dell’Istituzione Biblioteca Comunale &lt;em&gt;“G. B. Nicolosi”&lt;/em&gt; di Paternò e apprendi che il nuovo Presidente è il Procuratore Aggiunto di Agrigento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apprendi inoltre che la prima iniziativa del nuovo Presidente è la presentazione del libro “Il Cappio” il cui autore è un Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che per l’occasione, fissata per il pomeriggio del 2 ottobre 2009, verrà introdotto da un Magistrato da poco assegnato alla Direzione Nazionale Antimafia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando tutto questo ti sembra normale e anche un po’ prestigioso, avverti forte una sensazione di disagio: perché?&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;L’autorevole evento letterario si terrà a Paternò, che con circa 50.000 abitanti è il Comune più grande della Provincia di Catania dopo lo stesso capoluogo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paternò, una volta rinomata per la sua florida economia agrumicola e per altre importanti attività produttive, ha subìto nel passato recente un forte declino, che nei bui anni ottanta la inserì, con Biancavilla ed Adrano, nel famigerato &lt;em&gt;“triangolo della morte”&lt;/em&gt;, insanguinato dalle feroci e quotidiane lotte di mafia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oggi Paternò è ritornata alla ribalta delle cronache nazionali (con un articolo pubblicato in prima pagina su “Panorama”, che si può leggere &lt;a href="http://blog.panorama.it/italia/2009/08/25/lotta-alla-mafia-se-maroni-scioglie-il-paese-di-la-russa/"&gt;a questo link&lt;/a&gt;) perché il Prefetto di Catania, a valle di un’istruttoria condotta da tre ispettori nominati dal Ministero dell’Interno (un Vice Prefetto, un Capitano dell’Arma dei Carabinieri e un Capitano della Guardia di Finanza), ha richiesto al Ministro dell’Interno lo scioglimento della Giunta Comunale per gravi indizi di infiltrazioni mafiose, anche a seguito di quanto emerso, il 27 novembre 2008, dall’operazione &lt;em&gt;“Padrini”&lt;/em&gt;, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in cui tra i 24 arrestati c’è anche il giovane Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, ritenuto dagli inquirenti il collegamento tra le cosche mafiose Santapaola-Ercolano e le Istituzioni locali (si veda la notizia &lt;a href="http://www.lasicilia.it/index.php?id=13845&amp;amp;template=lasiciliait"&gt;a questo link&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda, come riportato dalla stampa, ha creato anche un certo imbarazzo politico, poiché Paternò è il paese natale del Ministro della Difesa (da cui dipende anche l’Arma dei Carabinieri che ha condotto le indagini investigative), che a capo dell’attuale Giunta ha politicamente &lt;em&gt;“insediato”&lt;/em&gt; un vecchio amico d’infanzia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;“Carmelino&lt;/em&gt; &lt;span style="color:#990000;"&gt;(1)&lt;/span&gt; &lt;em&gt;deve essere il nostro portavoce, il mio orecchio e i miei occhi. Voialtri (diretto all’Amministrazione Comunale, ndr) siete padroni di cacare e pisciare nelle vostre case…tutto quello che fate a livello politico e di cui discutete deve passare da me. Perché a Paternò non vi faccio camminare più. Vi potete candidare centomila volte …”&lt;/em&gt;, è una delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, riportate dal quotidiano “La Sicilia” il 29 novembre 2008, del capo clan mafioso di Paternò.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ di tutta evidenza che l’ipotesi che i bisogni delle fasce più deboli della Città siano stati messi nelle &lt;em&gt;“mani”&lt;/em&gt; della mafia, fermo restando l’iter giudiziario che stabilirà le eventuali responsabilità penali dell’ex-Assessore ai Servizi Sociali di Paternò e degli altri coimputati (le cui indagini si sono appena concluse con le richieste di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero), da un punto di vista civico e politico avrebbe dovuto innescare diversi interrogativi, tra cui: com’è possibile che a Paternò la politica abbia così tanto abbassato la soglia di attenzione sulle azioni di contrasto alla mafia, che membri dell’organizzazione criminale stessa abbiano potuto ritenere di avere interlocutori diretti nella Giunta Municipale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se eventi come questi si fossero verificati quando era ancora caldo il sangue versato da rappresentanti delle Istituzioni, diventati eroi per la loro coerente testimonianza di Uomini dello Stato, immediatamente si sarebbe sollevata l’indignazione collettiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma Paternò è rimasta muta, assopita e chiusa nell’indifferenza e nell’individualismo che caratterizza questi tempi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Né dal Sindaco o dalla stessa Giunta Municipale si sono manifestati quei segnali chiari ed inequivocabili di contrasto e prevenzione contro le infiltrazioni mafiose nella vita amministrativa cittadina che la gravità delle vicende emerse richiedeva (adozione di protocolli di legalità, criteri più selettivi e di garanzia per l’affidamento degli appalti e degli incarichi, ecc.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutto è stato ricondotto a &lt;em&gt;“fenomeni individuali”&lt;/em&gt;, tanto che l’ex-Assessore ai Servizi Sociali è stato indicato, anche dal locale Deputato Nazionale (membro anche della Commissione&lt;br /&gt;Nazionale Antimafia) e padre politico dell’attuale Amministrazione Comunale di Paternò, come un &lt;em&gt;“mariuolo”&lt;/em&gt; indisciplinato (oggi più modernamente potrebbe dirsi un &lt;em&gt;“tarantino”&lt;/em&gt;) che agiva autonomamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Sicilia è terra difficile e spesso complessa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chi ci nasce, scegliendo di viverci, sa perfettamente che i gesti e le parole non hanno sempre lo stesso significato: un semplice saluto, una stretta di mano o una &lt;em&gt;“fotografia di gruppo”&lt;/em&gt; possono rappresentare e comunicare, a secondo dei contesti, significati molto differenti: Pirandello, Sciascia e tanti altri letterati ne hanno, in diverse occasioni, spiegato le ragioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò non sfugge a nessun siciliano e non può tantomeno sfuggire ai tre magistrati invitati all’incontro letterario di Paternò, che della Sicilia sono anche figli illustri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non può sfuggire che, entrare nell’unico &lt;em&gt;“salotto buono”&lt;/em&gt; rimasto ad una Giunta Municipale su cui pesano non solo inquietanti ombre, ma anche gravi provvedimenti istituzionali, può indirettamente contribuire a stringere il &lt;em&gt;“cappio”&lt;/em&gt; su una comunità inerme ed indifferente, alimentando quel clima di nebbia, confusione, rassegnazione e sfiducia nelle Istituzioni (in cui sembra che tutto ciò che non è penalmente perseguibile è giusto e rispettabile), non utile a supportare la crescita di una Città che, nella sua parte sana, vuole liberarsi dai vecchi cliché, facendo camminare, con fatica ed orgoglio, il proprio sviluppo sulla professionalità e sull’onestà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;____________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(1)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt; Carmelo Frisenna, 37 anni, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, arrestato nell’ambito dell’operazione &lt;em&gt;“Padrini”&lt;/em&gt; il 27 novembre 2008, è stato con 597 preferenze il più votato nelle elezioni del 2007 per il rinnovo del Consiglio Comunale, che ha presieduto nella prima seduta consiliare e da cui si è dimesso per ricoprire il ruolo di Assessore nella Giunta Municipale.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-5422749537651617848?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/5422749537651617848/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=5422749537651617848' title='5 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5422749537651617848'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5422749537651617848'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/il-cappio.html' title='Il Cappio'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SskOZH-DHnI/AAAAAAAAA5M/vuJD9a89iDE/s72-c/Foto+398.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>5</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-667638909821718686</id><published>2009-10-03T13:44:00.009+02:00</published><updated>2009-10-05T10:13:28.279+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Lo scudo fiscale tra amnistia condizionata e depenalizzazione discriminatoria: quando  giustizia vuol dire fortuna.</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Ssc6G8EOXsI/AAAAAAAAAA0/E2uCB0nSeek/s1600-h/scudo.jpg"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 98px; FLOAT: right; HEIGHT: 130px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5388339370049560258" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Ssc6G8EOXsI/AAAAAAAAAA0/E2uCB0nSeek/s200/scudo.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel sito ufficiale della Presidenza della Repubblica possono leggersi le considerazioni che la inducono ad escludere la manifesta incostituzionalità della legge di conversione del decreto-legge n. 103 del 2009, meglio noto come “scudo fiscale”.&lt;br /&gt;Eccone il testo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;A proposito del Decreto correttivo del provvedimento anticrisi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha esaminato attentamente, seguendone l'intero percorso parlamentare, la legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati dopo la posizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo trasmesso dal Senato.&lt;br /&gt;Si osserva innanzitutto che la complessiva disciplina dello scudo fiscale comprese le ulteriori modificazioni introdotte in materia nel testo del decreto-legge n. 103 del 2009 - disciplina che più correttamente avrebbe dovuto trovare collocazione nel testo originario del decreto-legge anticrisi - comporta scelte di merito che rientrano nella esclusiva responsabilità degli organi titolari dell'indirizzo politico di governo.&lt;br /&gt;Si rileva nello stesso tempo che sono state confermate le correzioni che avevano accompagnato la promulgazione della legge di conversione del precedente decreto. Infatti, la legge prevede la punibilità di tutti i reati strumentali all'evasione fiscale per i quali sia stata già esercitata l'azione penale e stabilisce che le dichiarazioni di rimpatrio o di regolarizzazione sono utilizzabili a sfavore del contribuente nei procedimenti penali pendenti e futuri. Quanto al riciclaggio e agli altri reati che la legge esclude dal beneficio della non punibilità, si è preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in sede parlamentare e dalla Agenzia delle entrate, secondo cui la legge mantiene l'obbligo di segnalare le operazioni sospette di costituire il frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità.&lt;br /&gt;Si ricorda infine che la previsione di ipotesi di non punibilità subordinata a condotte dirette ad ottenere la sanatoria di precedenti comportamenti non è ritenuta qualificabile come amnistia in base a ripetute pronunce della Corte costituzionale, da ultimo con ordinanza 9 aprile 2009, n. 109.&lt;br /&gt;Il Capo dello Stato procederà quindi alla promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com’è noto, quella appena approvata, è una legge di conversione del decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 col quale si prevede, tra l’altro, la non punibilità di una serie di reati purché essi risultino collegati alla illecita esportazione di capitali all’estero. Al fine di favorire il rientro in Italia di quei capitali, dunque, lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva nei riguardi dei soggetti che, a fronte del pagamento di una falcidia del 5%, riportano in patria i loro averi, purché per tali reati non risulti già avviato un procedimento penale.&lt;br /&gt;E’, l’ultimo, il punto cruciale sul quale dovrà misurarsi la legittimità costituzionale dello scudo fiscale.&lt;br /&gt;Se, infatti, la non punibilità avesse riguardato anche i reati già oggetto di un accertamento penale, la misura non si sarebbe potuta distinguere da una vera e propria amnistia, l’adozione della quale richiede però una legge caratterizzata da un particolare procedimento formativo e dall’approvazione con maggioranze più ampie di quella semplice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’esclusione della possibilità di avvalersi dell’esenzione penale per quei soggetti già sottoposti a verifica dall’autorità giudiziaria rappresenta – nei discorsi sin qui letti - il principale ostacolo all’equiparazione all’amnistia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del resto, nel comunicato della Presidenza della Repubblica è fatto riferimento ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale (ord. n. 109 del2009) nella quale si dava conto che «&lt;em&gt;mentre il condono costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volontà, per quanto condizionata, degli interessati» e, pertanto, al perfezionamento del «procedimento amministrativo di sanatoria»; l’amnistia, invece, «in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilità astratta, con l’effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale», cosí che tale effetto è «da ricondurre all’atto legislativo concessivo dell’amnistia» e comporta l’«obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere&lt;/em&gt;»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella citata decisione la Consulta, quindi, individua nell’assenza di &lt;em&gt;&lt;strong&gt;mediazione fattuale &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;la caratteristica delle leggi di amnistia. Poiché risulta decisiva nell’iter logico sin qui seguito nei ragionamenti della Corte Costituzionale e, a quanto si apprende, del Capo dello Stato, l’affermazione è meritevole di verifica.&lt;br /&gt;Il pensiero corre, quasi intuitivamente, agli artt. 151, comma 4 del codice penale e 672, comma 5, del codice di procedura penale, che regolamentano l’amnistia “condizionata”. E’ quella che realizza gli effetti estintivi del reato o della pena non immediatamente, ma solo mediante comportamenti richiesti a colui il quale intenda beneficiarne. Tanto ciò è vero che per la sua definitiva applicazione l’interessato deve dimostrare di aver adempiuto alla “condizione” o all’”obbligo”. Mentre può discettarsi sul concetto di “condizione” (che può riguardare avvenimenti oggettivi o fatti di terzi) non vi è alcun dubbio che l’”obbligo” riguarda proprio una condotta personale, sia essa positiva o negativa. L’amnistia può, pertanto, ben essere subordinata al compimento di un fatto ad opera dell’imputato o del condannato.&lt;br /&gt;Se le precedenti considerazioni non sono illogiche, cade l’argomentazione che ravvisa nell’assenza di “mediazione fattuale” il discrimine tra le leggi di amnistia e quelle di condono.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La seconda notazione in forza della quale sono state espresse rassicurazioni circa la costituzionalità dello scudo fiscale è rappresentata dalla non generalizzata applicabilità del beneficio, restandone esclusi i soggetti già “scoperti” nei confronti dei quali penda un procedimento penale.&lt;br /&gt;In realtà sembra potersi fondatamente affermare che questa previsione, lungi dal suffragare l’ipotesi della legittimità costituzionale dello scudo fiscale, introduca ulteriori profili di eccentricità rispetto alla Carta, segnatamente sotto il parametro della ragionevolezza (art. 3 Cost.): la fruibilità del beneficio così è rimessa a circostanze del tutto estranee ad una considerazione di “meritevolezza” del soggetto. La pendenza di un procedimento penale, infatti, è collegata esclusivamente all’efficacia dell’azione repressiva che si è manifestata precocemente per alcuni e tardivamente (o mai) per altri. Resta il fatto che, a parità di condotte, alcuni si avvarranno dei benefici fiscali e penali dello scudo mentre altri, senza che sia loro addebitabile alcunché di diverso, non ne beneficeranno.&lt;br /&gt;Paradossale, allora, l’ingiustificata esclusione dallo “scudo” di una parte di soggetti dalla platea di coloro che possono giovarsene: una sorta di ingiustizia nell’ingiustizia che, lungi dal rassicurare circa la correttezza della legge, introduce ulteriori argomenti per sostenerne l’illegittimità costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Comunque vada sarà un successo&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;Fondamentali principi di garanzia stabiliscono che se una legge penale, favorevole al reo, viene dichiarata incostituzionale, l’imputato non può subire gli effetti negativi della sentenza che pronuncia l’incostituzionalità di quella legge. In altre parole quanti si avvarranno dello scudo fiscale ne godranno appieno i benefici quand’anche dovesse in seguito pervenirsi alla decisione della sua incostituzionalità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-667638909821718686?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/667638909821718686/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=667638909821718686' title='30 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/667638909821718686'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/667638909821718686'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/10/lo-scudo-fiscale-tra-amnistia.html' title='Lo scudo fiscale tra amnistia condizionata e depenalizzazione discriminatoria: quando  giustizia vuol dire fortuna.'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Ssc6G8EOXsI/AAAAAAAAAA0/E2uCB0nSeek/s72-c/scudo.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>30</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-4751713754817659423</id><published>2009-09-27T17:19:00.008+02:00</published><updated>2009-09-27T19:45:12.082+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Immigrazione e xenofobia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Immigrazione clandestina: il CSM alle prese con lo sdoppiamento di personalità.</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Sr-DwCShigI/AAAAAAAAAAM/iArMLD6i5-I/s1600-h/b4db51a28795b3b49917a680a36c4bdd.jpeg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 163px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Sr-DwCShigI/AAAAAAAAAAM/iArMLD6i5-I/s200/b4db51a28795b3b49917a680a36c4bdd.jpeg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5386168540629928450" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://www.corriere.it/politica/09_settembre_25/maroni-magistrati-clandestini-reato_85e61e94-a9f2-11de-93d1-00144f02aabc.shtml"&gt;La sortita del Ministro  Maroni&lt;/a&gt;, secondo cui  le norme contro l'immigrazione clandestina - che  a lui  appaiono chiarissime - andrebbero “applicate” e non “interpretate”,  ha determinato reazioni di segno opposto al CSM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da un lato, infatti, su iniziativa del consigliere laico Anedda, è stato dato il via ad una pratica volta a verificare se i magistrati,  che hanno sollevato dubbi e perplessità sulla nuova normativa in materia di immigrazione rallentandone l'operatività, siano venuti meno ai loro doveri professionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dall'altro lato, però, su iniziativa   del consigliere togato Pepino, è stata chiesta l'apertura di una “pratica a tutela” proprio di quegli stessi magistrati, evidentemente muovendo dall'assunto che  nessuna violazione di doveri si sia verificata e che l'intervento del Ministro leda l'autonomia della giurisdizione. &lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;La &lt;span style="font-style:italic;"&gt;querelle&lt;/span&gt; - nel merito della quale non vale neppure la pena addentrarsi visto che le affermazioni del Ministro, se prese sul serio, condurrebbero all'abolizione della magistratura vista la capacità auto-applicativa delle norme – offre lo spunto per alcune riflessioni sui troppi ruoli assunti dal CSM, spesso tra loro in conflitto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando  un attore esonda dalla “parte”  che il regista gli ha assegnato e pretende di interpretare più ruoli, ogni trama rischia di trasformarsi in farsa, quando non in tragedia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' allora opportuno ricordare i tratti essenziali della “sceneggiatura”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il CSM, per dettato costituzionale, deve occuparsi dei provvedimenti disciplinari contro i magistrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della Giustizia e non può essere avviata d'ufficio dal CSM che invece deve esserne giudice “terzo”, in base alla legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per lo stesso motivo il giudice (CSM) non può - senza intaccare le prerogative ministeriali e svilire la propria credibilità - pronunciarsi preventivamente su un fatto, escludendone la rilevanza disciplinare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosicché si registrano almeno due anomalie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E'  criticabile che il CSM apra un procedimento per rintracciare violazioni nell'operato di quei magistrati che, dubitando della legittimità costituzionale e della compatibilità con le fonti  sovra-nazionali, intendono sottoporre a verifica la nuova normativa sull'immigrazione perché  così operando il CSM espropria  il Ministro e la Procura Generale della Cassazione dei propri ruoli, comportandosi  come un accusatore-inquisitore e quindi minando le qualità di “giudice terzo” che la Costituzione e la legge gli assegnano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allo stesso modo, l'avvio di una “pratica a tutela”, prelude alla formulazione di un giudizio preventivo sulla  vicenda, sia pure di segno opposto, ma ugualmente lesivo delle prerogative  ministeriali giacché nessun “attore” porterebbe una causa davanti ad un giudice che già ha fatto sapere che non accoglierà la sua domanda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecco perché il teatrino che  sta montando in questi giorni assume il gusto della sceneggiata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E, in un caso e nell'altro,  compromette la credibilità dell'unico ruolo che di sicuro le leggi assegnano al CSM, vale a dire quello di giudice della disciplina dei magistrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-4751713754817659423?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/4751713754817659423/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=4751713754817659423' title='20 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4751713754817659423'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4751713754817659423'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/09/immigrazione-clandestina-il-csm-alle.html' title='Immigrazione clandestina: il CSM alle prese con lo sdoppiamento di personalità.'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/Sr-DwCShigI/AAAAAAAAAAM/iArMLD6i5-I/s72-c/b4db51a28795b3b49917a680a36c4bdd.jpeg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>20</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-1663187366095822866</id><published>2009-09-24T15:57:00.005+02:00</published><updated>2009-09-24T16:08:45.115+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='De Magistris: tutti gli articoli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Dal G.I.P. di Perugia l’ennesima smentita delle tesi del C.S.M. e della Cassazione contro i magistrati della Procura di Salerno.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SZFBlBz5dXI/AAAAAAAAAp4/wCVpl7fzW88/s1600-h/Foto+314.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5301090340788860274" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 142px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SZFBlBz5dXI/AAAAAAAAAp4/wCVpl7fzW88/s200/Foto+314.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il 9 settembre 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia ha archiviato il procedimento penale nei confronti dei colleghi Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi, Dionigio Verasani e Luigi De Magistris, relativo alla vicenda delle indagini della Procura di Salerno bloccate da provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura – con tempi e modi che a noi e a tanti appaiono tecnicamente illegittimi – nei confronti dei magistrati inquirenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abbiamo pubblicato – &lt;a href="http://docs.google.com/View?id=dcczhzpx_210v462s4qp"&gt;a questo link&lt;/a&gt; – il testo del provvedimento di archiviazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esso è particolarmente interessante, perché offre l’ennesima riprova dell’infondatezza degli argomenti addotti dal C.S.M. – e poi anche dalla Corte di Cassazione (la sentenza della Corte è &lt;a href="http://toghe.blogspot.com/2009/08/le-sezioni-unite-della-cassazione-sul.html"&gt;a questo link&lt;/a&gt;) – contro i magistrati della Procura di Salerno.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Il trasferimento di quei colleghi e addirittura la sospensione del dr Apicella dalle funzioni e dallo stipendio sono stati disposti con provvedimenti dei quali in altri scritti abbiamo illustrato i profili di infondatezza e di illegittimità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In quei provvedimenti e nella campagna di stampa che, orchestrata da chi vi aveva interesse, li ha propagandati all’opinione pubblica, si affermano come vere, fra le altre, tre circostanze che sono sempre apparse con tutta evidenza non vere e che il G.I.P. di Perugia ancora una volta si incarica di smentire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. non è vero che le perquisizioni disposte dai magistrati di Salerno siano state eseguite in maniera offensiva e/o lesiva della dignità dei magistrati perquisiti (come sostenuto con urla e strepiti in televisione e in ogni dove), essendo vero l’esatto contrario e, cioè, che, come scrive il G.I.P. di Perugia, è &lt;em&gt;«stato compiuto ogni sforzo per rendere meno traumatico possibile lo svolgimento dell’incombente in un contesto di comprensibile disagio»&lt;/em&gt;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. non è vero che i magistrati di Catanzaro avevano offerto agli inquirenti di Salerno le copie degli atti che essi per molti mesi avevano richiesto invano, essendo vero l’esatto contrario, sicché il sequestro era, per questo e per altri motivi, non solo legittimo, ma addirittura necessario;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. non è vero che il sequestro disposto dai colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi era un sequestro &lt;em&gt;“preventivo”&lt;/em&gt;, come sostenuto contro l’evidenza dal C.S.M. e dalla Cassazione, essendo esso, invece, un sequestro &lt;em&gt;“probatorio”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I provvedimenti del C.S.M. nei confronti dei magistrati di Salerno hanno bloccato le loro indagini e reso vani, nei fatti, i provvedimenti da loro legittimamente adottati e confermati nelle sedi giudiziarie competenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al di là di qualunque opinione che ciascuno può avere sulle ragioni per le quali i Consiglieri del C.S.M. hanno fatto questo, in uno stato democratico la legittimità dei provvedimenti si misura valutando la fondatezza o meno delle motivazioni esposte per giustificarli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le motivazioni addotte dal C.S.M. prima e dalla Corte di Cassazione poi nel caso dei colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi appaiono sotto diversi profili palesemente infondate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa tutto questo significhi per la magistratura e per il Paese ognuno può agevolmente comprenderlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A noi, in questo tempo nel quale gli abusi di potere e del potere sembrano diventati parte della Costituzione materiale del Paese, resta l’amarezza più profonda per avere dovuto assistere a una delle più clamorose interferenze del potere – interno ed esterno alla magistratura – sull’indipendenza dei magistrati e sul loro lavoro, non solo senza che questo suscitasse una virile e clamorosa indignazione della magistratura associata e delle istituzioni preposte ai controlli di legalità, ma addirittura con l’avallo esplicito di tutti costoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’epurazione dei colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi con una procedura disciplinare nella quale i loro diritti di difesa sono stati compressi oltre ogni pensabilità costituisce, a nostro modo di vedere, un &lt;em&gt;vulnus&lt;/em&gt; gravissimo e definitivo su qualunque speranza di indipendenza dei magistrati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oltre che, ovviamente, una grave ingiustizia nei confronti dei colleghi Apicella, Verasani e Nuzzi, rei di avere onorato con coraggio e coerenza i loro doveri professionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-1663187366095822866?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/1663187366095822866/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=1663187366095822866' title='22 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/1663187366095822866'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/1663187366095822866'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/09/dal-gip-di-perugia-lennesima-smentita.html' title='Dal G.I.P. di Perugia l’ennesima smentita delle tesi del C.S.M. e della Cassazione contro i magistrati della Procura di Salerno.'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SZFBlBz5dXI/AAAAAAAAAp4/wCVpl7fzW88/s72-c/Foto+314.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>22</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-2992997613468348572</id><published>2009-09-24T15:52:00.003+02:00</published><updated>2009-09-24T16:07:20.774+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='De Magistris: tutti gli articoli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Documenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Il testo dell'archiviazione del G.I.P. di Perugia delle accuse a carico dei magistrati di Salerno</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pubblichiamo, &lt;a href="http://docs.google.com/View?id=dcczhzpx_210v462s4qp"&gt;a questo link&lt;/a&gt;, il testo del decreto con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari di Perugia ha archiviato le accuse a carico dei pubblici ministeri di Salerno dottori Luigi Apicella, Dionigio Verasani e Gabriella Nuzzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-2992997613468348572?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/2992997613468348572/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=2992997613468348572' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/2992997613468348572'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/2992997613468348572'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/09/pubblichiamo-questo-link-il-testo-del.html' title='Il testo dell&apos;archiviazione del G.I.P. di Perugia delle accuse a carico dei magistrati di Salerno'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-7905383053713522059</id><published>2009-09-15T14:50:00.003+02:00</published><updated>2009-09-15T14:52:06.962+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intercettazioni telefoniche'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>Le intercettazioni telefoniche e gli “evidenti indizi” di colpevolezza</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SFUA-MIfVpI/AAAAAAAAAMg/I96r3U2R8l8/s1600-h/Foto+177.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5212073212159940242" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SFUA-MIfVpI/AAAAAAAAAMg/I96r3U2R8l8/s200/Foto+177.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;di Michele Leoni&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Giudice del Tribunale di Forlì)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La norma del disegno di legge 1611 (che contiene il nuovo testo sulle intercettazioni telefoniche e che il Parlamento dovrebbe discutere in autunno), secondo la quale solo in presenza di &lt;em&gt;“evidenti indizi di colpevolezza”&lt;/em&gt; si potrebbe procedere a intercettazioni, salvi i casi di reati particolarmente gravi (quelli di cui all’art. 51 commi 3 &lt;em&gt;bis&lt;/em&gt; e 3 &lt;em&gt;quater&lt;/em&gt; c.p.p., ossia mafia, terrorismo, prostituzione minorile e altri) per i quali basterebbero sufficienti indizi di reato, ha sollevato obiezioni critiche piuttosto ovvie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anzitutto ci si è chiesti come lo stesso presupposto che sta alla base di una misura cautelare e anche di una sentenza di condanna, ossia gli evidenti (&lt;em&gt;rectius&lt;/em&gt;, gravi) indizi di colpevolezza, possa essere, nel contempo, quello che consente l’inizio di un’attività di ricerca della prova.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;In effetti è un&lt;em&gt; nonsense&lt;/em&gt;. Se già vi è una persona gravemente indiziata, che bisogno c’è, ormai, di intercettarla?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E inoltre, occorre che vi sia già un indiziato grave per intercettare altre persone?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo quale logica si potrebbe intercettare una persona non indiziata solo se vi è già una persona indiziata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quale principio si nasconderebbe dietro questa regola?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non v’è traccia di un simile principio nel sistema penale, e tanto meno nella Costituzione. Non dovrebbe quindi essere così.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qui già si annida un vizio di ragionevolezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma per capire meglio, è bene spostare la questione su un piano un po’ più tecnico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Partiamo da una considerazione semplice. Come detto, l’ammissibilità delle intercettazioni viene graduata assumendo presupposti diversi, la colpevolezza (per i reati meno gravi) e il fatto-reato (per i reati più gravi). Ossia, presupposti eterogenei.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sappiamo tutti che la colpevolezza è un dato soggettivo che riguarda la persona, il reato un dato ontologico che si identifica nel fatto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Corte Costituzionale, è bene ricordarlo, in una sentenza ormai storica (richiamata più volte dalla stessa Corte nella propria giurisprudenza sulle intercettazioni), la n. 34 del 1973, ha affermato che nell’art. 15 della Costituzione &lt;em&gt;“trovano protezione due distinti interessi, quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il bilanciamento, quindi, è fra tutela della &lt;em&gt;privacy&lt;/em&gt; e necessità di reprimere reati, ossia&lt;em&gt; fatti&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La stessa Corte Costituzionale, di recente (sentenza n. 455 del 2006), in relazione ad alcune norme di procedura penale (ammissione al patteggiamento, proroga delle indagini), ha poi ricordato che &lt;em&gt;“il trattamento (processuale) più o meno rigoroso da riservare alle singole fattispecie criminose”&lt;/em&gt; deve essere &lt;em&gt;“connesso all’&lt;u&gt;allarme sociale generato dai singoli reati&lt;/u&gt;, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il sindacato di legittimità costituzionale, ha aggiunto la Corte, potrà qui intervenire &lt;em&gt;“allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bene. Va da sé che una rapina genera lo stesso allarme sociale a prescindere dal fatto che già si sappia chi potrebbe essere il colpevole o non lo si sappia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anzi, fino a quando un criminale resta ignoto, l’allarme sociale dovrebbe essere maggiore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com’è possibile allora agganciare il livello di allarme sociale destato dal reato a una circostanza estrinseca ed eventuale quale l’individuazione di un indiziato grave?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Significherebbe affermare che, prima di questa individuazione, l’allarme sociale era minore. Qui la logica va a farsi benedire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se il fatto reato è quello, l’allarme sociale che esso genera è sempre lo stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il risultato quindi è un altro vizio di ragionevolezza che si traduce in una lesione del principio di uguaglianza: regimi investigativi diversi a fronte dello stesso presupposto, ossia un fatto che desta un allarme sociale tipico e richiederebbe sempre la stessa tutela sociale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma non è finita qui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Veniamo ai procedimenti nei confronti di ignoti. Qui, chiaramente, non vi può essere, in radice, alcun indiziato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nuova normativa se la cava prevedendo che le intercettazioni possano essere autorizzate solo su richiesta della persona offesa e sulle utenze di questa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sorge quindi spontanea la domanda: che fare nel caso di procedimenti contro ignoti per reati dove, strutturalmente, non vi può essere persona offesa? Tipo lo spaccio di stupefacenti? La risposta è che non vi sarà alcuna possibilità di intercettazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E ancora, che fare nel caso di reati, tipo &lt;em&gt;la corruzione&lt;/em&gt;, in cui persona offesa è lo Stato? Ossia tutti e nessuno?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La risposa è la stessa: non sarà possibile alcuna intercettazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si profila quindi un ennesimo vizio di ragionevolezza sotto forma della disparità di trattamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si potrà intercettare laddove l’allarme sociale sia inferiore rispetto ad altri casi in cui è più alto per il solo fatto che in questi ultimi non è concepibile l’identificazione di una persona offesa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per concludere, una considerazione di forte impatto emotivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Facciamo l’ipotesi del rapimento di un bambino da parte di un pedofilo o di un trafficante di organi. Art. 605 codice penale, per intendersi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le intercettazioni sarebbero l’unico strumento per potere salvare il bambino, ma non sarebbero possibili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non si potrebbe intercettare, ad esempio, il proprietario di un’auto sospetta che è stata vista circolare nei pressi del piccolo, o qualcuno che gli aveva riservato delle attenzioni inconsuete. Non si potrebbe inseguire alcuna traccia possibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Solo gli esercenti la potestà genitoriale potrebbero essere intercettati, dietro loro richiesta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma nessuno, sapendolo in partenza, sarebbe tanto stupido da telefonare a loro. Morale, con le nuove norme il bambino sarebbe abbandonato a sé stesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perché tutto questo? A vantaggio di quale interesse meritevole di maggior tutela?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-7905383053713522059?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/7905383053713522059/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=7905383053713522059' title='10 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/7905383053713522059'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/7905383053713522059'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/09/le-intercettazioni-telefoniche-e-gli.html' title='Le intercettazioni telefoniche e gli “evidenti indizi” di colpevolezza'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SFUA-MIfVpI/AAAAAAAAAMg/I96r3U2R8l8/s72-c/Foto+177.gif' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>10</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-938231134410822449</id><published>2009-09-01T18:26:00.007+02:00</published><updated>2009-09-01T18:34:39.155+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='_Dalla Redazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riflessioni'/><title type='text'>Il caso Boffo,  ovvero delle "informative" per  disinformati.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;A parlare del caso Boffo si corre il rischio di fare il gioco di qualcuno che almeno l’obiettivo di spostare l’attenzione da magagne ben più significative l’ha sicuramente ottenuto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo facciamo perché ci preme evidenziare ai lettori del blog che, anche questa volta, sono state dette, oltre che diverse e gravissime falsità (come l’avere spacciato una lettera anonima per una “informativa giudiziaria”), tante inesattezze; lo facciamo anche per segnalare alcuni aspetti della vicenda, finora non evidenziati, che destano ulteriori perplessità ed interrogativi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Si è parlato di “rinvio a giudizio”, si è parlato di “patteggiamento”, si è parlato di “sentenza” (per tutti, si leggano il fondo di Vittorio Feltri su Il Giornale del 28 agosto e l’articolo a firma Gabriele Villa dello stesso giorno sulla stessa testata).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da quel che emerge dal sedicente – diremo fra breve perché – “certificato generale del casellario giudiziale” di Boffo Dino pubblicato sul giornale di Berlusconi (Paolo?) e spacciato per “sentenza” risulta che non c’è stato alcun “rinvio a giudizio”, non c’è stato alcun “patteggiamento”, non c’è stata alcuna “sentenza”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prima di dire che cosa risulti dal sedicente “certificato generale”, si impone di conoscere la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone e di sapere cos’è il decreto penale di condanna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda la prima, riportiamo il testo dell’art. 660 c.p.: Molestia o disturbo alle persone – “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto al decreto penale di condanna, bisogna sapere che nel nostro sistema processuale penale esiste un procedimento speciale, adottabile per i reati meno gravi che possono in concreto essere puniti con la sola pena pecuniaria (multa per i delitti e arresto per le contravvenzioni), definito dal legislatore procedimento per decreto (disciplinato dagli artt. da 459 a 464 c.p.p.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In sintesi, il procedimento funziona così:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- il Pubblico Ministero, trasmettendo al Giudice (per le indagini preliminari) il fascicolo delle indagini, gli chiede di condannare per un certo fatto ad una certa pena una certa persona, la quale non sa nulla di questa richiesta;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- il G.i.p., se ritiene che il fatto risulta dimostrato dagli atti trasmessigli dal P.M. e se ritiene corretta la qualificazione giuridica data al fatto dallo stesso P.M. e congrua la pena da questi richiesta, emette un provvedimento di condanna alla pena richiesta dal P.M. che assume la forma del decreto e che si chiama, appunto, decreto penale di condanna;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- una volta emesso dal G.i.p., il decreto viene notificato al condannato, che così ne viene a conoscenza;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- il condannato può proporre opposizione al decreto entro un certo termine dal giorno in cui il medesimo gli è stato notificato;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- se l’opposizione non è proposta, il decreto diviene irrevocabile ed esecutivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- se invece il condannato propone opposizione si svolge il giudizio ordinario (si procede, cioè, alla raccolta ex novo delle prove davanti al giudice del dibattimento che, all’esito, decide con sentenza) a meno che, con la stessa opposizione, il condannato non chieda il giudizio abbreviato (in tal caso si procede, nel contraddittorio tra le parti, ad un giudizio basato sugli atti delle indagini; con la sentenza, in caso di condanna, a fronte del risparmio legato al mancato svolgimento del dibattimento, la pena da infliggere è diminuita di un terzo) o il c.d. “patteggiamento” (l’interessato trova un accordo con il P.M. su una certa pena, che, evitandosi il giudizio, il legislatore consente possa essere ridotta fino ad un terzo rispetto a quella che sarebbe applicabile in via ordinaria; si chiede l’applicazione della pena concordata al giudice, il quale, se ritiene il tutto rispettoso della legge e congrua la pena richiesta, la applica con una sentenza).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto premesso, dal sedicente “certificato” pubblicato su il Giornale risulta:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- che Boffo è stato condannato alla pena di € 516 di ammenda per avere commesso, nel gennaio 2002 a Terni, un fatto integrante la contravvenzione punita dall’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone);&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- che la condanna è stata inflitta con un decreto penale emesso dal G.i.p. del Tribunale di Terni il 9 agosto 2004;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- che al decreto penale non è stata fatta opposizione e che esso, pertanto, è divenuto esecutivo in data 1 ottobre 2004;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- che prima ancora che il decreto divenisse esecutivo, precisamente in data 7 settembre 2004, l’ammenda di € 516 era già stata pagata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal sedicente “certificato”, invece, non risulta in che cosa concretamente è consistito il comportamento del Boffo. Per saperlo occorrerebbe leggere il decreto, atto normalmente assai sintetico, dal quale comunque risulta il fatto concreto costituente l’oggetto dell’addebito. I decreti penali, peraltro, sono atti dei quali chiunque può chiedere il rilascio di copia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessun rinvio a giudizio e nessun giudizio. Il rinvio a giudizio è un atto – che assume la forma del decreto – del procedimento penale ordinario. Lo emette, quando ci sono i presupposti, il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) a seguito di una richiesta del PM ed all’esito dell’udienza preliminare che si svolge nel contraddittorio tra le parti. L’udienza preliminare, peraltro, è prevista solo per i procedimenti che riguardano i reati più gravi. Per la contravvenzione punita dall’art. 660 NON è prevista l’udienza preliminare. Il giudizio ordinario, quindi, si svolge senza passare per l’udienza preliminare e, quindi, senza un atto di rinvio a giudizio del giudice ma con citazione diretta a giudizio da parte del P.M.. Ad ogni modo, nel caso Boffo, come visto, non si è seguito il procedimento ordinario ma, come di fatto accade in tutti i casi di questo tipo, il procedimento speciale per decreto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessun patteggiamento. Come abbiamo visto, Boffo ha pagato l’ammenda inflittagli con il decreto penale; non ha fatto opposizione e non c’è stato, quindi, alcun patteggiamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessuna sentenza. Boffo, ribadiamo, è stato condannato con un decreto penale al quale non ha fatto opposizione. Pertanto, non si è giunti al giudizio e non c’è stata alcuna sentenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va detto, a questo punto, che il decreto penale di condanna, al pari di una sentenza di condanna emessa all’esito di un giudizio, è comunque un atto con il quale si statuisce che l’imputato è colpevole del reato per il quale, con lo stesso decreto, lo si condanna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E veniamo al sedicente “certificato generale del casellario giudiziale”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Innanzi tutto, diversamente da quanto qualcuno ha scritto, il documento che è stato pubblicato non è il certificato del casellario giudiziale “di Terni”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il certificato del casellario giudiziale di un certo soggetto, infatti, è un documento che può essere formato presso qualsiasi ufficio giudiziario ed esso riporterà, se ce ne sono, tutte le condanne riportate da quel soggetto in Italia, qualunque sia l’ufficio giudiziario o gli uffici giudiziari che abbia o abbiano emesso le condanne. Esemplificando, se Tizio è stato condannato dal Tribunale di Terni, la condanna risulterà dal certificato del casellario giudiziale di Tizio formato presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Detto questo, il “certificato” in questione presenta qualche particolare o dettaglio che ci inducono a dubitare che effettivamente si tratti di un vero certificato del casellario giudiziale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi è, innanzi tutto, una certa stranezza esterna del documento: il formato non ci sembra corrispondente a quello dei certificati che quotidianamente vediamo tra le carte del nostro lavoro. Molto molto sorprendente è lo stranissimo riferimento ad un sedicente “ufficio locale di …”, denominazione assolutamente sconosciuta all’organizzazione giudiziaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vi è poi un’incongruenza interna al documento: il “certificato” reca, da un lato, l’intestazione “Procura della Repubblica” (in alto sotto lo stemma della Repubblica italiana) e, dall’altro, la sottoscrizione “Il Cancelliere” (in basso a destra). Come è noto, però, nelle Procure della Repubblica non ci sono cancellerie e non vi prestano servizio “cancellieri” ma, semmai, ci sono segreterie alle quali sono addetti segretari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, merita una considerazione la scelta processuale di Boffo di non proporre opposizione al decreto penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La contravvenzione punita dall’art. 660 c.p. rientra tra quelle per le quali l’art. 162 bis c.p. consente il ricorso al beneficio dell’oblazione, ossia un meccanismo premiale che consente di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge. Insomma, il direttore dell’Avvenire, proponendo opposizione al decreto penale, avrebbe potuto chiedere di essere ammesso all’oblazione e, pagando la metà del massimo dell’ammenda stabilita dall’art. 660 c.p. – ossia, in concreto, metà della somma che ha effettivamente pagato –, estinguere il reato, sicché il procedimento si sarebbe concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se fosse stata percorsa questa strada, sul certificato del casellario giudiziale di Boffo Dino oggi risulterebbe “NULLA”. Sorprende che una persona sicuramente avveduta come il direttore dell’Avvenire, che pensiamo potrà essersi avvalso del consiglio dei migliori avvocati, non abbia fatto ricorso a tale possibilità.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-938231134410822449?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/938231134410822449/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=938231134410822449' title='54 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/938231134410822449'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/938231134410822449'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/09/il-caso-boffo-ovvero-delle-informative.html' title='Il caso Boffo,  ovvero delle &quot;informative&quot; per  disinformati.'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>54</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-2429447213650943346</id><published>2009-08-27T09:22:00.003+02:00</published><updated>2009-08-27T09:30:04.358+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riflessioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='In evidenza'/><title type='text'>La mafia, il potere e la cultura</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SpY1roKke2I/AAAAAAAAA5E/rIC4J0lUUZI/s1600-h/Foto+396.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5374542228945664866" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 157px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SpY1roKke2I/AAAAAAAAA5E/rIC4J0lUUZI/s200/Foto+396.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;di Roberto Scarpinato&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Procuratore della Repubblica Aggiunto di Palermo)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;da &lt;a href="http://cinema-tv.corriere.it/cinema/09_agosto_26/storia_rimozione_7da5b9b2-9244-11de-bb1e-00144f02aabc.shtml"&gt;Corriere.it&lt;/a&gt; del 26 agosto 2009&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Troppe risorse a fiction depistanti che non centrano il vero bersagl&lt;/strong&gt;io&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;Testo pubblicato per gentile concessione della rivista &lt;em&gt;“Duellanti”&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se provate a chiedere a un fruitore medio di fiction e di film sulla mafia che idea si sia fatto della stessa, vi sentirete sciorinare i nomi dei soliti noti: Riina, Provenzano, i casalesi e via elencando.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentirete evocare frammenti di una storia di bassa macelleria criminale, intessuta di omicidi, cadaveri sciolti nell’acido, estorsioni, traffici di stupefacenti, di cui sono esclusivi protagonisti personaggi di questa risma: gente che viene dalla campagna o dai quartieri degradati delle città, e che si esprime in un italiano approssimativo.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Una storia di brutti sporchi e cattivi, e sullo sfondo la complicità di qualche colletto bianco, di qualche pecora nera appartenente al mondo della gente &lt;em&gt;“normale”&lt;/em&gt;. Ma, del resto, in quale famiglia non esiste qualche pecora nera?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se dunque la mafia è solo quella rappresentata (tranne qualche eccezione) da fiction e film, è evidente che il fruitore medio tragga la conclusione che la soluzione del problema consista nel mettere in carcere quanti più brutti sporchi e cattivi, e nel fare appello alla buona volontà di tutti i cittadini onesti perché collaborino con lo sforzo indefesso delle forze di polizia e della magistratura per estirpare la mala pianta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo, con le dovute varianti, il pastone culturale ammannito da fiction e film di conserva con la retorica ufficiale televisiva, e metabolizzato dall’immaginario collettivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un pastone che non fornisce le chiavi per dare risposta ad alcune domande elementari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad esempio come mai, tenuto conto che le cose sono così semplici, lo Stato italiano è riuscito a debellare il banditismo, il terrorismo e tante altre forme di criminalità, ma si rivela impotente dinanzi alla mafia che dall’unità d’Italia a oggi continua a imperversare in gran parte del Paese?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come mai parlamenti, consigli regionali e comunali, organi di governo e di sottogoverno sono affollati di pregiudicati o inquisiti per mafia, tanto da insinuare il dubbio che quel che combattiamo fuori di noi sia dentro di noi?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come mai, oggi come ieri, tra i capi organici della mafia vi è uno stuolo di famosi medici, avvocati, professionisti, imprenditori, molti dei quali già condannati con sentenze definitive?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come mai commercianti e imprenditori a Palermo, a Napoli, in Calabria continuano a pagare in massa il pizzo e, a differenza del fruitore medio, non si bevono la buona novella che la mafia è alle corde?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come mai i vertici di Confindustria lanciano tuoni e fulmini contro i piccoli commercianti che non hanno il coraggio di denunciare gli estorsori, minacciandoli di espellerli dall’organizzazione, ma vengono colti da improvvisa afasia quando si chiede loro perché intanto non comincino a prendere posizione nei confronti delle centinaia di imprenditori, inquisiti o già condannati, che hanno azzerato la libera concorrenza e costruito posizioni di oligopolio utilizzando il metodo mafioso?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecco, quando a un fruitore medio ponete queste e altre domande, lo vedrete annaspare cercando vanamente possibili risposte nell’infinita massa di fotogrammi, immagini e battute stipate nelle sue sinapsi, dopo centinaia di ore trascorse a vedere fiction e film che raccontano le note storie di brutti sporchi e cattivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentre sceneggiatori continuano a proiettare catarticamente il male di mafia sul monstrum (colui che viene messo in mostra) – Riina, Provenzano, Messina Denaro, i casalesi – elevato a icona totalizzante della negatività, centinaia di processi celebrati in questi ultimi quindici anni hanno raccontato un’altra storia della mafia, sacramentata da sentenze passate in giudicato, che fornisce risposte illuminanti a molte delle domande di cui sopra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un’altra storia intessuta di centinaia di delitti, di stragi di mafia decise in interni borghesi da persone come noi, che hanno fatto le nostre stesse scuole, frequentano i nostri stessi salotti, pregano il nostro stesso Dio ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un’altra storia che ha dimostrato come la città dell’ombra – quella degli assassini – e la città della luce, abitata dalle &lt;em&gt;“persone perbene”&lt;/em&gt;, non siano affatto separate ma comunichino attraverso mille vie segrete, tanto da rivelarsi come due facce dello stesso mondo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un’altra storia che racconta l’osceno di questo Paese, quel che è avvenuto &lt;em&gt;ob scenum&lt;/em&gt;, mettendo a nudo un fuori scena affollato di una moltitudine di sepolcri imbiancati che hanno armato la mano dei killer o li hanno protetti con il loro silenzio complice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che racconta come gli assassini arrivino sulla scena per buon ultimi, quando i sepolcri imbiancati hanno fallito nel fuori scena tutti i tentativi necessari per convincere la vittima ad ascoltare, per il suo bene e quello della sua famiglia, i consigli degli amici, sicché, come sono solite fare le persone istruite e timorose di Dio, allargando sconsolati le braccia ripetono: &lt;em&gt;“Dio sa che è lui che ha voluto farsi uccidere ...”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Centinaia di processi che costringono a rileggere la storia della mafia non più come una storia altra, che non ci appartiene e non ci chiama in causa, ma piuttosto come un terribile e irrisolto affare di famiglia, interno a una classe dirigente nazionale tra le più premoderne, violente e predatrici della storia occidentale, la cui criminalità si è estrinsecata nel corso dei secoli in tre forme: lo stragismo e l’omicidio politico, la corruzione sistemica e la mafia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tre forme criminali che essendo espressione del potere sono accomunate non a caso da un unico comune denominatore, che è il crisma stesso del potere: l’eterna impunità garantita ai mandanti eccellenti di stragi e omicidi politici e ai principali protagonisti delle vicende corruttive.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una storia-matrioska nel cui ventre si celano centinaia di storie accertate con sentenze definitive, che sembrano fatte apposta per la felicità di qualsiasi sceneggiatore e regista che volesse prendersi la briga di narrarle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vogliamo provare a raccontarne solo una tra le tante?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’era una volta..., anzi... mi correggo. Ci fu per una volta, e per un breve periodo, in un’isola di assolata e bruciante bellezza, un Presidente della Regione che si chiamava Piersanti Mattarella, notabile democristiano figlio di un ex Ministro, il quale si era messo in testa di cambiare il corso delle cose e di moralizzare la vita pubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iniziò quindi a promuovere leggi per controllare il modo in cui erano spesi i soldi della collettività, e a disporre ispezioni straordinarie per accertare come venivano assegnati gli appalti pubblici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli amici gli consigliavano di lasciar perdere, ma lui non recedeva dai suoi propositi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lentamente, giorno dopo giorno, cominciò a trovarsi sempre più solo. Frequentarlo significava rischiare di restare impigliati dentro la &lt;em&gt;«camera della morte»&lt;/em&gt;. Così viene chiamata in Sicilia l’enorme e invisibile rete costruita sott’acqua per imprigionare i tonni, che, quando riemergono in superficie dal fondo della rete, si trovano circondati dalle barche disposte in cerchio e vengono finiti a colpi di arpione nel corso delle mattanze: bagni di sangue che evocano antichi rituali sacrificali dove vita e morte si confondono, giacché l’una si nutre dell’altra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando Mattarella percepì attraverso il linguaggio mutigno dei gesti degli &lt;em&gt;“amici”&lt;/em&gt; - i loro sguardi costernati, i loro silenzi imbarazzati - che il rullo dei tamburi di morte si faceva sempre più vicino, tentò di salvarsi la vita chiedendo aiuto a Roma ad alcuni vertici del suo partito e al Ministro degli Interni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al ritorno dalla sua trasferta romana, confidò alla sua segretaria che se gli fosse accaduto qualcosa la causa sarebbe stata da ricercarsi in quel viaggio romano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentre Mattarella volava a Roma, un altro aereo si alzava segretamente in volo dalla Capitale verso la Sicilia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A bordo si trovava uno degli uomini più potenti del Paese, personificazione stessa del potere statale: Giulio Andreotti, sette volte Presidente del Consiglio, ventidue volte Ministro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dove andava Andreotti in gran segreto? Partecipava a un incontro con i capi della mafia militare e quelli della mafia dei colletti bianchi: l’onorevole Salvo Lima e i cugini Nino e Ignazio Salvo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In quel qualificato consesso si discuteva del &lt;em&gt;“problema Mattarella”&lt;/em&gt;, quel democristiano anomalo che si ostinava a non ascoltare i buoni consigli degli &lt;em&gt;“amici”&lt;/em&gt; e stava compromettendo gli interessi del sistema di potere mafioso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il 6 gennaio 1980, Mattarella fu ucciso sotto casa da un commando mafioso. Giulio Andreotti tornò segretamente in Sicilia e all’interno di una villa incontrò alcuni dei mafiosi assassini di Mattarella che, com’è sacramentato in una sentenza definitiva della Repubblica italiana, avrebbe coperto con il suo silenzio complice per il resto dei suoi giorni, garantendo così la loro impunità e alimentando il senso di onnipotenza della mafia &lt;span style="color:#990000;"&gt;(1)&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che ve ne pare? Non vi sembra una storia inventata apposta per un film?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se, come diceva Hegel, il demonio si nasconde nel dettaglio, nel dettaglio di questa storia è leggibile il segreto dell’irredimibilità e della dimensione macropolitica del problema mafia, al di là delle imposture e dei depistaggi alimentati dal sapere ufficiale che lo spaccia come quella vicenda di bassa macelleria criminale di cui dicevo all’inizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di storie simili se ne potrebbero raccontare per mille e una notte. Sono tutte racchiuse in un enorme giacimento a cielo aperto a disposizione di chiunque: le pagine dei tanti processi che con un tributo altissimo di sangue hanno per la prima volta in Italia portato sul banco degli imputati non solo i soliti brutti sporchi e cattivi, i bravi di Don Rodrigo, ma anche il &lt;em&gt;“Principe”&lt;/em&gt; di cui essi sono stati instrumentum regni e scoria, e senza la cui protezione e complicità sarebbero stati da tempo spazzati via.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un album di famiglia di &lt;em&gt;“intoccabili”&lt;/em&gt;, che nel loro insieme ricompongono il segreto ritratto di Dorian Gray di una componente irredimibile della nostra classe dirigente: ministri, capi dei servizi segreti, vertici di polizia, parlamentari, alti magistrati, alti prelati, banchieri, uomini a capo di imperi economici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Storie scomode perché chiamano in causa responsabilità collettive, costringono a interrogarsi sull’identità culturale del Paese e sul passato e sul futuro ... o sulla mancanza di futuro di un’Italia ancora troppo immatura per fare i conti con la propria storia e verità, e quindi condannata a vivere all’interno di una tragedia inceppata, destinata ciclicamente a ripetersi, pur nelle sue varianti storiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Storie scomode che dimostrano quanto sia fuori dalla realtà continuare a raccontare il come e il perché della mafia come una sorta di opera dei pupi dove vengono messi in scena solo eroi solitari - Orlando e Rinaldo - che guerreggiano contro turpi saraceni: Riina, Provenzano, ecc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dinanzi a tutto ciò, come spiegare il silenzio, la distrazione - che talora sembrano sconfinare nell’omertà culturale - di tanti sceneggiatori e registi? Induce a riflettere come tale omertà appaia perfettamente speculare a quella che caratterizza il discorso pubblico sulla mafia e sulla criminalità del potere, e come l’una e l’altra celino sotto il velo della retorica le piaghe della nazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che pensare dinanzi a tante pellicole che, pure di ottima fattura, si rivelano tuttavia depistanti nel loro raccontare un universo mafioso quasi completamente decorrelato nella sua genesi e nelle sue dinamiche dal sistema di potere di cui è espressione e sottoprodotto?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’equivalente di raccontare la storia dei bravi di manzoniana memoria come un sottomondo autorefenziale, tagliando il cordone ombelicale con il sopramondo dei Don Rodrigo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’equivalente di raccontare il Fascismo ascrivendone la responsabilità solo a un manipolo di esaltati gerarchi, e non già come l’autobiografia di una nazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La storia di questo Paese ricorda a tratti quella di certe famiglie che nel salotto buono mettono in bella mostra per gli ospiti le glorie e il decoro della casata, e nello scantinato nascondono la stanza di Barbablù che gronda sangue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È lecito dubitare che la rimozione, alla quale ho accennato, sia solo frutto di distrazione o sottovalutazione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si può ipotizzare che costituisca la &lt;em&gt;“fisiologica”&lt;/em&gt; declinazione dell’essere la mafia una delle forme in cui si è storicamente manifestata la criminalità del potere in Italia?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il cardinale Mazzarino, gesuita di origine italiana, consigliere del Re di Francia Luigi XIV, soleva ripetere: &lt;em&gt;«Il trono si conquista con le spade e i cannoni, ma si conserva con i dogmi e le superstizioni»&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questa massima riassume in modo magistrale l’esigenza di condizionare la costruzione del sapere sociale in modo da impedire al popolo di comprendere i segreti della macchina del potere, tra i quali i suoi crimini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proprio per questo motivo, da sempre il sistema di potere ha falsificato il sapere sociale sulla mafia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prima per decenni ne ha negato ostinatamente l’esistenza, poi, sino alla metà degli anni Ottanta, l’ha banalizzata a mera criminalità comune e, infine, dopo le stragi del 1992 e 1993, ha giocato la carta - sinora vincente - di ridurla a una storia di &lt;em&gt;“mostri”&lt;/em&gt;, di orchi cattivi ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poiché, dunque, il sapere sociale non è mai innocente, viene da chiedersi sino a che punto la rimozione e l’adulterazione che caratterizza la rappresentazione filmica della mafia sia condizionata non solo dalle autocensure di chi ritiene sconveniente raccontare storie sgradite al potere, ma anche da un sistema che orienta la produzione, canalizzando le risorse solo sui film e le fiction &lt;em&gt;“innocui”&lt;/em&gt; o, peggio, depistanti nel senso che contribuiscono a cristallizzare nell’immaginario collettivo i dogmi e le superstizioni tanto cari ai Mazzarino di ieri e a quelli di oggi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunque sia, quel che accade - o meglio che non accade - chiama in causa la responsabilità di tutti coloro che lavorano nel mondo delle fiction e del cinema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’è una storia collettiva che attende ancora di essere raccontata e salvata dall’oblio organizzato, per restituire al Paese la sua verità e aiutarlo a divenire adulto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Portarla alla luce in tanti processi è costato un altissimo prezzo: alcuni sono stati assassinati, altri - magistrati, poliziotti, semplici testimoni - segnati per il resto della vita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora tocca a qualcun altro fare la sua parte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E se ciò non dovesse avvenire, tra qualche anno dovremmo purtroppo fare nostra l’amara considerazione di Martin Luther King: &lt;em&gt;«Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici»&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#990000;"&gt;____________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)&lt;/span&gt; Nella motivazione della sentenza n. 1564 del 2.5.2003 della Corte di Appello di Palermo nel processo a carico di Andreotti, confermata definitivamente in Cassazione, si legge: &lt;em&gt;&lt;strong&gt;«E i fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là dell’opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all’omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza»&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-2429447213650943346?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/2429447213650943346/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=2429447213650943346' title='17 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/2429447213650943346'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/2429447213650943346'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/08/la-mafia-il-potere-e-la-cultura.html' title='La mafia, il potere e la cultura'/><author><name>"Uguale per tutti"</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05472387083711112078</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='01165892380075953573'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_4eNyaWmUlNg/SpY1roKke2I/AAAAAAAAA5E/rIC4J0lUUZI/s72-c/Foto+396.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>17</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-4218787094538079802</id><published>2009-08-23T10:33:00.036+02:00</published><updated>2009-09-08T15:33:12.408+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Documenti'/><title type='text'>Le Sezioni Unite della Cassazione sul caso Salerno - Catanzaro</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Pubblichiamo la sentenza con la quale sono stati respinti i ricorsi proposti contro l’ordinanza della Sezione Disciplinare del CSM che ha disposto la sospensione dal servizio del dott. Luigi Apicella ed il trasferimento ad altra sede degli altri magistrati coinvolti. Rinviamo ad un secondo tempo i commenti tecnici che saranno pubblicati “a rate”, anche per raccogliere eventuali richieste di chiarimento dei lettori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONI UNITE CIVILI&lt;br /&gt;Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&lt;br /&gt;dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f. -&lt;br /&gt;dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -&lt;br /&gt;dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -&lt;br /&gt;dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -&lt;br /&gt;dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -&lt;br /&gt;dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere -&lt;br /&gt;dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -&lt;br /&gt;dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -&lt;br /&gt;dott. LA TERZA Maura - Consigliere - ha pronunciato la seguente:&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;sentenza&lt;br /&gt;sul ricorso r.g. n. 6634/2009 proposto da: V.D. e N.G., domiciliati in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. FIORE F.P., che li rappresenta e difende unitamente all’avv. A. De Caro, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrenti -&lt;br /&gt;sul ricorso r.g. n. 6638/2009 proposto da: A.L., domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. F.P. Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. F.S. Dambrosio, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -&lt;br /&gt;sul ricorso r.g. n. 6645/2009 proposto da: I.E., domiciliato in Roma, via Appennini 60, presso l’avv. C. Di Zenzo, rappresentato e difeso dall’avv. G. Iadecola, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -&lt;br /&gt;sul ricorso r.g. n. 6654/2009 proposto da: G.A., domiciliato in Roma, Via U. De Carolis 62, presso l’avv. G. Aricò, rappresentato e difeso dall’avv. S. Staiano, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -&lt;br /&gt;contro Ministero della Giustizia; - intimato -&lt;br /&gt;contro Procuratore Generale della Corte di Cassazione; - intimato -&lt;br /&gt;avverso l’ordinanza n. 11/2009 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 4 febbraio 2009; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi uditi i difensori Fiore, De Caro, D’Ambrosio, Iadecola e Staiano, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi; Udite le conclusioni del P.M., Dr. NARDI Vittorio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di A., V. e N.; l’accoglimento del primo, del secondo, del sesto e del settimo motivo del ricorso di I. e del primo motivo del ricorso di G., con la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei loro restanti motivi.&lt;br /&gt;Fatto&lt;br /&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO&lt;br /&gt;Con l’ordinanza impugnata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di A.L., procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di V.D. e N.G., sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di I.E., procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di G.A., sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro. Ha rigettato invece la richiesta di trasferimento cautelare e provvisorio di D.L. D., sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di C.S., applicato allo stesso ufficio.&lt;br /&gt;Le misure cautelari sono state disposte nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e dal Ministro della giustizia nei confronti dei suddetti magistrati, incolpati di gravi violazioni dei doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni.&lt;br /&gt;In particolare si contesta ai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno ( A., V. e N.) di avere disposto perquisizione anche personale e sequestro di atti giudiziari nei confronti dei magistrati di Catanzaro, sottoposti a procedimento penale, con un provvedimento immotivato, privo dei presupposti prescritti dalla legge e abnormemente riproduttivo in oltre 1.400 pagine di atti del procedimento anche coperti da segreto. Ai magistrati della Procura Generale di Catanzaro ( I. e G.) si contesta di avere reagito a tale abnorme iniziativa con un reciproco provvedimento di sequestro preventivo avente per oggetto i medesimi atti giudiziari, allo scopo di impedirne il sequestro in originale anzichè in copia, senza considerare che risultavano essi stessi indagati e danneggiati dai reati ipotizzati a carico dei magistrati campani, per di più almeno in parte estranei alla propria competenza territoriale.&lt;br /&gt;Ricorrono per cassazione gli incolpati.&lt;br /&gt;A.L. propone tredici motivi d’impugnazione; V. D. e N.G. quindici motivi; I.E. nove motivi; G.A. sette motivi. Hanno depositato memorie I., A., V. e N..&lt;br /&gt;Diritto&lt;br /&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;br /&gt;1. Va preliminarmente disposta, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione, posto che il rinvio alle norme del codice di procedura penale è limitato alle forme e ai termini delle impugnazioni, mentre per il giudizio di cassazione si applica la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20844, m. 599800, Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16873, m. 598261).&lt;br /&gt;2. Sono tredici, come s’è detto, i motivi d’impugnazione proposti da A.L.; e quindici i motivi d’impugnazione proposti da V.D. e N.G.. I motivi dedotti a sostegno dei due ricorsi sono tuttavia in gran parte comuni.&lt;br /&gt;Nell’illustrare i motivi del ricorso di A.L., si darà pertanto conto anche dei comuni motivi di V.D. e N.G., i cui rimanenti motivi di impugnazione saranno esaminati successivamente.&lt;br /&gt;2.1.1- Con il primo motivo A.L. deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 C.E.D.U. e degli artt. 24 e 111 Cost., eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare, in quanto emessa da giudice incompatibile, vanamente ricusato prima della decisione.&lt;br /&gt;Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato tradisce assenza di serenità di giudizio, laddove stigmatizza una scelta difensiva del ricorrente, quella di allontanarsi dall’aula di udienza.&lt;br /&gt;Censura anche l’ordinanza che ha disatteso la ricusazione, impugnata pure autonomamente.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il primo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono tutti infondati.&lt;br /&gt;In realtà, secondo la giurisprudenza civile di questa corte, l’ordinanza di rigetto della richiesta di ricusazione di un magistrato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma l’incompatibilità così ritualmente già denunciata può essere fatta valere nel corso del giudizio quale motivo di nullità degli atti del procedimento e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 1763 6, m. 568339).&lt;br /&gt;A questa giurisprudenza occorre fare riferimento nel giudizio disciplinare, perchè il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni nel merito. Sicchè, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sono inoppugnabili le ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione. Ma ciò non esclude che 8 l’incompatibilità del giudice possa essere fatta valere con l’impugnazione della decisione sul merito.&lt;br /&gt;Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).&lt;br /&gt;Si deve pertanto accertare in questo giudizio di impugnazione se sussistono le incompatibilità denunciate dai ricorrenti.&lt;br /&gt;Manifestamente infondata è tuttavia la dedotta incompatibilità per mancanza di serenità del giudice disciplinare, in ragione della valutazione espressa sull’allontanamento degli incolpati dall’udienza. Si tratta infatti di valutazione pertinente all’oggetto del giudizio, che non può determinare un’incompatibilità sopravvenuta del giudice.&lt;br /&gt;Quanto alle dichiarazioni di ricusazione, esse sono inammissibili perchè riferite non a singoli giudici, ma all’intera Sezione disciplinare del C.S.M., inclusi i suoi componenti supplenti. Infatti è indiscussa in giurisprudenza l’inammissibilità della ricusazione proposta, ad esempio, nei confronti di un’intera sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. 6^, 31 gennaio 1996, Ferretti, m.&lt;br /&gt;204650, Cass. pen., sez. 1^, 11 dicembre 2008, Bucciarelli, m.&lt;br /&gt;241995).&lt;br /&gt;2.1.2- Con il secondo motivo A.L. lamenta che non gli sia stata consentita la nomina di un secondo difensore nel procedimento cautelare e deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 96 c.p.c. e art. 178 c.p.c., lett. c), nullità dell’ordinanza cautelare e del relativo procedimento incidentale, illogicità e contraddittorietà della motivazione.&lt;br /&gt;Sostiene che il rinvio del D.Lgs. n. 109 del 2006 al codice di procedura penale, sia per le indagini preliminari (art. 16, comma 2) sia per il dibattimento (art. 18 comma 4), impone l’applicazione dell’art. 96 c.p.p., con la possibilità di nomina di due difensori da parte dell’incolpato, anche nel procedimento di applicazione delle misure cautelari disciplinato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2.&lt;br /&gt;Censura di illogicità il rigetto dell’eccezione già formulata nella fase preliminare del procedimento incidentale.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quarto motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono infondati.&lt;br /&gt;Considerato che il rinvio al codice di procedura penale non è generalizzato, risulta infatti determinante l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 15 e 22, laddove ammettono la nomina a difensore di “altro magistrato” o di “un avvocato”; a maggior ragione se tali norme vengono confrontate con l’art. 96 c.p.p., comma 1, che riconosce all’imputato il “diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”. Nè ha alcuna rilevanza al riguardo la sentenza costituzionale n. 87 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 34, comma 2 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 10, comma 9 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.&lt;br /&gt;2.1.3- Con il terzo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. b), eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare e della decisione di riunire i distinti procedimenti cautelari promossi dal Procuratore generale e dal Ministro della giustizia nei confronti suoi e di tutti gli altri incolpati.&lt;br /&gt;Sostiene che la domanda cautelare del ministro non fu proposta alla Sezione disciplinare, bensì al Consiglio superiore della magistratura, con una comunicazione riconducibile all’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro. Sicchè la misura cautelare della sospensione applicata al ricorrente, in quanto più grave di quella richiesta dal Procuratore generale, risulta illegittimamente adottata d’ufficio, senza la necessaria iniziativa di parte.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quinto motivo del loro ricorso, atteso che il Procuratore generale non aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare nei loro confronti, richiesta solo dal ministro.&lt;br /&gt;I motivi sono manifestamente infondati. La Sezione disciplinare è infatti un’articolazione interna del Consiglio superiore della magistratura, anche se svolge autonome funzioni giurisdizionali. E l’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro ha evidentemente un contenuto ben diverso dalla richiesta di una misura cautelare. L’informativa su un’iniziativa disciplinare è necessariamente diretta al Consiglio superiore nel suo insieme; la richiesta di una misura cautelare non può che essere diretta alla Sezione disciplinare.&lt;br /&gt;Sicchè, essendo rilevante il contenuto dell’atto e non la sua intestazione, deve concludersi che le misure applicate nei confronti dei ricorrenti furono legittimamente deliberate dalla competente Sezione disciplinare, su richiesta ritualmente indirizzata dal ministro al Consiglio superiore della magistratura.&lt;br /&gt;2.1.4- Con il quarto motivo A.L. deduce violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, vizi di motivazione e nullità dell’ordinanza cautelare. Sostiene che i procedimenti cautelari promossi dal ministro e dal procuratore generale fanno riferimento a incolpazioni non omogenee, sicchè la riunione ha reso indeterminabile il riferimento della motivazione dell’ordinanza cautelare a ciascuno degli addebiti.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato. Benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, le domande cautelari del ministro e del procuratore generale avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi. E contrariamente a quanto il ricorrente deduce, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.&lt;br /&gt;2.1.5- Con il quinto motivo A.L. deduce violazione degli artt. 63, 350 e 191 c.p.p., eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli incolpati fuori e prima dell’avvio del procedimento disciplinare, allorchè furono sentiti senza l’assistenza di un difensore dalla prima commissione referente del C.S.M. nell’ambito del procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il sesto motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono inammissibili.&lt;br /&gt;In realtà l’attività svolta dalla prima commissione referente del C.S.M. nel procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina del codice agli atti della pubblica amministrazione già destinati all’accertamento di fatti rilevanti nel procedimento penale. E’ vero quindi che, come sostengono i ricorrenti, alle audizioni svolte nel corso di tale attività ispettiva è applicabile anche l’art. 63 c.p.p., che impone l’avvertimento al dichiarante sulla possibilità di indagini nei suoi confronti e la nomina di un difensore.&lt;br /&gt;Tuttavia nel caso in esame i fatti posti a base della decisione impugnata non sono controversi. E i ricorrenti neppure indicano quali informazioni i giudici disciplinari abbiano tratto esclusivamente dalle dichiarazione di cui eccepiscono l’inutilizzabilità.&lt;br /&gt;Sicchè i motivi sono inammissibili per genericità.&lt;br /&gt;2.1.6- Con il sesto motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, ed eccepisce la nullità delle dichiarazioni degli incolpati acquisite dalla prima commissione referente del C.S.M., in quanto atti di indagine non preceduti dal prescritto avviso all’incolpato e al difensore.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il settimo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono infondati per le ragioni già esposte a proposito del quinto motivo di A.L..&lt;br /&gt;Infatti l’art. 220 disp. att. c.p.p., estende l’applicazione delle garanzie previste per il processo penale anche ad attività amministrative, che in quanto tali non siano state precedute dall’avviso di procedimento. Analogamente le garanzie del procedimento disciplinare si estendono all’attività ispettiva della prima commissione referente del C.S.M., che di per sè non richiedono ovviamente il previo avviso di un procedimento disciplinare non ancora avviato.&lt;br /&gt;2.1.7- Con il settimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che si sia illogicamente attribuita un’occulta funzione preventiva a provvedimenti di perquisizione e sequestro adottati dalla Procura della Repubblica di Salerno in funzione dichiaratamente probatoria.&lt;br /&gt;Rileva che il tribunale del riesame ha confermato i provvedimenti di sequestro e che l’acquisibilità in originale dei documenti sequestrati non è mai stata posta in dubbio, sicchè la presunta finalità preventiva non può desumersi dal fatto che non fu disposta l’estrazione di copia dei documenti. E aggiunge che il prospettato abnorme processo di Salerno ai processi ancora in corso a Catanzaro era inevitabile, perchè la denuncia di abusiva conduzione del processo di Catanzaro abilitava il magistrato competente di Salerno a indagare sui magistrati di Catanzaro.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il nono motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti e del significato dei comportamenti degli incolpati.&lt;br /&gt;I giudici del merito hanno infatti ritenuto che per il contesto in cui furono adottati (sostanziale accordo tra le due procure sull’estrazione delle copie), per l’abnorme riproduzione integrale di atti e documenti anche privi di rilevanza e per l’acquisizione degli atti processuali anche in originale, i controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro fossero in realtà destinati a prevenire la consumazione di reati nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati calabresi. E questa interpretazione dei fatti è incensurabile nel giudizio di legittimità.&lt;br /&gt;Del resto, come risulta dall’ordinanza impugnata, la richiesta degli atti era stata inizialmente formulata in relazione all’ipotesi che il solo Avvocato generale di Catanzaro, F.D., avesse commesso un reato, disponendo l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Di fronte alle resistenze opposte dalla Procura generale di Catanzaro alla richiesta degli atti, l’ipotesi di reato fu estesa a tutti i magistrati inquirenti coinvolti in quella indagine calabrese. E secondo il plausibile convincimento dei giudici del merito, i provvedimenti controversi sono evidentemente destinati non solo a ricercare la prova di quel complotto, mediante perquisizioni pure personali dei magistrati, ma anche a sottrarre loro l’inchiesta. Lo scopo degli incolpati era quindi quello di impedire che fosse portato a compimento, come si legge nell’ordinanza impugnata, l’ipotizzato “illecito disegno criminoso volto, per un verso, a favorire, mediante la deviazione del regolare corso dei procedimenti penali, le persone sottoposte ad indagini nei procedimenti (OMISSIS) e, per altro verso, a delegittimare ed intimidire persone informate dei fatti e consulenti tecnici che, nell’ambito di quelle inchieste, avevano disvelato rilevanti elementi conoscitivi ai fini dell’accertamento dei reati”.&lt;br /&gt;Del resto nessun fatto deducono i ricorrenti in questa sede, che sia rivelatore dell’effettivo avvio di un’attività illecita. Nè ha alcuna rilevanza che il provvedimento di sequestro sia stato confermato in sede di riesame.&lt;br /&gt;Secondo la giurisprudenza penale, infatti, presupposto del sequestro probatorio è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato. Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell’oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve pertanto riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l’esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito. E al giudice del riesame compete verificare che non sia pretestuosa l’ipotesi di reato esibita a giustificazione del provvedimento di sequestro, non compete certo verificare la fondatezza dell’accusa (Cass., sez. 6^, 9 gennaio 2009, Delogu, m.&lt;br /&gt;242913, Cass., sez. 5^, 1 luglio 2002, Caroprese, m. 222395, Cass., sez. 5^, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777).&lt;br /&gt;Sicchè questa giurisprudenza conferma vieppiù l’abnormità di un provvedimento di perquisizione e sequestro corredato a mò di motivazione di oltre mille pagine di atti processuali.&lt;br /&gt;2.1.8- Con l’ottavo motivo A.L. deduce violazione degli art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g), l), m), ff), d), in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2.&lt;br /&gt;Sostiene che la qualificazione di illiceità disciplinare dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro contrasta con il principio dettato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, laddove si esclude che diano luogo a responsabilità disciplinare “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto”. Aggiunge che nessuna delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare richiamate nell’ordinanza corrisponde ai fatti accertati, perchè l’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro non integra “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti” di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d), nè “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” di cui alla lett. g), nè l’adozione di provvedimenti “nei casi non consentiti dalla legge”, di cui alla lett. m), ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui alla lettera ff). Mentre non può essere considerato immotivato, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. 1), un provvedimento di oltre mille pagine.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il decimo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..&lt;br /&gt;In realtà i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove, che del resto non sono mai state discusse.&lt;br /&gt;Hanno censurato invece l’illegittima interferenza nell’ambito di un altro ufficio giudiziario tramite un provvedimento giudiziario abnorme; la grave negligenza e la mancanza di ponderazione di effetti “estranei alle logiche ed alle finalità della giurisdizione (e cioè il blocco della giurisdizione stessa)”; un “comportamento del tutto arbitrario nella tecnica redazionale” dei provvedimenti controversi.&lt;br /&gt;2.1.9- Con il nono motivo A.L. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui considera solo apparente la motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, in quanto redatta quasi esclusivamente con la tecnica della riproduzione integrale dei verbali delle indagini.&lt;br /&gt;Sostiene che tale assunto contraddice quanto nella stessa ordinanza si afferma circa la consistenza dei provvedimenti discussi (ben 1.418 pagine) e la natura motivazionale sia dei lunghissimi capi di imputazione sia del dispositivo; tanto più se si consideri che nella stessa ordinanza viene riconosciuta la destinazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ad accertare una deviazione nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati di Catanzaro impegnati nei procedimenti (OMISSIS). Del resto i giudici disciplinari neppure considerano il fatto che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro in ragione del rapporto di pertinenza tra i documenti sequestrati e i delitti ipotizzati.&lt;br /&gt;Quanto alla presunta sproporzione del sequestro degli originali rispetto alle effettive finalità investigative, la stessa Sezione disciplinare omette di considerare che il provvedimento di sequestro era stato preceduto da reiterate quanto vane richieste di copia degli atti dei procedimenti (OMISSIS), rivolte alla Procura generale di Catanzaro; e che il pur solo parziale rifiuto opposto era stato giustificato con un richiamo all’art. 117 c.p.p., chiaramente inapplicabile nel caso in cui sia ipotizzata una condotta criminosa dei magistrati appartenenti all’ufficio cui pervenga la richiesta di documenti. Nè è plausibile la ritenuta destinazione preventiva, anzichè probatoria, del sequestro, contraddetta dal riconoscimento da parte degli stessi giudici disciplinari della destinazione del sequestro ad accertare ipotesi di reato formulate a carico dei magistrati calabresi.&lt;br /&gt;Contraddittorio è infine l’addebito di gratuiti riferimenti denigratori nei confronti di numerosi magistrati non indagati e di gratuite critiche al provvedimento di archiviazione relativo all’ex ministro M., che sarebbero stati acriticamente recepiti dalle dichiarazioni del denunciaste D.M.. Si tratta infatti di affermazioni incompatibili con il presunto difetto di motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, articolati in realtà in due parti: l’una illustrativa delle ragioni e delle finalità dei provvedimenti; l’altra riproduttiva delle acquisizioni processuali giustificative delle indagini. I presunti riferimenti denigratori sono contenuti negli atti processuali riprodotti, non nell’illustrazione delle ragioni dei provvedimenti.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con l’undicesimo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..&lt;br /&gt;In realtà la motivazione non è solo una successione di segni grafici, ma è il discorso giustificativo di una decisione che pretende perciò di essere razionale. Non rileva dunque il numero delle pagine di motivazione, in particolare quando si tratta della mera riproduzione di atti processuali, bensì l’effettiva funzione argomentativa di quelle pagine rispetto al provvedimento che pretendono di giustificare. E nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che la congerie di dati affastellati nei provvedimenti controversi fosse effettivamente funzionale allo scopo di giustificarli. Nè a questa interpretazione dei provvedimenti controversi, qui incensurabile, i ricorrenti oppongono valide obiezioni, perchè l’affermazione che un provvedimento ha una motivazione lunghissima non contraddice affatto l’affermazione che quel lungo discorso non ha senso in funzione giustificativa.&lt;br /&gt;D’altro canto la prospettata distinzione dei provvedimenti controversi in due parti, l’una propriamente motiva e l’altra riproduttiva di atti processuali, non è idonea a esimere i ricorrenti dalle proprie responsabilità.&lt;br /&gt;Come s’è detto, invero, la parte propriamente motiva dei provvedimenti controversi, riprodotta anche nell’ordinanza impugnata, è stata plausibilmente intesa dai giudici del merito come rivelatrice della reale destinazione preventiva di quei provvedimenti. E comunque non risulta, in quanto neppure dedotto, che in tale parte motiva sia individuato un comportamento determinato, inquadrabile nel supposto disegno criminoso volto a favorire le persone sottoposte ad indagini, rispetto al quale sia argomentata la pertinenza di uno specifico atto tra quelli di cui si è disposto il sequestro.&lt;br /&gt;Pretestuosa è poi la presa di distanza dei ricorrenti rispetto al contenuto degli atti processuali riprodotti nei provvedimenti controversi, posto che, come s’è detto, quella riproduzione, per di più integrale, non era affatto necessaria e neppure utile in un provvedimento che non presupponeva un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un fatto astrattamente configurabile come reato.&lt;br /&gt;Allarmante è infine il rapporto che i ricorrenti ipotizzano tra gli artt. 11 e 117 c.p.p.. L’art. 11 c.p.p., prevede infatti la competenza per i procedimenti in cui i magistrati possano assumere veste di parti, come imputati, persone offese o danneggiati. L’art. 117 c.p.p., prevede invece che il Pubblico Ministero possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, salva la facoltà del destinatario della richiesta di rigettarla con decreto motivato.&lt;br /&gt;L’art. 11 c.p.p., riguarda dunque la persona del magistrato interessato in un procedimento penale; l’art. 117 c.p.p., disciplina un rapporto tra uffici giudiziari. Ed è evidente che a decidere su una richiesta ex art. 117 c.p.p., non possa essere un magistrato personalmente interessato nel procedimento dal quale la richiesta proviene. Ma ciò non esclude che la richiesta di atti debba pur sempre essere formulata a norma dell’art. 117 c.p.p., non essendo prevista una richiesta di atti a norma dell’art. 11 c.p.p..&lt;br /&gt;Come risulta dall’ordinanza impugnata, nel caso in esame la richiesta di atti fu inizialmente formulata nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di F.D., l’Avvocato generale di Catanzaro che aveva disposto l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Il procuratore generale I.E. e i suoi sostituti non erano all’epoca indagati; lo divennero quando, avvalendosi dei poteri loro riconosciuti dall’art. 117 c.p.p., comma 2, mossero le prime obiezioni all’integrale accoglimento della richiesta dei magistrati salernitani.&lt;br /&gt;2.1.10- Con il decimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata circa la ritenuta mancanza di pertinenza degli argomenti esibiti a giustificazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro e la presunta mancanza di vaglio critico delle dichiarazioni rese dal denunciante D. M..&lt;br /&gt;Lamenta che i giudici disciplinari abbiano omesso di giustificare il proprio assunto con riferimento all’effettiva consistenza delle imputazioni enunciate nei provvedimenti di perquisizione e sequestro e all’effettivo contenuto delle dichiarazioni del denunciante D. M., considerate solo per l’irrilevante dato del loro numero.&lt;br /&gt;Censura altresì il riferimento a specifiche critiche mosse a magistrati estranei al procedimento, benchè per tali critiche manchino contestazioni nei generici capi di incolpazione.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il dodicesimo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.&lt;br /&gt;Nell’ordinanza impugnata sono elencati molti riferimenti a persone estranee al procedimento contenute negli atti riprodotti nella motivazione dei provvedimenti controversi. I ricorrenti sostengono invece che quei riferimenti sono pertinenti; ma non spiegano le ragioni della dedotta pertinenza. La censura è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo i ricorrenti indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la loro richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.&lt;br /&gt;Manifestamente infondata è poi la censura di difetto di contestazione, posto che non era necessaria, e nemmeno opportuna, l’elencazione nel capo di incolpazione di tutte le persone cui si fa indebito riferimento nei provvedimenti controversi.&lt;br /&gt;2.1.11- Con l’undicesimo motivo A.L. deduce erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 2, comma 2, dell’art. 101 Cost..&lt;br /&gt;Lamenta che impropriamente i giudici disciplinari abbiano valutato come comportamento scorretto un provvedimento giudiziario, mentre l’art. 2, comma 2 esclude la sindacabilità dell’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, salvo che in ipotesi tassative tra le quali non è inclusa quella dei “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Sicchè l’indefinito canone della correttezza deontologica, tendenzialmente incompatibile con il principio di tassatività dell’illecito disciplinare, è stato illegittimamente utilizzato per sindacare un’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.&lt;br /&gt;Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il tredicesimo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono manifestamente infondati, perchè, come s’è detto a proposito dell’ottavo motivo di A.L., i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove.&lt;br /&gt;2.1.12- Con il dodicesimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione della decisione impugnata con riferimento all’ipotizzato discredito provocato ai danni di una molteplicità di soggetti anche istituzionali dalla divulgazione mediatica dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro. L’affermazione contraddice infatti il riconoscimento che una discovery anticipata non implica automaticamente anche la divulgazione degli atti resi conoscibili agli indagati e ai loro difensori. Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N. G. con il quattordicesimo motivo del loro ricorso.&lt;br /&gt;I motivi sono manifestamente infondati.&lt;br /&gt;Nell’ordinanza impugnata è chiarito infatti a pag. 48 che, secondo i giudici disciplinari, “il problema deontologicamente rilevante, si ripete, non è connesso alla divulgazione di atti coperti da segreto o comunque da divieto di pubblicazione, ma è legato principalmente alla impertinenza ed alla assoluta irrilevanza, nel contesto delle perquisizioni e dei sequestri che i Dottori A., V. e N. hanno ritenuto di disporre, di una serie sterminata di dati sensibili, atti, documenti, dichiarazioni, notizie riservate, comportamenti di magistrati e di altre persone non indagate, del tutto estranei alle finalità del provvedimento giurisdizionale ed in questo inseriti in maniera scorretta e con grave ed inescusabile negligenza”.&lt;br /&gt;Non sussiste pertanto la dedotta contraddittorietà della motivazione.&lt;br /&gt;2.1.13- Con il tredicesimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, in relazione all’art. 292 c.p.p., lett. c), e vizio di motivazione in ordine al presupposto cautelare (periculum in mora) e alla proporzione e adeguatezza delle misure.&lt;br /&gt;Lamenta che le valutazioni di gravità degli addebiti non siano argomentate con riferimento specifico a ciascuna delle incolpazioni e che si sia addebitata ai magistrati salernitani la paralisi dell’attività giudiziaria imputabile ai comportamenti sia omissivi (rifiuto di consegnare copia degli atti richiesti) sia attivi (contro sequestro) dei magistrati calabresi. E aggiunge che la misura della sospensione è inadeguata, posto che per età non potrà più avere funzioni direttive nè il suo comportamento è risultato incompatibile con le funzioni requirenti.&lt;br /&gt;Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità e incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie degli illeciti disciplinari addebitati a A.L.. D’altro canto, a fronte di una prognosi di “definitivo allontanamento dalle funzioni giudiziarie” (pag. 55 dell’ordinanza impugnata), risultano privi di pertinenza i rilievi sulle possibili future attività giudiziarie del ricorrente.&lt;br /&gt;2.2.1- Con il secondo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, lamentando che la richiesta cautelare del procuratore generale, relativa al solo A.L., sia stata posta a fondamento anche della misura loro applicata, benchè a essi non notificata, con la conseguenza della nullità dell’udienza e della successiva ordinanza cautelare per violazione del contraddittorio.&lt;br /&gt;Il motivo è infondato.&lt;br /&gt;Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, prevede che dell’inizio del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede invece che, quando vi sia stata richiesta di una misura cautelare, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni.&lt;br /&gt;E’ evidente dunque che solo l’atto di esercizio dell’azione disciplinare va comunicato all’incolpato a fini di contestazione. La richiesta di misura cautelare, riferita ai fatti per i quali vi sia già stato esercizio dell’azione disciplinare, non va comunicata all’incolpato, che deve essere solo convocato dalla Sezione disciplinare per essere sentito al riguardo.&lt;br /&gt;Nel caso in esame la procura generale, pur avendo già esercitato l’azione disciplinare anche nei confronti di V.D. e N.G., aveva richiesto la misura cautelare nei soli confronti di A.L.. E’ sopravvenuto poi l’esercizio dell’azione disciplinare anche da parte del ministro, che ha chiesto per gli stessi fatti una misura cautelare anche nei confronti di V.D. e N.G.. I procedimenti cautelari sono stati quindi riuniti: e V.D. e N.G. sono stati convocati dinanzi alla Sezione disciplinare per essere sentiti a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22.&lt;br /&gt;Non v’è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio.&lt;br /&gt;2.2.2- Con il terzo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 e segg., artt. 291 e 178 c.p.c., vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che, in presenza di una richiesta cautelare proveniente dal solo ministro, sia stata loro applicata d’ufficio una misura cautelare per addebiti contestati dal solo procuratore generale.&lt;br /&gt;Si sostiene infatti che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, le incolpazioni contestate dal procuratore generale e dal ministro non sono sovrapponiteli.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;Come s’è già chiarito a proposito del quarto motivo di A. L., le domande cautelari del ministro e del procuratore generale, benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi.&lt;br /&gt;Non v’è dubbio in realtà che i fatti addebitati sono i medesimi anche se variamente qualificati. E contrariamente a quanto i ricorrenti deducono, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.&lt;br /&gt;2.2.3- Con l’ottavo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. g) ed l), vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.&lt;br /&gt;Sostengono che la decisione impugnata è errata in relazione a entrambi i profili di censura che vengono contestati ai ricorrenti.&lt;br /&gt;A) E’ errato, secondo i ricorrenti, innanzitutto l’addebito di avere emesso un provvedimento sorretto da una motivazione priva di adeguati riferimenti ai suoi presupposti legali ed eccedente le sue finalità, per l’abnorme lunghezza, per la riproduzione di numerosissime fonti informative senza alcun filtro valutativo, per l’indebita citazione di utenze telefoniche e dati personali estranei alle indagini. I controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro sono infatti compatibili con le garanzie individuali imposte dalle norme sia convenzionali sia costituzionali. E il rilievo relativo alla motivazione è contraddittorio quando include contemporaneamente gli addebiti sia di lunghezza eccessiva sia di carenza della motivazione.&lt;br /&gt;Del resto i giudici disciplinari non hanno considerato che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro. Mentre la contestazione di motivazione apparente nasconde in realtà un indebito sindacato su un provvedimento giurisdizionale, in contrasto con il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 comma 2.&lt;br /&gt;B) Errato secondo i ricorrenti è anche l’addebito di eccedenza dei provvedimenti controversi rispetto alle loro finalità e quindi tali da determinare una grave stasi dell’attività giudiziaria in corso a Catanzaro. L’affermata possibilità di ottenere i documenti senza disporre la perquisizione e il sequestro, infatti, non esclude di per sè la legittimità dei provvedimenti controversi. Ed è comunque contraddetta dall’effettivo svolgimento dei fatti, posto che i magistrati di Catanzaro rifiutarono reiteratamente di consegnare copia degli atti richiesti. Sicchè la decisione assunta in sede disciplinare finisce per proporsi come valutazione nel merito delle stesse imputazioni contestate ai magistrati di Catanzaro, accusati di favoreggiamento personale.&lt;br /&gt;I giudici disciplinari non distinguono d’altronde tra il provvedimento di sequestro degli atti processuali e i provvedimenti di perquisizione e sequestro di altri documenti, senza chiarire peraltro quali di questi provvedimenti e per quali specifici aspetti siano da ritenere censurabili, ma anzi travisando il senso di un documento del 18 dicembre 2008, dal quale risulta che i magistrati di Catanzaro, non quelli di Salerno, avevano ipotizzato una revoca del proprio provvedimento di sequestro preventivo.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già espresse a proposito del settimo, dell’ottavo e del nono motivo del ricorso di A.L..&lt;br /&gt;2.2.4- Con il quindicesimo motivo del loro ricorso, infine, V. D. e N.G. deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti cautelari della misura loro applicata.&lt;br /&gt;Sostengono che il trasferimento cautelare d’ufficio presuppone un’incompatibilità funzionale, solo apoditticamente affermata dai giudici disciplinari, che hanno fatto riferimento a elementi privi di significato (come il clamore suscitato o i tempi del procedimento disciplinare) e hanno per di più e-spresso a questi fini un’erronea valutazione negativa del comportamento dei magistrati salernitani, allontanatisi dall’udienza solo per sottrarsi al confronto con i magistrati calabresi da essi indagati, non per sottrarsi al procedimento disciplinare cui erano sottoposti.&lt;br /&gt;Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità dei comportamenti censurati e di conseguente pregiudizio per la credibilità personale e istituzionale dei ricorrenti, tale da renderne improcrastinabile l’allontanamento dalla sede e dalle funzioni, anche per il clamore suscitato dalla vicenda.&lt;br /&gt;La misura del trasferimento cautelare risulta pertanto giustificata in tutti i suoi presupposti, perchè secondo i giudici del merito: a) sussistono gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare; b) la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia;&lt;br /&gt;c) v’è urgenza di provvedere.&lt;br /&gt;3.1- Con il primo motivo del suo ricorso I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c).&lt;br /&gt;Sostiene che contraddice il principio di tassatività dell’illecito disciplinare l’addebito di aver violato il dovere di astensione, posto che nel processo penale il pubblico ministero ha solo la facoltà, non il dovere, di astenersi. Il Pubblico Ministero che, omettendo di astenersi, persegua un fine personale è responsabile sul piano disciplinare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, solo se commetta un reato, come quello di abuso d’ufficio, che nel caso in esame neppure è stato ipotizzato. Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla giurisprudenza precedente il D.Lgs. n. 109 del 2006, che ha introdotto il principio di tipicità dell’illecito disciplinare.&lt;br /&gt;Il motivo è infondato.&lt;br /&gt;E’ vero infatti che l’art. 52 c.p.p., comma 1, prevede solo la facoltà del pubblico ministero di astenersi per gravi ragioni di convenienza; e che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c, sanziona come illecito disciplinare solo la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge. Sicchè, se non v’è obbligo d’astensione, non v’è neppure illecito. Tuttavia nel caso in esame viene in discussione ben più che la semplice facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da un procedimento già in corso. Come è ben chiarito nell’ordinanza impugnata, I.E. e G.A. hanno aperto ex novo un procedimento a carico dei magistrati salernitani per “farsi ragione da sè”. Hanno piegato “la giurisdizione ad un interesse proprio in relazione ad un preteso torto subito”. Hanno compiuto un atto di ritorsione nei confronti di chi li aveva sottoposti a procedimento penale. Ed è evidente che il magistrato del pubblico ministero sottoposto a procedimento penale non può reagire sottoponendo a sua volta a procedimento penale il magistrato che indaga a suo carico.&lt;br /&gt;E’ impossibile negare che sussista un obbligo di astensione in casi simili, considerato che l’art. 11 c.p.p., vi ricollega addirittura l’incompetenza dell’intero ufficio. E quest’obbligo è comunque imposto dalla legge penale (art. 323 c.p.), che rileva indipendentemente dall’effettiva formulabilità di un giudizio di colpevolezza penale nei confronti di chi la violi, presupposta invece dagli illeciti disciplinari previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato).&lt;br /&gt;Perchè sia configurabile la violazione di un dovere di astensione, infatti, è sufficiente che l’esercizio delle funzioni giudiziarie sia oggettivamente qualificabile come illecito penale.&lt;br /&gt;3.2- Con il secondo motivo il ricorrente I.E. deduce vizi di motivazione in ordine al presunto suo interesse personale nell’adozione del sequestro preventivo con il quale la Procura generale di Catanzaro aveva replicato al sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella stessa ordinanza impugnata si riconosce infatti che il sequestro disposto dai magistrati di Salerno aveva una funzione preventiva ed era destinato a espropriare i magistrati di Catanzaro della loro funzione giudiziaria, impedendo loro di chiudere le indagini preliminari.&lt;br /&gt;Sicchè non fu un interesse personale ad animare l’iniziativa dei magistrati di Catanzaro, ma il dovere di impedire che un archivio di dati personali sensibili, arbitrariamente formato nell’ambito dei procedimenti in corso, potesse essere indebitamente trasmesso ai magistrati di Salerno, con il rischio di diffusione di informazioni riservate su alte cariche dello Stato, servizi segreti, ministri, magistrati, parlamentari.&lt;br /&gt;Il motivo è infondato.&lt;br /&gt;Non v’è alcuna contraddizione nella motivazione esibita dai giudici del merito a giustificazione della propria decisione, perchè l’illecito commesso dai magistrati salernitani non può legittimare la reazione altrettanto illecita dei magistrati calabresi. Ed è plausibile il convincimento espresso dai giudici del merito sull’interesse personale che animò I.E., perchè un magistrato che si vede coinvolto personalmente a causa di un atto del proprio ufficio ha il dovere di provocare una formale verifica della legittimità del proprio operato, non può darla per presupposta.&lt;br /&gt;Se si voleva denunciare l’abusiva sottrazione di un procedimento da parte dei magistrati salernitani, si sarebbe dovuto richiedere al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione la risoluzione a norma dell’art. 54 bis c.p.p., del contrasto tra uffici del pubblico ministero.&lt;br /&gt;3.3- Con il terzo motivo I.E. deduce violazione dell’art. 2, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e). Sostiene che l’addebito di avere ingiustificatamente interferito nell’attività giudiziaria dei magistrati di Salerno è inteso in realtà a sindacare il provvedimento di sequestro preventivo adottato allo scopo di impedire il sequestro in originale, anzichè in copia, degli atti processuali contesi. Ma il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, esclude che possano dar luogo a responsabilità disciplinare le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;I giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove. Hanno censurato l’indebita strumentalizzazione di un sequestro preventivo, utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati. Sono qui in discussione comportamenti illeciti, non atti giudiziari.&lt;br /&gt;3.4- Con il quarto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. e.&lt;br /&gt;Sostiene che l’interferenza esterna nell’attività giudiziaria di altro magistrato, intesa a ostacolarla piuttosto che a orientarla, non può essere considerata ingiustificata ove derivante da un provvedimento giurisdizionale insindacabile, perchè non abnorme e non affetto da macroscopici errori di fatto e di diritto. Lamenta che nell’ordinanza impugnata non risulti chiarito quando un’interferenza possa dirsi giustificata, mentre la situazione, per come ricostruita dagli stessi giudici disciplinari, era certamente tale da determinare la necessità di impedire che fosse portato a compimento l’abuso dei magistrati di Salerno, inteso a sottrarre ai magistrati di Catanzaro le indagini contese.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già espresse a proposito del secondo e del terzo motivo.&lt;br /&gt;Il sequestro preventivo disposto da I.E. e G. A. era abnorme; e costituì indebita interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani, che era essa stessa abnorme e illecita, ma andava contrastata con atti legittimi.&lt;br /&gt;3.5- Con il quinto motivo I.E. deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di giustificazione dell’interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani.&lt;br /&gt;Sostiene che l’ordinanza impugnata è contraddittoria, laddove considera ingiustificata l’interferenza dei magistrati di Catanzaro nell’attività pur qualificata abnorme dei magistrati di Salerno, perchè valuta separatamente le due iniziative contrapposte. Non è possibile infatti considerare entrambe le iniziative come interferenze ingiustificate: se è ingiustificata l’iniziativa salernitana, non lo è quella di Catanzaro.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già chiarite.&lt;br /&gt;Al contrario di quanto il ricorrente sostiene, l’illiceità del comportamento dei magistrati di Salerno non legittimava l’illecita reazione dei magistrati di Catanzaro. Non è affatto vero che non possono essere considerate illecite entrambe le condotte contrapposte: reciproche illecite aggressioni possono dar luogo a una rissa, che è prevista come delitto a carico di tutti i partecipi.&lt;br /&gt;3.6- Con il sesto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g) e ff), in relazione agli artt. 11, 12 e 321 c.p.p., e dell’art. 521 c.p.p..&lt;br /&gt;Rileva che con l’azione disciplinare gli erano state contestate l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. dei magistrati di Catanzaro a disporre il controverso sequestro preventivo e l’abnormità del provvedimento, piegato all’impropria finalità di impedire il sequestro probatorio disposto dai magistrati di Salerno. Ed eccepisce che, in violazione dell’art. 521 c.p.p., l’ordinanza ha ritenuto esistente anche un’incompetenza ex art. 12 c.p.p., mentre in realtà poteva ritenersi esistente appunto una competenza per connessione dei magistrati di Catanzaro.&lt;br /&gt;Non vi fu comunque grave e inescusabile negligenza (art. 2, lett. g), perchè il sequestro preventivo fu adottato dai magistrati di Catanzaro in piena consapevolezza. Nè si trattò di provvedimento abnorme (art. 2, lett. ff), perchè il sequestro preventivo è previsto dall’art. 321 c.p.p., anche per ovviare al pericolo che la “disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso”; mentre è irrilevante lo scopo ulteriore di bloccare l’iniziativa dei magistrati salernitani, che costituiva motivo non causa del provvedimento.&lt;br /&gt;Quanto all’ipotizzata incompetenza ex art. 11 c.p.p., si tratta di un palese errore di diritto, secondo il ricorrente, perchè i reati addebitati ai magistrati salernitani risultavano consumati in gran parte a Catanzaro e attratti per connessione alla competenza per territorio dei magistrati calabresi, che non erano persone offese da tali reati, trattandosi di delitti contro l’amministrazione della giustizia, nè persone danneggiate, perchè non erano beni personali, ma dell’ufficio, quelli di cui i magistrati salernitani avevano disposto il sequestro. In ogni caso il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, adottata d’urgenza nel caso in esame, sicchè il pubblico ministero poteva disporlo indipendentemente dalla competenza, come si desume dall’art. 27 c.p.p..&lt;br /&gt;Esclude infine il ricorrente che sussista il preteso macroscopico errore nella valutazione dei fatti da parte dei magistrati calabresi, in quanto il sequestro preventivo, essendo una misura cautelare, non presuppone la piena prova del reato che lo giustifica, mentre nel caso in esame era palese, come riconosce la stessa ordinanza impugnata, il nesso tra il comportamento dei magistrati salernitani e l’interesse del denunciante D.M. ad acquisire gli atti dei due procedimenti di cui s’era in passato occupato, allo scopo di instaurare un’indagine parallela.&lt;br /&gt;Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, perchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privavano legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.&lt;br /&gt;3.7- Con il settimo motivo I.E. deduce violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. v), con riferimento all’addebito di avere rilasciato alla stampa il 3 dicembre 2008 dichiarazioni impulsive e irresponsabili, lesive del prestigio dell’ordine giudiziario.&lt;br /&gt;Sostiene che le sue dichiarazioni erano destinate a tranquillizzare l’opinione pubblica locale di fronte allo schieramento di forze spiegato dalla Procura della Repubblica di Salerno per l’esecuzione di perquisizioni anche personali a carico dei magistrati calabresi.&lt;br /&gt;Aggiunge che è stata abrogata la fattispecie disciplinare che sanzionava il rilascio di “dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura” (art. 2, lett. bb). Mentre non corrisponde ai fatti descritti nell’ordinanza la fattispecie residua, che sanziona “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonchè la violazione del divieto di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 5, comma 2” (art. 2, lett. v).&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;Come risulta dall’ordinanza impugnata, I.E. tenne una conferenza stampa per qualificare l’azione della Procura di Salerno come un atto “istituzionalmente inammissibile”, “scandaloso ed eversivo”, che esigeva repliche “idonee al ripristino dei principi di legalità, indipendenza ed autonomia che hanno da sempre costituito il patrimonio culturale e morale dell’Ordine giudiziario”.&lt;br /&gt;E’ evidente che si tratta di dichiarazioni che riguardano i magistrati di Salerno, “soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione”, e dirette a lederne indebitamente i diritti.&lt;br /&gt;Non competeva infatti a I.E. censurare il comportamento dei magistrati che si presentavano come suoi antagonisti. E la rappresentazione di una magistratura rissosa è disastrosa per l’immagine delle istituzioni della Repubblica.&lt;br /&gt;3.8- Con l’ottavo motivo I.E. deduce vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al pregiudizio per i terzi che sarebbe derivato dalle sue dichiarazioni alla stampa.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato, essendo palese la lesione dei diritti dei magistrati salernitani, che, come tutti i cittadini, hanno diritti tutelabili anche quando versano nell’illecito.&lt;br /&gt;3.9- Con il nono motivo infine I.E. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, e vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.&lt;br /&gt;Sostiene che il trasferimento cautelare d’ufficio avrebbe richiesto la dimostrazione che la sua permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio apparisse in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. E il periculum in mora non può nel caso in esame presumersi, perchè egli si trovò a operare in una situazione di assoluta anormalità, determinata dal comportamento dei magistrati salernitani. Mentre la sua azione ha avuto effetti positivi, sia per l’immagine di non subalternità offerta all’ambiente locale sia per avere reso possibile la conclusione delle indagini preliminari nel procedimento nel quale i magistrati salernitani avevano interferito. L’ordinanza impugnata è stata invece condizionata esclusivamente dagli effetti negativi del clamore mediatico suscitato dalla vicenda.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;I giudici disciplinari hanno infatti plausibilmente giustificato la propria decisione sia con riferimento al fondamento probatorio della misura, sia con riferimento all’incompatibilità della permanenza di I.E. nel suo ufficio e all’urgenza di provvedere. In realtà le disastrose conseguenze di immagine che, secondo la plausibile ricostruzione dell’ordinanza impugnata, ha avuto per la magistratura il comportamento di I.E. giustificano ampiamente il provvedimento cautelare e fanno apparire temeraria l’evocazione di suoi presunti effetti positivi.&lt;br /&gt;4.1- Con il primo motivo G.A. ripropone un’eccezione di nullità per violazione dei termini di comparizione all’udienza fissata per la decisione cautelare ed eccepisce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine a tale eccezione. Sostiene che il ministro, benchè avesse invocato il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, aveva in realtà richiesto il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, per la cui applicazione si segue il procedimento previsto dall’art. 127 c.p.p., che impone un termine di comparizione non inferiore a dieci giorni. Egli aveva invece ricevuto il 12 gennaio 2009 la convocazione per l’udienza del 17 gennaio 2009.&lt;br /&gt;Per di piè è rimasta irrisolta l’incertezza circa l’esercizio della difesa rispetto ai presupposti della misura prevista dall’art. 13 o di quella prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, trattandosi di misure incompatibili e non cumulabili. E la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ritiene di procedere solo D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22, contrasta con il dispositivo, nel quale si richiama anche l’art. 13, comma 2, mentre la misura in concreto applicata non è prevista da alcuna norma del D.Lgs. n. 109 del 2006.&lt;br /&gt;Il motivo è infondato.&lt;br /&gt;Unica è infatti la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, che, secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, può comportare sia l’allontanamento del magistrato dalla sua sede sia la destinazione ad altre funzioni, quando sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, vi sia urgenza di provvedere.&lt;br /&gt;Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, prevede una particolare applicazione di questa stessa misura, come sostituiva della misura della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, quando la minore gravità del caso renda sufficiente il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, purchè diverso da quello indicato nell’art. 11 c.p.p..&lt;br /&gt;I presupposti del trasferimento d’ufficio previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, sono dunque i medesimi del trasferimento d’ufficio previsto in via generale dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, perchè il riferimento all’incompatibilità con la permanenza nella stessa sede, anzichè con l’esercizio delle funzioni prevista per la sospensione, descrive in termini più sintetici la stessa situazione in cui la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.&lt;br /&gt;Unica essendo la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, dunque, unico è anche il procedimento per la sua applicazione, previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, che prevale, in quanto norma speciale, sull’art. 127 c.p.p..&lt;br /&gt;D’altro canto l’allontanamento del magistrato dalla sua sede include la possibilità della sua destinazione ad altre funzioni, prevista come misura minore per i casi in cui le esigenze cautelari non richiedano la misura più grave. Secondo la legge, infatti, vi sono casi in cui è sufficiente il mutamento di funzioni; e casi in cui è necessario anche il cambiamento di sede.&lt;br /&gt;Non vi fu pertanto alcuna delle violazioni di legge denunciate dal ricorrente.&lt;br /&gt;4.2- Con il secondo motivo G.A. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esistenza di un obbligo di intervento a fronte dell’iniziativa dei magistrati salernitani, che aveva determinato un’illegittima paralisi processuale.&lt;br /&gt;I magistrati di Catanzaro avevano infatti dedotto il proprio dovere di garantire la prosecuzione delle indagini, la ragionevole durata del processo, l’esercizio dei diritti degli indagati nell’ambito dei procedimenti sui quali era intervenuta con il sequestro degli atti la Procura della Repubblica di Salerno. Ma in proposito l’ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione: non s’è neppure chiarito quali rimedi alternativi sarebbero stati possibili per i magistrati calabresi.&lt;br /&gt;Priva di giustificazione è anche, secondo il ricorrente, la diversa decisione favorevole nei confronti di D.L.D. e C.S., benchè aventi posizione del tutto identica a quella del ricorrente, essendo irrilevante il suo ruolo di coordinatore del gruppo di magistrati impegnati nelle indagini preliminari dei procedimenti oggetto di contesa e inesistente il suo presunto ruolo di procuratore generale facente funzioni prima dell’arrivo di I.E. e di unico titolare per un certo tempo del procedimento (OMISSIS).&lt;br /&gt;Quanto al presunto particolare suo attivismo nei rapporti con la Procura della Repubblica di Salerno, è desunto da un travisamento delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla prima commissione del C.S.M. il 9 dicembre 2008 e dalla mancata considerazione delle successive dichiarazioni del 19 e del 22 dicembre 2008, dalle quali risulta che egli fu solo esecutore di una volontà comune a tutti i magistrati impegnati nelle indagini oggetto di contesa. Mentre è irrilevante che egli abbia svolto funzioni di sostituto procuratore generale in Catanzaro sin dal 1993, considerati i profili professionali di C. e D.L..&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;Secondo la plausibile ricostruzione dei giudici del merito, infatti, i magistrati di Catanzaro, in quanto personalmente coinvolti nella vicenda, avevano il dovere di astenersi, non di intervenire. La tutela degli interessi evocati non poteva essere più affidata alla loro iniziativa, per il prevalente interesse all’imparzialità dell’azione giudiziaria. Come s’è detto, se intendevano denunciare la sottrazione indebita del procedimento, avrebbero dovuto promuovere il procedimento previsto dall’art. 54 bis c.p.p..&lt;br /&gt;Quanto alla disparità di trattamento con D.L. e C., si tratta di deduzione del tutto irrilevante e quindi inammissibile, perchè potrebbe giustificare l’estensione delle misure anche a costoro, che non è qui in discussione, ma non è idonea a escludere la correttezza dell’applicazione della misura al ricorrente.&lt;br /&gt;4.3- Con il terzo motivo G.A. deduce ancora manifesta illogicità nella diversificazione della sua posizione rispetto a quella di C. e D.L..&lt;br /&gt;Sostiene che, se anche i rilievi sulla particolare gravità della sua condotta non fossero affetti da omessa motivazione, come dedotto nel precedente motivo, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe comunque illogica, perchè gli elementi di diversificazione indicati non avrebbero alcuna rilevanza in rapporto alla decisione di disporre il sequestro preventivo degli atti sequestrati dai magistrati salernitani.&lt;br /&gt;Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al secondo motivo.&lt;br /&gt;4.4- Con il quarto motivo G.A. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, degli artt. 522 e 521 c.p.p., degli art. 3, 24, 107 e 111 Cost..&lt;br /&gt;Eccepisce che la diversità della posizione attribuitagli rispetto a quelle di C. e D.L., non gli è mai stata contestata, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione e del diritto di difesa, applicabili in ragione del rinvio al codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, rispettivamente per le indagini preliminari e per il dibattimento. Sarebbe costituzionalmente incompatibile un’interpretazione che escludesse l’applicabilità di tali principi al procedimento cautelare disciplinare.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;Il comune coinvolgimento di tutti i sottoscrittori dell’abnorme provvedimento di sequestro preventivo è il titolo di responsabilità per il quale è stata promossa l’azione disciplinare anche nei confronti di C. e D.L., oltre che di I.E. e G.A.. Ed era questo titolo di responsabilità l’unico fatto che andava contestato a tutti. La diversificazione tra le posizioni di ciascuno dei responsabili non esige alcuna contestazione, quando non sia prevista dalla legge come aggravante, perchè non è titolo attributivo della responsabilità o di una maggiore responsabilità, bensì solo criterio di valutazione della condotta.&lt;br /&gt;4.5- Con il quinto motivo G.A. deduce omessa motivazione in ordine alla gravità del fatto.&lt;br /&gt;Sostiene che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravità dei fatti, ma esige una particolare gravità, sia oggettiva sia soggettiva, del fatto anche per l’applicazione delle misure minori.&lt;br /&gt;L’ordinanza impugnata manca invece di una valutazione di gravità distinta in ragione di ciascuno degli addebiti contestati; e in particolare omette di valutare l’aspetto psicologico delle condotte controverse.&lt;br /&gt;In particolare, nel valutare l’inosservanza dell’art. 52 c.p.p., che prevede una mera facoltà di astensione, si sarebbe dovuto considerare che i magistrati calabresi adottarono solo il sequestro preventivo, senza compiere alcun atto di indagine. Quanto alla violazione dell’art. 11 c.p.p., manca qualsiasi giustificazione dell’affermazione che i magistrati calabresi sarebbero stati persone offese o danneggiate dei reati da essi stessi ipotizzati a carico dei colleghi salernitani.&lt;br /&gt;Neppure viene adeguatamente considerata nell’ordinanza impugnata la brevissima durata della “ingiustificata interferenza” nell’attività dei magistrati salernitani, mentre il sequestro preventivo disposto dai magistrati calabresi può essere considerato tutt’al più illegittimo, non abnorme.&lt;br /&gt;Sotto il profilo psicologico, infine, viene omessa qualsiasi considerazione delle finalità del sequestro preventivo, disposto soprattutto a tutela della riservatezza dei dati personali illegalmente acquisiti nell’ambito della precedente gestione del procedimento.&lt;br /&gt;Il motivo è infondato per le ragioni già espresse, anche a proposito del ricorso di I.E..&lt;br /&gt;I magistrati di Catanzaro avevano il dovere di astenersi dall’aprire un procedimento a carico dei colleghi salernitani dai quali erano indagati. Il sequestro preventivo disposto dai magistrati di Catanzaro fu atto abnorme per indebita strumentalizzazione, perchè fu utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati.&lt;br /&gt;Sicchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privava di legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.&lt;br /&gt;E la gravità dei fatti è oggetto di ampia motivazione nell’ordinanza impugnata, sia con riferimento alle finalità degli incolpati sia con riferimento alle conseguenze della loro condotta.&lt;br /&gt;4.6- Con il sesto motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del trasferimento.&lt;br /&gt;Lamenta che la decisione risulti giustificata sulla base di affermazioni apodittiche sul suo preteso ruolo di maggiore responsabilità nell’indagine e sulla caduta di autorevolezza e prestigio, senza considerare le contrarie indicazioni desumibili sia dall’audizione del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro sia dal documento diramato dal locale consiglio dell’ordine forense.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;L’apprezzamento dei colleghi e degli avvocati per G.A. non inficia infatti nè la valutazione di gravità della condotta del ricorrente, ampiamente giustificata dai giudici del merito con riferimento al suo ruolo di particolare rilievo nell’ufficio, nè l’affermazione dell’urgenza di intervenire a rimuovere una situazione di grave incompatibilità ambientale e funzionale determinatasi in ragione del comportamento dei magistrati calabresi, ragionevolmente considerato particolarmente avventato.&lt;br /&gt;4.7- Con il settimo motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del mutamento delle funzioni.&lt;br /&gt;Lamenta che la decisione sia stata giustificata sulla base di valutazioni non pertinenti o non dimostrate.&lt;br /&gt;Il motivo è manifestamente infondato.&lt;br /&gt;I giudici del merito hanno ritenuto urgente l’intervento a breve distanza di tempo dai fatti, in considerazione dello sconcerto suscitato dalla vicenda, e sussistente il pericolo di un aggravamento di una situazione già notevolmente compromessa.&lt;br /&gt;5. Si deve pertanto concludere con il rigetto di tutti i ricorsi. Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;La Corte, riuniti i ricorsi n. 6634/2009, 6638/2009, 6645/2009 e 6654/2009, li rigetta.&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.&lt;br /&gt;Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Premessa&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho, in altra occasione, segnalato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice &lt;em&gt;a quo&lt;/em&gt; (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).A tanto si assomma la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l'azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare contro i componenti di quel "supremo" collegio. Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devo “confessare”, inoltre, di essere stato, con il collega Stefano Racheli, difensore dei magistrati salernitani nella fase cautelare e quindi le mie riflessioni rischiano di essere influenzate da una certa dose di “parzialità”. Ciascuno, pertanto, è invitato a confrontare criticamente gli argomenti della sentenza con i rilievi che ad essi rivolgerò.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proprio la veste assunta in questo procedimento mi dispensa dal compito di commentare la decisione nella parte che riguarda i magistrati di Catanzaro, tranne che per alcuni aspetti di procedura che riguardano tutti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed è proprio dalla procedura che occorre muovere per delineare i tratti di un processo cautelare connotato dall’ingiustificata esasperazione dei suoi tratti di sommarietà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutti conoscono l’origine della vicenda: nell’ambito di complesse indagini riguardanti personaggi di spicco, anche nell’ambito della magistratura, viene emesso un decreto di perquisizione e sequestro di 1400 pagine nelle quali è fatto riferimento ad una moltitudine di persone coinvolte a vario titolo, non necessariamente come indagati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Il richiamo delle norme del CPP, in quanto compatibili&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La natura sovra-individuale degli interessi e dei valori coinvolti nel procedimento disciplinare contro un magistrato ha indotto il legislatore a modellare un rito nel quale operano garanzie assimilabili a quelle del processo penale. Esistono regole specifiche del rito disciplinare ma, laddove esse mancassero, vi è il rinvio proprio alle norme del codice di procedura penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo le SS.UU (par. 2.1.1) “&lt;em&gt;Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;L'accostamento al procedimento disciplinare degli avvocati non fornisce validi appigli. Sia perché il procedimento disciplinare forense, a differenza di quello riguardante i magistrati, riveste carattere amministrativo e non giurisdizionale, sia perché il Regio Decreto n. 1578 del 1933 non contiene alcuna clausola generale di rinvio al cpp, ma soltanto un isolato richiamo alla disciplina penalistica concernente l’esame dei testimoni (art. 48); richiamo tanto meno significativo se si tiene conto che il successivo art. 49 espressamente rinvia, quanto all’incompatibilità dei componenti del Consiglio forense, al cpc.&lt;br /&gt;La soluzione prescelta dalle SS.UU. appare, dunque, ingiustificata ed irriguardosa del canone interpretativo logico- sistematico, generando una dannosa sovrapposizione di norme, mutuate da riti diversi, che rende quanto meno “disordinato” il processo disciplinare, in contrasto con le più elementari esigenze di certezza giuridica.&lt;br /&gt;Il doppio rinvio alle norme del cpp, con riferimento tanto alla fase delle indagini che a quella del giudizio, tra loro distinte, suggerisce la diversa lettura secondo cui per tutto ciò che non trova una disciplina espressa nel d. lgs. n. 109 del 2006 si applicano le norme del rito penale, col solo limite della compatibilità.&lt;br /&gt;Quella compiuta dal legislatore con il rinvio alle norme del cpp è, dunque, una scelta di valore, che muove cioè dalla considerazione dei beni coinvolti nel processo disciplinare consistenti nella tutela dell’indipendenza del magistrato asservita ad un interesse non egoistico, ma dell'intera collettività.&lt;br /&gt;Questo implica che alla maggiore efficacia dell’accertamento di stampo penalistico si accompagnino anche le peculiari garanzie del diritto di difesa apprestate con quello strumento processuale. La compatibilità deve, allora, essere sondata alla luce del tratto inquisitorio del procedimento disciplinare, nel quale le indagini segrete del Procuratore Generale, confluendo nell’unico fascicolo del procedimento, assumono valore di prova. L’indagine sulla compatibilità è, cioè, strutturale e non di valore. Risultano, seguendo detto criterio, inapplicabili le norme che presuppongono il doppio fascicolo - quello delle indagini e quello del dibattimento - come l’intera disciplina delle contestazioni nel corso dell’esame testimoniale nel dibattimento, oppure il divieto di prosciogliere per motivi di merito in forza dell’art. 469 cpp nella fase pre-dibattimentale, divieto che non ha ragione di esistere se il giudice è a conoscenza di tutte le risultanze istruttorie.&lt;br /&gt;Il giudizio sulla compatibilità non può, invece, risolversi in opzioni di valore, che escludano l’operatività delle garanzie poste a presidio del diritto di difesa dell’incolpato, comprese quelle miranti ad assicurare la terzietà del giudice, sulla base della mera constatazione della diversa natura del processo disciplinare rispetto a quello penale; così operando il giudice sostituirebbe il proprio apprezzamento a quello del Legislatore che pretende l’osservanza delle norme disciplinanti il processo penale.&lt;br /&gt;Ciò è tanto più vero a mente della riserva di legge posta dall’articolo 107 Cost in materia disciplinare, sia sostanziale che processuale: se si ammettono “zone d’ombra” nelle quali è consentito far riferimento ora alle norme del codice di procedura penale ora a quelle del codice di procedura civile, viene meno la “coerenza” del modello processuale ridotto ad un raccapricciante “ibrido” di norme e principi. Se si vogliono prevenire arbitrii occorre la certezza delle regole in armonia con la riserva di legge imposta dalla Costituzione.&lt;br /&gt;Del resto, l’intero discorso seguito dalle SS.UU. è servito solo per affermare che le doglianze relative all’incompatibilità del giudice vanno proposte col ricorso contro la decisione di merito e non, come invece previsto dal cpp, contro l’ordinanza che ha respinto o dichiarato inammissibile la ricusazione; ma questo non richiedeva l’indebita generalizzazione di una regola “speciale” come quella direttamente ricavabile dall’art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006, in uno col principio di tassatività delle impugnazioni: si raggiunge linearmente la medesima conclusione prendendo atto che, per espressa disposizione di legge, nel processo disciplinare a carico del magistrato gli unici provvedimenti impugnabili sono quelli ivi espressamente indicati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Dieci righe per i non addetti ai lavori.&lt;br /&gt;Senza alcuna utilità pratica in relazione alla concreta ipotesi in esame, le SS.UU. introducono una assoluta novità in base alla quale nel giudizio disciplinare non sarebbero applicabili le norme del codice di procedura penale bensì quelle del codice di procedura civile.&lt;br /&gt;Nel fare ciò accostano, per la prima volta nella storia, il procedimento disciplinare contro un magistrato a quello, del tutto diverso, contro gli avvocati. Prima ancora della riforma del 2006 il rinvio alle norme del cpp era pacificamente generalizzato all'intero processo disciplinare.&lt;br /&gt;L'apparente assenza di giustificazioni comprensibili si dissolve a fronte della precisa indicazione del motivo della dissertazione: nel giudizio disciplinare non varrebbe il divieto di partecipare al giudizio per il giudice che ha emesso una misura cautelare. Una sorta di salvacondotto per immunizzare la Sezione Disciplinare del CSM da prevedibili ulteriori ricusazioni.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;I termini di comparizione, ovvero un simulacro di contradditorio.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tra i motivi di ricorso proposti da uno dei magistrati di Catanzaro vi era quello di non essere stato messo in condizione di predisporre adeguata difesa a causa dei ristrettissimi tempi imposti dalla Sezione Disciplinare alla celebrazione dell’udienza, tanto da non aver concesso neppure i dieci giorni “di rito” che l’art. 127 cpp riconosce per preparare qualsiasi udienza debba svolgersi in camera di consiglio.&lt;br /&gt;Le SS. UU. (par. 4.1), dopo aver plausibilmente affermato che unica è la misura cautelare del trasferimento d’ufficio contemplato dagli artt. 13 e dell’art 22 del d. lgs. n. 109 del 2006, conclude che unico è anche il procedimento per la sua applicazione, vale a dire quello previsto dall’art. 22 comma 2, prevalente, in quanto norma speciale, sull’art. 127 c.p.p.. Col risultato che il preavviso spettante all’interessato è di soli tre giorni anziché dieci.&lt;br /&gt;La soluzione desta più d’una perplessità.&lt;br /&gt;Infatti, l’unica originariamente prevista dall’art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006, era la misura cautelare della sospensione dalle funzioni – più grave del trasferimento d’ufficio – riservata alle ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale, ovvero a quelle di illecito disciplinare di gravità tale da richiedere un intervento drastico, non bastando disporre il trasferimento già previsto dall’art. 13.&lt;br /&gt;In sostanza, al magistrato sottoposto ad un procedimento penale, era applicabile la sola e più grave misura della sospensione dalle funzioni.&lt;br /&gt;Proprio per mitigare l’eccessivo rigore della previsione con l’art. 1, comma 3, lettera n), L. 24 ottobre 2006, n. 269 è stato inserito un capoverso al primo comma dell’art. 22 in base al quale “&lt;em&gt;Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale&lt;/em&gt;”. E’, dunque, d’immediata percezione che l’innovazione si riferisca alle sole ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale, giacché negli altri casi il trasferimento cautelare era già previsto. La sola differenziazione tra il trasferimento introdotto dall’art. 22 rispetto a quello già previsto dall’art. 13 è che il primo non può avvenire nella sede del tribunale competente ex art. 11 cpp a giudicare sul reato.&lt;br /&gt;Seguendo l’orientamento fatto proprio dalle SS.UU., dovrebbe quindi accettarsi che prima dell’ammodernamento dell’art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006, non fosse prevista alcuna procedura per l’applicazione del trasferimento d’ufficio, per la semplice ragione che esso non vi era contemplato. Poiché questa conclusione suona illogica, si ha la dimostrazione che al trasferimento cautelare non si potesse pervenire se non attraverso il procedimento previsto dall’art. 127 cpp, e quindi con un preavviso di almeno dieci giorni e che da una disposizione nata sotto un evidente luce di favor nei riguardi dei magistrati sottoposti ad un procedimento penale si sono fatte discendere conseguenze deteriori per la generalità dei magistrati - sottoposti, oppure no, a procedimento penale - nei riguardi dei quali sia richiesta la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, riducendo il termine di comparizione dagli originari dieci a soli tre giorni. Eppure era agevole prendere atto che la procedura posta dall’art. 22 è, sì, speciale ma lo è anche nel ristretto ambito della materia disciplinare, trovando essa giustificazione solo se riferita a quei comportamenti che destano maggiore allarme in quanto collegati alla (ipotizzata) commissione di un reato. Non così per le ordinarie ipotesi di richiesta di trasferimento d’ufficio, quando cioè il procedimento disciplinare - come nel caso in esame – non risulti affatto collegato a quello penale. In tali evenienze la compressione del termine per preparare la difesa appare irragionevole e non risulta ancorata ad alcun appiglio logico o normativo.&lt;br /&gt;In definitiva si deve lamentare che la decisone in commento rende pressoché inutile il contraddittorio anticipato sulla richiesta di una misura cautelare, dato che esso è compromesso dall’eccessiva ristrettezza del termine concesso per predisporre la difesa e quindi per resistere all’iniziativa del PG o del Ministro.&lt;br /&gt;Soltanto in casi eccezionalmente urgenti si spiega il minor termine posto dall’art. 22 rispetto a quello ordinario (art. 127 cpp).&lt;br /&gt;Un aggancio alla vicenda in concreto realizzatasi servirà ad apprezzare l’iniquità della soluzione adottata: al riguardo basta por mente al numero delle incolpazioni che hanno raggiunto i magistrati coinvolti in questo procedimento, per la rubricazione delle quali sono state spese quasi tutte le lettere dell’alfabeto. La Procura Generale ed il Ministro hanno impiegato diverse settimane per concepirle e per organizzare le carte d’accusa; secondo le SS.UU. alla difesa bastavano tre giorni, insufficienti anche solo a comprendere il senso di quelle accuse. Tanta fretta stride, in modo quasi beffardo, con le ulteriori settimane impiegate dalla Sezione Disciplinare per redigere il testo della motivazione dell’ordinanza, singolarmente anticipata dal solo dispositivo.&lt;br /&gt;A meno che non s’intenda ridurre il contraddittorio ad un simulacro, ad una messa in scena per abbellire qualsiasi decisione, deve ribadirsi che la sommarietà della cognizione non giustifica un simile indebolimento del diritto di difesa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Dieci righe per i non addetti ai lavori.&lt;br /&gt;Dieci giorni non si negano a nessuno: è il termine minimo previsto dal codice di procedura penale (quello di procedura civile ne concede di più) per preparare la difesa. Ad un magistrato investito da una valanga di incolpazioni “covate” per settimane dai titolari dell'accusa disciplinare (PG e Ministro) ne devono bastare soltanto tre. E' bene che il malcapitato non abbia il tempo di razionalizzare, altrimenti il contraddittorio rischia di essere effettivo e ciò provocherebbe imbarazzo. Si fa assurgere una disposizione eccezionale, riservata a casi urgentissimi (ad esempio, quello di un magistrato accusato penalmente di favorire la mafia), a regola generale, violando il diritto di difesa, tanto più che contro la decisione del CSM in questa materia non è ammessa alcuna impugnazione di merito per riesaminare tutta la vicenda, ma soltanto un controllo formale di “legittimità”, che non può dire se la decisione è giusta o sbagliata rivalutando autonomamente il caso.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Melius deficere, quam abundare: le SS.UU. avare sul numero di difensori nel processo disciplinare.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bene, potrebbe obiettarsi: visto che tre giorni sono pochi per preparare la difesa ci si potrebbe organizzare dividendosi i compiti tra più difensori. Nemmeno a pensarci!&lt;br /&gt;In base all'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006 l'incolpato può farsi difendere da un magistrato o da un avvocato del libero foro &lt;em&gt;&lt;strong&gt;designati&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; dopo la comunicazione dell'addebito .&lt;br /&gt;Poiché in qualsiasi tipo di giudizio (civile, penale o amministrativo) ciascuno può farsi assistere da più di un difensore (non più di due nel penale) risalta la funzione della previsione speciale con la quale il legislatore ha inteso precisare che la veste di difensore può, in questa particolare materia , essere assunta anche da un magistrato. Nel quadro dei principi generali (artt. 3 e 24 Cost.) nulla autorizzava a limitare ad uno solo il numero dei difensori della cui opera avvalersi nel processo disciplinare che ha ad oggetto una materia piuttosto complessa.&lt;br /&gt;Di contrario avviso le SS.UU. (par. 2.1.2.) che, trincerandosi dietro un dato letterale reso ancor più incerto dall'uso del participio plurale “designati”, ricorrono ad una incomprensibile dietrologia - quasi in ossequio ad una tradizione - ispirata dalla abrogata disciplina del processo disciplinare e giungono al bizzarro risultato per il quale è oggi possibile farsi assistere da due difensori in un processo volto all'impugnazione di un divieto di sosta, oppure all'annullamento di una delibera di condominio, ma non in un processo nel quale sono posti in discussione valori fondamentali per l'intera collettività quali l'autonomia e l'indipendenza del magistrato. Per giunta trascurando quanto la Corte Costituzionale (sent. n. 87 del 2009) ha recentemente affermato circa l'interpretazione delle norme che riguardano il diritto di difesa le quali vanno sempre applicate nella massima estensione possibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Quando, al contrario, conta la sostanza: ovvero delle alterne fortune della lettera della legge. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;L'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 consente al Ministro ed al Procuratore Generale di richiedere alla Sezione disciplinare del CSM l'applicazione di misure cautelari disciplinari nei riguardi dei magistrati. Tutti sanno che la Sezione Disciplinare ha specifiche funzioni giurisdizionali del tutto estranee, invece, al CSM nel cui seno è costituita come una speciale articolazione.&lt;br /&gt;Gli atti del CSM, di natura amministrativa, s'impugnano al TAR, quelli della Sezione Disciplinare solo dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. A differenza di tutte le diverse commissioni consiliari ne sono componenti i soli consiglieri appositamente individuati all'inizio di ogni consiliatura e nessun altro è legittimato a partecipare ai lavori. Le relative decisioni (decreti, ordinanze e sentenze) non sono modificabili dal &lt;em&gt;plenum &lt;/em&gt;del CSM e vivono di vita propria nell'ordinamento.&lt;br /&gt;In definitiva la Sezione Disciplinare è costruita come un vero e proprio “giudice”, seppure speciale, operante nella materia della disciplina dei magistrati. Sebbene sia istituita nell'ambito del CSM (organo amministrativo) essa gode di autonomia organizzativa e decisionale nel senso che neppure il &lt;em&gt;plenum&lt;/em&gt; del CSM potrebbe condizionarne l'operato .&lt;br /&gt;Di qui la netta distinzione tra i due organi collegiali che sono accomunati esclusivamente dalla sede (Palazzo dei Marescialli, in Roma) e dal fatto che i componenti della Sezione disciplinare sono &lt;em&gt;anche&lt;/em&gt; consiglieri del CSM.&lt;br /&gt;Di questa distinzione, molto importante ai fini della stessa legittimazione costituzionale della Sezione Disciplinare quale “giudice”, vi è ampia traccia proprio nel d. lgs. n. 109 del 2006 (artt.14, 23, 26) avendo il Legislatore ben diversificato le rispettive competenze dei due organi (l'uno amministrativo, l'altro giurisdizionale) nell'ambito disciplinare.&lt;br /&gt;Poiché, come detto, le misure cautelari rivestono ormai natura giurisdizionale (e purtroppo non possono impugnarsi dinanzi al Tar), esse vanno richieste, per l'appunto, al giudice e non all'organo amministrativo che potrebbe solo dichiararsi incompetente ad adottarle.&lt;br /&gt;Era, invece, accaduto che il Ministro, errando nell'individuazione del destinatario delle proprie richieste di applicazione di misure cautelari, le avesse indirizzate al CSM anziché alla Sezione Disciplinare. Questo vizio radicale inficiava, quindi, l'intero procedimento in quanto esso non era stato ritualmente introdotto. Al pari di quanto avverrebbe se una misura cautelare penale venisse indirizzata al Tribunale o al suo Presidente anziché al GIP. Al pari di quanto avverrebbe se un ricorrente in sede civile male individuasse, tra i tanti, il giudice competente ad adottare un provvedimento cautelare.&lt;br /&gt;Il procedimento disciplinare, evidentemente, è dominato da sue logiche tutte particolari e, questa volta (par. 2.1.3.), soccombe proprio la chiara lettera della legge - e con essa, per quanto premesso, il suo stesso spirito - dato che l'art. 22 non dà luogo ad alcun equivoco nell'indicare che la misura cautelare il Ministro della Giustizia deve richiederla proprio alla Sezione Disciplinare e non già al CSM. Ma in questo caso, secondo le SS.UU., conta la sostanza, cioè quel che il Ministro voleva, nonostante l'assoluta irritualità della sua domanda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Ma la Sezione Disciplinare è stata un giudice “terzo ed imparziale” ?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Le SS.UU. non hanno risposto.&lt;br /&gt;Hanno evitato il problema con un espediente retorico cui ha fatto seguito un evidente fraintendimento dell’atto di ricusazione.&lt;br /&gt;Scrivono, sul punto (par. 2.1.1.): “&lt;em&gt;Si deve pertanto accertare in questo giudizio di impugnazione se sussistono le incompatibilità denunciate dai ricorrenti.&lt;br /&gt;Manifestamente infondata è tuttavia la dedotta incompatibilità per mancanza di serenità del giudice disciplinare, in ragione della valutazione espressa sull’allontanamento degli incolpati dall’udienza. Si tratta infatti di valutazione pertinente all’oggetto del giudizio, che non può determinare un’incompatibilità sopravvenuta del giudice.&lt;br /&gt;Quanto alle dichiarazioni di ricusazione, esse sono inammissibili perchè riferite non a singoli giudici, ma all’intera Sezione disciplinare del C.S.M., inclusi i suoi componenti supplenti. Infatti è indiscussa in giurisprudenza l’inammissibilità della ricusazione proposta, ad esempio, nei confronti di un’intera sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. 6^, 31 gennaio 1996, Ferretti, m.&lt;br /&gt;204650, Cass. pen., sez. 1^, 11 dicembre 2008, Bucciarelli, m.&lt;br /&gt;241995).”&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ricusazione proposta contro i componenti della Sezione Disciplinare era basata principalmente sull’incompatibilità connessa alla loro veste di “offesi” da alcune delle condotte contestate ai ricusanti. In particolare il PG aveva addebitato, tra gli altri, l’illecito consistente nel discredito arrecato alla Sezione Disciplinare mediante il decreto di perquisizione.&lt;br /&gt;Si trattava, pertanto, di stabilire se un soggetto così direttamente coinvolto nella vicenda potesse svolgere serenamene le funzioni giudicanti.&lt;br /&gt;Questa e solo questa era la questione.&lt;br /&gt;Nell’ambito dei motivi di ricorso i ricusanti avevano incidentalmente notato che, nel motivare il provvedimento loro sfavorevole, la Sezione Disciplinare aveva offerto una spiegazione del loro allontanamento dall’aula del tutto ingiustificato in quanto contrastante con la dichiarazione letta dagli incolpati in aula e persino depositata nella segreteria della Sezione Disciplinare.&lt;br /&gt;Questa notazione, all’evidenza, non costituiva un nuovo motivo di ricusazione da portare all’attenzione della Corte, ma solo un’indiretta conferma dell’assenza di serenità del giudice. Invece le SS.UU., confondendo la causa con l’effetto ed esondando dagli stessi motivi di ricorso, hanno affrontato la questione dell’allontanamento come se la stessa fosse il motivo della dedotta incompatibilità del giudice, giungendo al risultato - a questo punto ovvio - che un fatto non ancora realizzatosi quando era stata proposta la ricusazione non ne può costituire il fondamento.&lt;br /&gt;E’ appena il caso di notare che l’incompatibilità del giudice deve essere esaminata in astratto, nel senso che se egli si trova in una di quelle situazioni che la legge considera “sospette”, non può pretendersi la dimostrazione positiva che quella incompatibilità inciderà (o che abbia in concreto inciso) sulla decisione. A nessuno sfugge che si tratta di una dimostrazione impossibile, la classica &lt;em&gt;probatio diabolica&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo avere, nella sostanza, respinto nel merito un motivo di ricusazione &lt;em&gt;fantasma&lt;/em&gt;, cioè mai proposto, la Corte ha evitato di pronunciarsi su quello effettivamente introdotto dai ricusanti, rilevandone l’inammissibilità sulla base della giurisprudenza secondo cui non può essere ricusata un’intera sezione della Corte di cassazione.&lt;br /&gt;Va premesso che la ricusazione effettivamente proposta non era rivolta contro la Sezione Disciplinare nel suo complesso, ma contro suoi singoli componenti individuati nominativamente (tanto è vero che contro uno di essi non era stata dedotta alcuna incompatibilità). E’ anche utile rammentare che la Sezione Disciplinare è un giudice di merito, a differenza della Corte di cassazione che giudica solo in legittimità.&lt;br /&gt;Fatte queste premesse, si può notare che i precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza delle SS.UU. per giustificare la scelta adottata si riferiscono proprio ad ipotesi nelle quali la parte aveva ricusato non già i componenti della Sezione della Corte &lt;em&gt;nominatim&lt;/em&gt;, ma genericamente l’intera articolazione giudicante (del tipo: “ricuso la Terza Sezione della Suprema Corte”). Quelle ricusazioni, cioè, non riguardavano persone individuate (e le situazioni d’incompatibilità riguardano proprio le persone) ma l’intero ufficio. Tanto ciò è vero che le massime ufficialmente estratte dalle pronunce sullo specifico tema recitano: “&lt;em&gt;È inammissibile la dichiarazione di ricusazione rivolta non nei confronti di singoli magistrati componenti il collegio giudicante, bensì nei confronti di una intera sezione della Corte di cassazione.&lt;/em&gt;”. Cosa abbia suggerito l’accostamento di queste situazioni, tra loro così diverse, non trova spiegazione.&lt;br /&gt;Può solo dirsi che nel caso di specie l’incompatibilità riguardava anche alcuni componenti supplenti della Sezione Disciplinare per il diverso fatto che essi avevano preso parte ai lavori compiuti sullo stesso caso dalla Prima Commissione del CSM in sede amministrativa.&lt;br /&gt;Se, dunque, la preoccupazione della Corte era quella di affermare il principio della indefettibilità della giurisdizione della Sezione Disciplinare, avrebbe dovuto dirlo espressamente, dando atto che l’incompatibilità del giudice non conta se non vi è la possibilità di sostituirlo. E quindi che è ammissibile che qualcuno venga giudicato da un giudice che non garantisce imparzialità. In contrasto con l’art. 111 della Costituzione e con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-4218787094538079802?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/4218787094538079802/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=4218787094538079802' title='22 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4218787094538079802'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/4218787094538079802'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/08/le-sezioni-unite-della-cassazione-sul.html' title='Le Sezioni Unite della Cassazione sul caso Salerno - Catanzaro'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>22</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-6097399073045424413</id><published>2009-07-18T00:26:00.007+02:00</published><updated>2009-07-18T08:26:20.504+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Il caso “Salerno/Catanzaro”'/><title type='text'>E giustizia per tutti</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;del Prof. Giuseppe Panissidi&lt;br /&gt;UNICAL&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;da &lt;a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=66247&amp;amp;sez=HOME_MAIL"&gt;ilmessaggero.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gran bel pezzo di cinema, di fresca attualità, con uno strepitoso Al Pacino magistralmente diretto da Norman Jewison. Una tenace, sofferta ricerca della Giustizia Uguale. Per tutti. Con risultati simbolici, oltre che filmici, sicuramente non trascurabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E tuttavia risibili, se confrontati con gli esiti (a dir poco) sorprendenti conseguiti nei giorni scorsi dal vertice della nostra giurisdizione ordinaria, la Corte Suprema di Cassazione. Le cui sezioni unite civili, con sentenza n.15976, hanno pronunciato nel merito dei ricorsi a suo tempo proposti dai magistrati di Salerno e Catanzaro, avverso i provvedimenti cautelari irrogati dal CSM nell’ambito della cosiddetta “guerra delle procure”. Una connotazione mediatica non-neutra, alla stregua della rappresentazione che il Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficialmente inscenato per quegli eventi, oggettivamente dirompenti, anzi drammatici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Invero, istituzioni ed opinione pubblica conoscevano, con congruo anticipo, le conclusioni di questa vicenda, grazie alle puntuali esternazioni del presidente dell’ANM in corso di procedura. Insomma, tutto era stato previsto, con mirabile esattezza. O, come si suol dire: scritto. Lode a sì potenti virtù divinatorie. Nel paese di Balsamo-Cagliostro, che balsamo!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Vorremmo provare a riassumere concisamente i termini essenziali della (poco) intricata vicenda.&lt;br /&gt;La Procura della Repubblica di Salerno conduce, nei confronti di alcuni magistrati di Catanzaro, un procedimento scaturito da una serie di informative di reato da questi ultime inoltrate nei confronti dell’ex pm di Catanzaro De Magistris. Accertata la sua estraneità ad ogni e qualsiasi responsabilità, quell’ufficio s’imbatte in gravi ipotesi di reato in capo ai predetti magistrati calabresi. Come, ad esempio, una presunzione di illeciti a favore dell’ex ministro Mastella:la mancanza di alcuni atti nella trasmissione al GIP della domanda di archiviazione della sua posizione. Un fatto d’inaudita gravità, se provato. Ai fini delle doverose (?) investigazioni, bisogna – è di tutta evidenza anche per i non addetti - disporre di quegli atti. Che, infatti, vengono ripetutamente richiesti a Catanzaro, non senza informare il CSM, che tace. Ma questi documenti - indispensabili per “le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art.326 cpp), obbligatoria in forza della Costituzione, art.112 – non arrivano. Ora, è patente che, in ipotesi di omissione, abuso o falsità per occultamento, in testa all’AG di Catanzaro, all’ufficio del pm di Salerno competeva e compete il potere-dovere di indagare e conoscere. Per agire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che, poi, siffatte devianze siano occorse nella gestione di un procedimento giudiziario, è circostanza indubbiamente peculiare, ma che non vale a diminuire, la loro gravità. Semmai ad ispessirne la portata. In uno Stato di diritto, ben inteso. E nulla autorizza ad attribuire ai magistrati di Salerno la barbara e demenziale intenzione di sottrarre i procedimenti al competente giudice naturale di Catanzaro, salva l’acquisizione di “copie” conformi degli atti de quibus, da sempre sollecitate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Né da parte loro era mai stato sollevato il rituale conflitto di competenza. Nulla. Ragionevolmente esclusa la cieca ignoranza, non di un singolo, ma di un intero ufficio! Di processi alle intenzioni, d’altra parte, non si sente il bisogno ed è meglio lasciarli agli Stati-canaglia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una semplice osservazione può forse aiutare ad inquadrare correttamente la questione. Se nel corso di un’attività giurisdizionale uno o più magistrati distruggessero documenti od elementi di prova, la competente AG, intervenendo alla ricerca delle relative tracce documentali, di sicuro...interferirebbe. Con il delitto. Anche al fine d’impedire l’”aggravamento ulteriore delle sue conseguenze”, senza, peraltro, con ciò usurpare la competenza naturale in ordine a quella regiudicanda. Come da ampia casistica, oltre che da codice di rito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eccoci così giunti al punto più rilevante della determinazione conclusiva della S.C. Che sembra risiedere in una nobile preoccupazione per le sorti della Giurisdizione, messe a repentaglio da “risse” devastanti come quella in argomento. Ora, se esisteva un’alternativa all’operato dell’AG salernitana, quale poteva essere? L’astensione da ogni…interferenza. C’è del vero, in questa posizione, che suona quasi come un invito e un auspicio:in determinati casi, alla “rissa”, è preferibile la…pace.&lt;br /&gt;Prima o poi sapremo anche…per chi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E ancora, in tema di pace – in un paese fin troppo litigioso - viene in mente quella grande “summa” storico-culturale che è “Guerra e pace” di Tolstoj. Sotto un profilo singolare, però:la sua lunghezza è opportunamente inferiore al decreto di perquisizione e sequestro improvvidamente predisposto dei magistrati campani. 1.400 pagine, un macigno. Esagerati, è il meno che si possa dire. Alla S.C. ne sono bastate 63 per segnare il destino di questi magistrati, a salvaguardia delle “logiche della giurisdizione”. Quale obbrobrio, quel blaterare su fatti estranei alle “finalità” proprie dell’atto. Scrivendo tante pagine inutili, seppure con intento ipermotivante, anziché la consueta, succosa letterina della mamma, si sono dispersi – perdendosi - in sviluppi analitici “inconferenti” – si dice così? Hanno, cioè, mostrato di aver capito ben poco, quasi nulla. Del gioco. E delle sue regole. Di quelle non scritte, segnatamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oppure del sonno del CSM, in (prolungata) fase REM notoriamente caratterizzata da attività onirica con allucinazioni e autorappresentazioni, la cui privazione provoca l'insorgenza rapida di sintomi ansiosi, e se protratta a lungo, di sintomi psicotici, come spunti di depersonalizzazione e di valenze paranoidi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il dirigente Apicella, in primis, ha inopinatamente rivelato un’”indole” tutta da rifare, con scarsa propensione alla “comprensione”, perciò finanche indegna della misura – provvisoria - del trasferimento. Rimozione, e non se ne parli più. Conformemente, i media non ne fanno più menzione. In fondo, che cosa c’è da aggiungere a quanto già era noto ed ora viene confermato, in scienza e coscienza, dal giudice supremo della Corte Regolatrice?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da qui l’addebito di maggiore incisività:l’anzidetta prolissità “tecnico-redazionale” dei salernitani. Davvero imperdonabile agli occhi del censore (mal)cassante. Assai più del delitto medesimo, anche di quello associativo, istituzionale, spregiudicato e scatenato che sia. O dell’ipocrisia, ferocemente stigmatizzata – unica, vera colpa - dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Da stroncare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non può che risultarne, di rigore, una sentenza della Cassazione traboccante di legittima suspicione:sospetti – perfino che il decreto incriminato sia opera autografa del De Magistris. Altro lavoro per Perugia, si suppone! – intenzioni, congetture, sfumature, ombre, etc.etc. Si conviene a un provvedimento “giurisdizionale” che si rispetti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nelle more, il CSM ha già (per una volta) tempestivamente provveduto ad affidare la direzione della Procura di Salerno ad altro, valoroso magistrato. Senza dannose perdite di tempo. E senza nemmeno attendere l’esito del ricorso in Cassazione del titolare dott. Apicella, sospeso in via cautelare. Non già destituito. Se la linguistica e la semantica, ancor prima che il diritto, conservano un senso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D’altronde, che bisogno c’era di indugiare, dopo che il presidente dell’ANM aveva già anticipatamente decretato la “conclusione” della vicenda or sono sei mesi? Misteri della chiaro-veggenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per una maggiore precisione. In caso di reintegro del procuratore Apicella, posto che l’ufficio del pm costituito presso il giudice penale di Salerno non avrebbe mai potuto essere retto da una diarchia, il neo nominato avrebbe dovuto far le valigie. Inconcepibile per chiunque, figurarsi per i dotti ermellini del Palazzaccio. Per fortuna, una mera ipotesi. Controfattuale. Carnevalesca. Sul piano della possibilità logico-giuridica, non si sarebbe mai potuta realizzare. E non si è realizzata. Alla S.C. il merito indiscutibile di avere scongiurato altre…”risse”, consacrando lo statu quo ante. L’universo della giurisdizione è finalmente pacificato, in un afflato struggente. Splendido esempio – e monito, soprattutto - per la vita pubblica del Belpaese. Illuminante risposta all’eterno dilemma del:che fare?&lt;br /&gt;Ora lo sappiamo, con il crisma di un apice dello Stato. Mica di un pedice!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soltanto un dubbio, se consentito. La materia esaminata ed “evasa” dalle sezioni unite civili è la medesima in precedenza delibata dal Tribunale penale di Salerno, che, però, è giunto a conclusioni diametralmente opposte. Prevalgono pulsioni extraprocessuali e la (conclamata) primazia della giurisdizione penale ne esce visibilmente incrinata, non diciamo sbriciolata. Tuttavia, l’altezza della posta in gioco, e il vitale interesse statuale di por fine alle “risse”, e di metterle al bando, debbono rasserenarci, e convincerci che il “bene” tutelato dev’essere apparso decisamente superiore a quelli sacrificati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dunque, diamoci…pace. Per l’appunto. Memori del monito - strategico, più che tattico - del grande discepolo di von Clausewitz, von Moltke:”Marciare divisi, colpire uniti”, mediante appropriate manovre di aggiramento sinergico e concentrico. Senza scontri frontali, la rete ferroviaria prussiana – a raggiera - lo consentiva. E’ l’incipit vittorioso del primo Reich. Cui seguirono il secondo e…il terzo. Non v’è dubbio che le sezioni civili della Cassazione siano state…unite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentre scriviamo, continuano a giungere strane voci da Caltanissetta. Stragi di Stato, patti fra mafia e Stato, nomi di qualche vecchio, democraticissimo ministro dell’Interno…Che non si tratti delle “menti raffinatissime” lucidamente evocate da Falcone? A nostro sommesso avviso, bisognerebbe entrare subito in azione, incombono altre “risse”, altri “disastri”, ancora più virulenti di quella qui in discussione. Questa volta, sarà meglio muoversi per tempo, evitando di ripetere gli errori del caso De Magistris. Per la gioia, la tranquillità e la perpetuazione della Repubblica Costituzionale Materiale. E del popolo sovrano. Che rimane in attesa. Educatamente. Fiduciosamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un giorno, si spera non troppo lontano, quando anche noi potremo chiamare davanti a un Parlamento vero - come gli USA davanti al Congresso - qualche alto magistrato, una brezza di senso accarezzerà il paese. Termini come:Resistenza, Costituzione, Diritto, Stato, Comunità, Democrazia, Libertà, Valore, Progresso, cominceranno a recuperare margini di significato. Ma chi più ne ha, più ne o-metta. A scanso di equivoci. E ingorghi. E “risse”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sarebbe un magnifico dizionario, da compulsare con i giovani. Spiegando loro: ”Vedete, cari, questo è un linguaggio vero, non una “lingua di legno”, la “langue du bois” dei totalitarismi, il linguaggio come potere, produzione, sistema di relazioni. Menzogne ossessivamente reiterate e imposte come verità”.&lt;br /&gt;Vivremo, allora, entro una relazione di reciproca coniugazione e corrispondenza biunivoca fra parole e cose, concetti e realtà. Infine affrancati dalla tetra previsione orwelliana:la pratica perversa e proterva della cancellazione dal lessico di significanti autentici come strategia politico-statuale di svuotamento, trasfigurazione e sostituzione del reale. Che ha funzionato. Funziona ancora.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come nel celebre dialogo di Borges fra il democratico vincitore:"Vi abbiamo sconfitti" e il nazista vinto:"No, abbiamo vinto noi. Perché vi abbiamo resi come noi". Secondo autorevoli storici, questi sono ancora problemi del presente, saranno ancora problemi del futuro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-6097399073045424413?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/6097399073045424413/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=6097399073045424413' title='67 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/6097399073045424413'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/6097399073045424413'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/07/e-giustizia-per-tutti.html' title='E giustizia per tutti'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>67</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-5000812844513690375</id><published>2009-07-16T14:51:00.026+02:00</published><updated>2009-10-04T11:16:05.098+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riforma della giustizia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Editoriali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Toghe rotte'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Associazione Nazionale Magistrati'/><title type='text'>Le "correnti" alla ricerca di antidoti.</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/SshnxpE38NI/AAAAAAAAAA8/nz3fvQEsixQ/s1600-h/QHUCAC2AOSKCAVC5C50CAJ1ZX4ZCAQEUH45CAE4LL9SCAXB386ECA7LM0VCCAMMBUMLCA8SH9S5CA2MB4P4CAT4BI5CCAD9M90MCAYNSVZICAC5RKI5CALPP5UICAMH1BDZCATVOEH1.jpg"&gt;&lt;img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 99px; height: 99px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/SshnxpE38NI/AAAAAAAAAA8/nz3fvQEsixQ/s200/QHUCAC2AOSKCAVC5C50CAJ1ZX4ZCAQEUH45CAE4LL9SCAXB386ECA7LM0VCCAMMBUMLCA8SH9S5CA2MB4P4CAT4BI5CCAD9M90MCAYNSVZICAC5RKI5CALPP5UICAMH1BDZCATVOEH1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5388671056686346450" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;strong&gt;di Nicola Saracino&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;(Magistrato)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;I progetti di riforma del sistema elettorale del CSM mediante il pre-sorteggio dei candidati&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si legge di idee di riforma del sistema elettorale della componente togata del CSM attraverso l’introduzione del sorteggio di un numero di magistrati piuttosto ampio per costituire la rosa degli eleggibili entro la quale confinare la scelta degli elettori. Questo per prevenire le degenerazioni del cd. correntismo. Nell'intento di "prevenire" il legislatore, le correnti s'interrogano su quale congegno elettorale risulti capace di ampliare la partecipazione democratica alla individuazione dei candidati, per evitare che essi appaiano calati dall'alto e quindi sostanzialmente imposti.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;La fantasia non manca e si sente parlare di primarie, doppio turno, proporzionale, &lt;em&gt;panachage&lt;/em&gt; e persino di porcellum! Una terminologia adeguata a politici navigati, non certo a soggetti nel cui DNA dovrebbe prevalere la dose di neutralità istituzionale, visto il compito di indipendente ed imparziale "controllo di legalità" loro demandato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Cosa è oggi il CSM&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il CSM è un organo di alta amministrazione previsto dalla Costituzione con funzioni riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). A questi compiti fondamentali, previsti direttamente dalla Costituzione per salvaguardare la soggezione del giudice soltanto alla legge e quindi l’autonomia della magistratura come ordine, la legge ordinaria ne ha aggiunti degli altri, per lo più concernenti l’organizzazione, attraverso direttive, degli uffici giudiziari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo organo di indubbia rilevanza costituzionale, nel tempo, si è auto assunto una funzione di “indirizzo politico” e di interlocuzione con gli altri poteri dello Stato, espressa dalle “pratiche a tutela”, dai pareri (espressi anche senza la relativa richiesta del ministro della giustizia) sui disegni di legge in materia di giustizia, dalle deliberazioni di contenuto non predeterminabile adottate nelle più disparate occasioni di coinvolgimento della funzione giudiziaria.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Esso, insieme al Consiglio Supremo di Difesa, è l’unico altro organo collegiale (composto per due terzi da magistrati e per un terzo da componenti di nomina politica) che annovera il Capo dello Stato tra i suoi membri di diritto nella - ovvia – qualità di Presidente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni discorso che riguardi il metodo di selezione dei membri togati del CSM non può trascurare la diversità dei compiti che, di fatto o di diritto, tale organo assolve, perché un sistema elettivo può rivelarsi appropriato per taluni di essi ed invece apparire inopportuno per gli altri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;L’ attuale metodo di elezione dei membri togati del CSM e l’organizzazione del voto ad opera delle correnti.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elettorato attivo e passivo coincidono, nel senso che i magistrati votano (rispettando proporzioni predeterminate tra le diverse categorie dei giudici di merito, di legittimità e dei pubblici ministeri) i colleghi che ricopriranno la carica. Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nei fatti l’elettorato passivo è governato dal dominio delle “correnti”. Quello attivo si adegua, nel senso che necessariamente sceglie tra i (pochi) candidati proposti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le correnti sono delle associazioni private - esterne ed autonome rispetto all’Associazione Nazionale Magistrati, anch’essa di diritto privato, che raccoglie oltre il 90% dei magistrati italiani - con propri statuti ed organi gestionali. Vi sono iscritti una minoranza di magistrati; queste, tuttavia, riescono ad assumere la gestione dell’ANM ed anche a determinare l’elezione dei loro aderenti al CSM predisponendo le liste dei candidati, di fatto le uniche in grado di riscuotere un sufficiente numero di consensi a causa dell’organizzazione del voto secondo i congegni più acconci in funzione del sistema elettorale.&lt;br /&gt;Non dissimilmente da un gruppo di azionisti “di riferimento” che assume il controllo di una grande società, pur disponendo di una quota ampiamente minoritaria del relativo capitale, così le correnti prendono la guida della ANM e del CSM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’accusa che oggi maggiormente mette in discussione il sistema del correntismo è quella secondo cui, oltre ad assumere il controllo dell’ANM e del CSM le correnti, proprio come i grandi “minoritari” azionisti di una s.p.a., sono capaci di fagocitare tutti o gran parte degli “utili” a discapito di un esteso “parco buoi” (la maggioranza dei magistrati non iscritti ad alcuna corrente). E’ evidente che gli “utili” sono gli incarichi direttivi, gli incarichi extra giudiziari presso svariati organismi politici (ministeri, camere parlamentari ed altro), in definitiva la possibilità di percorrere carriere privilegiate ed assumere posizioni di "potere". In tal modo il correntismo si autoalimenta rafforzandosi viepiù e dà luogo ad un sistema privo di ogni controllo esterno, visto che l’attività del CSM è coperta da una singolarissima e generale immunità che ne rende i componenti non perseguibili per gli illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, il che suona come un riconoscimento normativo della impossibilità di svolgerle senza incappare in guai giudiziari: la “zona franca” configurata dall’art. 32 bis della l. n. 195 del 1958 non trova spiegazione logica diversa da questa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A queste accuse si replica allegando le ragioni ideali alla base dell’appartenenza a questa o a quella corrente. Ragioni ideali tutte degnissime.&lt;br /&gt;Ma le degenerazioni, supposte o reali che esse siano, devono essere tenute in conto ed evitate, per quanto possibile, da un adeguato sistema di norme. Contro le quali si schierano con maggiore veemenza, com’è comprensibile, proprio coloro che del correntismo hanno praticato tutti i percorsi, anche i più disdicevoli, avvantaggiandosi personalmente del passaggio, spesso anche ripetuto, dall’ANM al CSM al ministero della giustizia, magari giovandosi di una “meritata” promozione ad un incarico direttivo senza soluzione di continuità rispetto al mandato di consigliere superiore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Alcune considerazioni sul rapporto tra la natura elettiva del CSM ed il suo ruolo nel quadro costituzionale.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La natura elettiva del CSM ha senz’altro contribuito all’affermazione di un ruolo (anche) “politico”. Alcuni ritengono che l'elezione del CSM da parte dei magistrati sia stato voluto dal Costituente solo in funzione dell'autonomia dell'ordine giudiziario, non per conferire alla magistratura una "rappresentatività" da spendere diversamente; sicché la sottolineatura di questa "politicità" del CSM costituirebbe solo un effetto indiretto e non voluto dalla Costituzione che diversamente non ne avrebbe assegnato la presidenza al Capo dello Stato.&lt;br /&gt;Come già ricordato, essa si esprime principalmente attraverso le “pratiche a tutela”, i pareri sui disegni di legge, gli interventi morali a sostegno dell’indipendenza della magistratura da altri poteri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le pratiche a tutela&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consistono in prese di posizione ufficiali con le quali il CSM afferma o nega che, in relazione ad una determinata vicenda coinvolgente uno o più magistrati, vi sia stata una lesione della autonomia e della indipendenza della giurisdizione.&lt;br /&gt;Come accennato, i risvolti pratici di queste deliberazioni si colgono sul piano morale, nel senso che esse fanno avvertire al magistrato la vicinanza dell’organo di autogoverno e suonano come un “monito” verso i soggetti (politici, di solito) che hanno dato esempio di scarso rispetto verso la giurisdizione.&lt;br /&gt;Si tratta di una funzione non prevista dalla legge ma istituzionalizzata dallo stesso CSM attraverso suoi regolamenti interni.&lt;br /&gt;Il senso politico di tale prassi è d’immediata percezione e crea frizioni con altri compiti istituzionali che il CSM pure è chiamato a svolgere, essendo anche il “giudice” degli illeciti disciplinari. E’ a tutti evidente che se in una determinata vicenda il CSM ha adottato una delibera “a tutela” è ben difficile che, giudicando la stessa vicenda quale giudice disciplinare, assuma in seguito una posizione diversa. E’ quindi verosimile che con questi atteggiamenti il CSM interferisca sull’esercizio dell’azione disciplinare influenzando i due titolari impersonati dal Procuratore generale della Cassazione (che del CSM è componente di diritto) ed il Ministro della Giustizia.&lt;br /&gt;Questo tipo di interventi, in definitiva, parrebbero più appropriati se attuati dall’associazione privata (l’ANM) che riunisce la quasi totalità dei magistrati italiani, piuttosto che da un organo istituzionale presieduto dal Capo dello Stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;I pareri non richiesti&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche questa attività si è spesso rivelata fonte di conflitti con la politica che in&lt;br /&gt;essa vede uno sconfinamento del CSM nelle prerogative del Parlamento. Il Capo dello Stato, che presiede il CSM, non ha fatto mancare, anche in tempi recenti, il suo richiamo ad un &lt;em&gt;self restraint&lt;/em&gt; dell’organo di autogoverno della magistratura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;I compiti propriamente amministrativi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Riguardano le assunzioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati.&lt;br /&gt;Quanto alle prime, esse sono disciplinate mediante un concorso pubblico sotto il governo di una commissione esaminatrice estratta a sorte da una rosa di magistrati (in prevalenza), professori universitari ed avvocati. La reale selezione dei candidati avviene mediante le prove scritte, caratterizzate dall’anonimato, visto che il numero degli ammessi alle prove orali è solitamente molto vicino a quello complessivo dei posti a concorso. Sorte ed anonimato, quindi, sono alla base del metodo di accesso alla magistratura, così privilegiando la diversificazione sociale e culturale dei vincitori attraverso una scrematura che guarda esclusvamente alla preparazione tecnico-giuridica dei candidati.&lt;br /&gt;I trasferimenti sono regolamentati secondo criteri pressoché automatici prestabiliti dalle circolari (l’anzianità di servizio, prevale sugli altri).&lt;br /&gt;Le “promozioni” e le “assegnazioni”.&lt;br /&gt;Il concetto di promozione deve essere inteso in senso piuttosto elastico, se riferito ad un magistrato. Questo perché i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni svolte (art. 107 Cost.). La legge in vigore ha delineato la promozione alla stregua di una periodica valutazione di professionalità alla quale il magistrato è sottoposto ogni quattro anni e si basa sull’esame della quantità e qualità del servizio prestato.&lt;br /&gt;Le “assegnazioni”, invece, richiamano la gestione degli incarichi apicali degli uffici giudiziari, vale a dire la nomina dei presidenti dei tribunali e delle corti, dei relativi presidenti di sezione, dei procuratori e dei procuratori aggiunti presso quegli stessi uffici.&lt;br /&gt;E’ il campo nel quale maggiore è la discrezionalità lasciata dalla legge al CSM che ormai la esercita non più vincolato dal criterio dell’anzianità di servizio del magistrato. In questa materia non si realizza alcuna “esternalizzazione” (outsourcing) della selezione tecnica dei candidati, come invece accade con il concorso per le assunzioni dei magistrati. E’ questo il settore che maggiormente favorisce il proselitismo delle correnti e se ciò accade lo si deve anche e soprattutto all'ambizione personale dei magistrati che, immemori del monito lanciato dall’art. 107 Cost. (“&lt;em&gt;I magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni&lt;/em&gt;”), non disdegnano di percorrere la carriera a tappe forzate, scavalcando i concorrenti, senza troppi scrupoli. La qual cosa smentisce chi ha ipotizzato una diversità genetica dei magistrati rispetto a tutti gli altri: non si distinguono per particolari virtù.&lt;br /&gt;E’ qui, dunque, che si alimenta il correntismo inteso come fenomeno clientelare. Se si vogliono contenerne i danni è principalmente questo, allora, il fattore sul quale agire.&lt;br /&gt;Lo si può fare in due modi: o “esternalizzando” la selezione dei dirigenti sulla falsariga di quanto già avviene per il concorso di accesso in magistratura, oppure affidando, almeno in parte, alla sorte la conformazione del “selezionatore”, facendo in modo che esso non sia diretta espressione delle correnti. L’intervento &lt;em&gt;tranchante&lt;/em&gt; della politica sarebbe evitabile solo a fronte di una autodisciplina “etica” dell’ANM che determini, nell’interesse, di tutti, magistrati e cittadini, la netta separazione dei compiti dell’associazione da quelli, propriamente istituzionali, spettanti al CSM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il CSM è un giudice speciale, per giunta elettivo&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spettano al CSM “i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” (art. 105 Cost.).&lt;br /&gt;In questo campo l'ostentata rivendicazione dell’elettività del CSM, come pretesa di scegliere un giudice culturalmente affine al giudicabile, è paradossalmente in conflitto con la demonizzazione dei giudici elettivi, tema che pure è una bandiera dell’ANM.&lt;br /&gt;Ma a ben vedere la Costituzione non ha affatto imposto che il CSM adotti “i provvedimenti disciplinari” nella forma della "sentenza" e nella veste di “giudice”, ben potendo il dettato costituzionale - senza necessità di revisione - attuarsi lasciando intatto il potere sanzionatorio al Consiglio, ma non nella forma giurisdizionale, bensì in quella amministrativa. Questo eviterebbe, prima di ogni altra cosa, la sopravvivenza di un arcaico “giudice speciale” – ereditato dalla tradizione pre-repubblicana - contro il divieto di istituirne posto dall’art. 102 Cost.. In secondo luogo sarebbero fugate tutte le perplessità suscitate da un “giudice elettivo”, l’unico operante nell’ordinamento, a dispetto della estrazione professionale di tutte le altre autorità giudiziarie. Infine sparirebbe l’agghiacciante figura di un giudice immune da conseguenze per ogni tipo di illecito commesso nell’esercizio della giurisdizione.&lt;br /&gt;I provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo, al pari di tutti gli altri adottati dal Consiglio, diverrebbero, in tal caso, impugnabili davanti alla giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), l’unica che ha dato concreta prova, negli anni, di effettiva indipendenza nei riguardi del CSM, dato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice “a quo” (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).&lt;br /&gt;A tanto può aggiungersi la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l'azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare anche contro quel "supremo" collegio.&lt;br /&gt;Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.&lt;br /&gt;Una soluzione più radicale, che trasferisse la giurisdizione al di fuori del CSM ma lasciandola ai magistrati, sarebbe la via preferibile per gli argomenti già espressi in questo articolo http://toghe.blogspot.com/2008/05/e-irrinunciabile-che-la-materia.html. Ma risulterebbe necessaria una modifica della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Traiamo alcune (provvisorie) conclusioni&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’elezione del CSM secondo l’attuale schema ne favorisce l’autorevolezza “politica” in quanto esso appare espressione dell’intera magistratura. Ciò ha consentito l’auto-assunzione di compiti che, sebbene non espressamente previsti dalla Costituzione, permettono al CSM di porsi come interlocutore rispetto ad altri poteri costituzionali, ma anche di creare più d’un imbarazzo al Capo dello Stato che lo presiede.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo stesso sistema ha favorito il fenomeno deleterio del correntismo , che premia solo una minoritaria percentuale dei magistrati a scapito della &lt;em&gt;sparuta maggioranza&lt;/em&gt; di essi. Ha altresì determinato una dannosa compenetrazione tra il libero associazionismo e l’istituzione, così privando la gestione del potere organizzativo della magistratura di ogni controllo critico e democratico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E mette in dubbio persino il trasparente esercizio della giurisdizione nella materia disciplinare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se non si attua una marcata separatezza tra l’ANM ed il CSM, impedendo i passaggi dalla prima al secondo e viceversa, la politica avrà buon gioco nell’introdurre correttivi del sistema elettorale del CSM, esibendo a motivo le innegabili degenerazioni del correntismo, ma forse avendo di mira il vero obiettivo di indebolire la forza “politica” dell’organo di autogoverno della magistratura. Similmente, molti dei magistrati che si ergono a paladini della “rappresentatività” del CSM non difendono con sincerità l’istituzione, ma solo il prolungamento della “tirannia delle correnti”.&lt;br /&gt;In realtà nessun congegno normativo sarà in concreto capace di arginare le degenerazioni, se non sarà preceduto dal mutamento culturale richiesto all'associazione nazionale magistrati che deve essere maggiormente attenta alla tutela di quei valori fondamentali che la impegnano nei confronti della quasi totalità dei magistrati, valori messi in discussione proprio dagli anacronistici settarismi che ne stanno minando la ragion d'essere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-5000812844513690375?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/5000812844513690375/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=5000812844513690375' title='12 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5000812844513690375'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/5000812844513690375'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/07/le-correnti-alla-ricerca-di-antidoti.html' title='Le &quot;correnti&quot; alla ricerca di antidoti.'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_0_wUmx8STAo/SshnxpE38NI/AAAAAAAAAA8/nz3fvQEsixQ/s72-c/QHUCAC2AOSKCAVC5C50CAJ1ZX4ZCAQEUH45CAE4LL9SCAXB386ECA7LM0VCCAMMBUMLCA8SH9S5CA2MB4P4CAT4BI5CCAD9M90MCAYNSVZICAC5RKI5CALPP5UICAMH1BDZCATVOEH1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>12</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8087849520761405619.post-3460864269563520246</id><published>2009-07-11T00:23:00.007+02:00</published><updated>2009-07-11T14:53:19.537+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riforma della giustizia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consiglio Superiore della Magistratura'/><title type='text'>Nell'attesa della decisione sul lodo Alfano</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Subito dopo l’estate la Consulta si pronuncerà sulla spinosa questione del cd. Lodo Alfano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com’è noto due sono le fondamentali domande alle quali dovranno essere date risposte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prima, di carattere sostanziale, chiede di stabilire se l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge tolleri eccezioni così vistose come quelle che esentano alcuni di loro - anche se molto importanti – dall'assoggettamento alla giurisdizione finché dura il mandato, rinviando ad epoca successiva l’accertamento degli eventuali illeciti commessi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;La seconda questione, connessa alla prima, è se tale eccezione possa essere posta da una legge ordinaria, ovvero richieda una riforma della Costituzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene,  una volta che saranno risolti tali problemi risulterà più agevole valutare la compatibilità costituzionale di altre “eccezioni”, presenti nell'ordinamento,  che rendono alcuni cittadini “più uguali degli altri”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra queste merita di essere segnalata l’immunità - prevista da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale -  introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda  esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “&lt;em&gt;I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione&lt;/em&gt;”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. E, si badi, a differenza del lodo Alfano gli illeciti resteranno impuniti anche dopo la scadenza del mandato di consigliere del CSM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eppure il primo requisito che  - in democrazia - dovrebbe connotare un soggetto investito di funzioni pubbliche parrebbe essere proprio quello della “responsabilità”, specialmente quando non possa operare - come nel caso del CSM - neppure il congegno della cd. responsabilità politica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore eliminasse quella eccentrica immunità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In tempi di “lodi” più o meno contestati risulta imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come il lodo Alfano, ma una vera e propria impunità priva di ogni ragion d’essere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Essa - avendo a mente anche le funzioni giurisdizionali del CSM nella materia disciplinare - contrasta, per di più, con tutti i principi regolanti la responsabilità del giudice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se si demonizza l’idea dei giudici elettivi cosa pensare, allora, di un giudice e di un amministratore elettivo e per giunta irresponsabile civilmente, penalmente e disciplinarmente?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicola Saracino - magistrato&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8087849520761405619-3460864269563520246?l=toghe.blogspot.com'/&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://toghe.blogspot.com/feeds/3460864269563520246/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8087849520761405619&amp;postID=3460864269563520246' title='27 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3460864269563520246'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8087849520761405619/posts/default/3460864269563520246'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://toghe.blogspot.com/2009/07/nellattesa-della-decisione-sul-lodo.html' title='Nell&apos;attesa della decisione sul lodo Alfano'/><author><name>La Redazione</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17683857798694263431</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:extendedProperty xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' name='OpenSocialUserId' value='06710158190857972853'/></author><thr:total xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'>27</thr:total></entry></feed>