tag:blogger.com,1999:blog-19463321150442876262008-03-12T17:30:41.453+01:00D'Amico & Labbro FranciaStudio LegaleAntonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-25248085481735274922008-03-12T17:01:00.002+01:002008-03-12T17:30:41.533+01:00Nullità delle cartelle esattoriali per assenza nominativo responsabile del procedimento. Competenza del Giudice di pace ex art. 615 1° c.p.c.<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 85%;"><span style="font-style: italic;">a cura dell'avv. Antonello D'Amico</span></span><br /><span style="font-size: 85%;"></span><br /><span style="font-size: 85%;">In questi giorni la regolarità della azione esattoriale promossa dalla EQUITALIA E.TR. S.p.A. é oggetto di numerose opposizioni innanzi alla magistratura ordinaria e tributaria.</span><br /><span style="font-size: 85%;">Gran parte delle cartelle esattoriali emesse sino ad oggi sono nulle per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente"). </span><br /><span style="font-size: 85%;">La identificazione del soggetto responsabile del procedimento di riscossione ha lo scopo di assicurare la perfetta trasparenza dell'attività amministrativa, nonché la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. Aspetti questi che sono elementi essenziali del principio di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97, primo comma, della Carta Costituzionale. </span><br /><span style="font-size: 85%;">Si evidenzia che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2007, LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.</span><br /><span style="font-size: 85%;"></span><br /><span style="font-size: 85%;"></span><span style="font-size: 85%;">Il Giudice di Pace di Oria, chiamato a decidere sulla legittimità di una cartella esattoriale priva di tale indicazione, ha emesso in questi giorni sentenza capofila in materia con la quale, affermando peraltro la propria competenza ha dichiarato la nullità assoluta della cartella opposta.</span><br /><span style="font-size: 85%;"></span></div><span style="font-size: 85%;"> </span><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">----------------------------------</span><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">REPUBBLICA ITALIANA</span><br /><span style="font-size:85%;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </span><br /><span style="font-size:85%;"><br />Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. Michele Mangia<br />ha emesso la seguente</span><br /><span style="font-size:85%;"><br />S E N T E N Z A</span><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">nella causa iscritta al N. 50/08 R.G. affari civili vertente tra:</span><br /></div><br /><span style="font-size:85%;">XXXXXXXX - c.f. XXXXXXXX - residente in Oria rappresentata e difesa dall'avv. Antonello D'Amico per procura a margine della citazione,</span><br /><div style="text-align: right;"><span style="font-size:85%;">Opponente</span><br /></div><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">CONTRO</span><br /></div><br /><span style="font-size:85%;">1) COMUNE DI MESAGNE rappresentata e difesa dall'avv. Anna Luisa Valente per delega 14.2.08 versata in atti.</span><br /><div style="text-align: right;"><span style="font-size:85%;">Opposto</span><br /></div><br /><span style="font-size:85%;">2) EQUITALIA E.TR. S.P.A. corrente in Brindisi via congregazione in persona dell'avv. Vittorio Russo Frattasi per procura per notar Giglio dell'172/06 n. 25179 Rep.</span><br /><div style="text-align: right;"><span style="font-size:85%;">Opposto </span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p,c. avverso la cartella esattoriale n, XXXXXXXXXXX notificata il 20.8.07,</span><br /><span style="font-size:85%;">All'udienza del 18.2.08 tutte le costituite parti concludevano riportandosi a quanto richiesto nei rispettivi atti qui depositati.</span><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</span><br /></div><span style="font-size:85%;">Con atto di citazione regolarmente notificato l'intestata XXXXXXXX qui convocava la ed il Comune di Mesagne roponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intestata cartella esattoriale, con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 446,66 oltre le spese, per una "infrazione al codice della strada", secondo quanto le era dato di rilevare dal "dettaglio degli addebiti" di cui alla detta cartella. La ricorrente eccepiva nei confronti del Comune di Mesagne che "non è dato di conoscere "aliunde" gli estremi del titolo quale riportato, in modo poco comprensibile, nel dettaglio degli addebiti" dell'opposta cartella e "come sia stato avviato e conseguentemente (siasi) concluso il relativo procedimento amministrativo" mentre nei confronti della Equitalia ETR eccepiva la illegittimità dell'opposta cartella esattoriale chiedendone la nullità o inefficacia con ristoro delle spese giudiziali.</span><br /><span style="font-size:85%;">Nell'udienza di prima comparizione si costituivano il Comune di Mesagne che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale di questo giudice rilevando, nel merito, l'infondatezza dell'avverso dedotto e depositando la documentazione relativa al titolo esecutivo posto alla base della cartella opposta; nonché la società concessionaria la quale, evidenziando la regolarità del proprio operato, chiedeva, per quel che le concerneva, l'estromissione dal presente giudizio volgendosi le doglianze dell'opponente alla sussistenza o, comunque, alla validità del titolo esecutivo fondante l'opposta cartella. Per cui la causa non bisognevole di attività istruttoria all'udienza del 18.2.08, recepite le conclusioni delle costituite parti veniva riservata per la decisione concessi giorni 10 per il deposito di note.</span><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">MOTIVI DELLA DECISIONE</span><br /></div><span style="font-size:85%;">Va, preliminarmente, ritenuta infondata l'eccezione d'incompetenza "ratione territori" di questa giustizia sollevata dalla difesa del convenuto Comune. Deve, infatti, il giudicante rifarsi alla estese motivazioni della sentenza di quest'Ufficio n. 142/04 del 21/28 giugno 2004 nella causa tra Carbone Vincenzo ed il qui convenuto Comune di Mesagne, per ribadire che, qualora l'opponente, in</span> <span style="font-size:85%;">alternativa 'al procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ritenga di contestare, tra l'altro, la valenza del titolo esecutivo posto a fondamento attivando, come nella fattispecie, la citazione in opposizione all'esecuzione incolta ex art. 615 c.p.c. e quindi, in rispetto delle norme processual-civilistiche, giusta il 1° comma, radicare ex art. 27 c.p.c. ivi espressamente la </span><span style="font-size:85%;">causa il "giudice del luogo della prevista esecuzione coincidente nel luogo in cui il precetto stesso è notificato" (Cass. 6135/93 - 1229/92).<br />Ritenuta pertanto la competenza "ratione territori" di questo Ufficio va ulteriormente precisato che, differentemente da quanto disposto dall'art. 617 c.p.c. nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione all'esecuzione di cui al primo comma dell'art. 615 c.p.c, - qui attivata avverso il precetto quale è a ritenersi la cartella esattoriale notificata - da proporsi con citazione davanti al giudice competente ex art. 27 c.p.c., non prevede nei richiamati comma ed articolo termine alcuno, a partire dalla data della notifica, di decadenza per la proposizione della domanda non essendo nell'opposizione all'esecuzione operanti le preclusioni di cui agli artt, 530 e 569 che hanno valore solo néll'opposizione agli atti esecutivi. Nell'atto di citazione la opponente XXXXX solleva eccezioni, rilievi e doglianze sia nei confronti della Prefettura di Brindisi sia nei confronti della società concessionaria, queste ultime in parte, meglio motivate nelle note conclusive relativamente alla carenza "di indicazione nella cartella esattoriale opposta del nominativo del responsabile del procedimento in dispregio dell'art. 7 comma 2 lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n. 212": questione questa che si ritiene dover considerare e vagliare preliminarmente alle altre attinenti al titolo esecutivo riguardanti pertanto l'operato dell'opposto Comune dacché riguardanti le prime la regolarità formale quanto sostanziale della cartella di pagamento emessa dall'ente concessionario e, se fondate, all'evidenza assorbenti quelle relative al titolo esecutivo postone a suo fondamento.</span><br /><br /><span style="font-size:85%;">Particolare attenzione, pertanto merita la doglianza relativa alla mancanza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento dacché dal contesto della cartella esattoriale all'esame alcuna indicazione nominativa del soggetto responsabile del procedimento e/o di quello dell'introduzione dei</span> <span style="font-size:85%;">dati ex arttr. 3 e 13 della Legge 39/93 è dato di rilevare.</span><br /><span style="font-size:85%;">Su tale eccezione, in ordine alla quale la difesa della società concessionaria rappresenta come la </span><span style="font-size:85%;">cartella esattoriale, quale quella all'esame, siccome disposto dall'art. 25 DPR 602/73, è conforme </span><span style="font-size:85%;">al modello ministeriale approvato con D.M. del 28.6.1999 citando a tal proposito giurisprudenza </span><span style="font-size:85%;">delle Comm. Trib. Di Milano n. 397/O1, 330 e 255/02 negando qualsiasi inerente obbligo incombente sull'Agente di riscossione, va osservato che di recente la Corte Costituzionale, chiamata a decidere dell'eccezione d'incostituzionalità sollevata dalla Comm. Trib. regionale di Venezia in ordine all'art. 7 comma 2 lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n. 212 titolata "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" nella parte in cui detta norma prevede che "gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare" - fra l'altro - il responsabile del procedimento", ha, detta norma e della suindicati parte, dichiarato la piena aderenza al dettato costituzionale ed in particolare agli artt. 3 primo comma e 97 della Carta.</span><br /><span style="font-size:85%;">Infatti nel contesto dell'ordinanza n. 377 emessa in data 5/11 rbvembre 2007 redatta dal Giudice Costituzionale Sabino Cassese, il Giudice delle Leggi così motivava in proposito la propria decisione: "l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e a garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97 primo comma Cost."; a tal proposito richiamando anche l'art. 1 comma 1 della legge 241 del 1990 come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa". Legge, quella 241/90, di cui la stessa Corte aveva, in precedenza, già ritenuto l'applicabilità ai procedimenti tributari in ordine all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento.</span><br /><span style="font-size:85%;">Da siffatta ed esaustiva interpretazione normativa,proveniente dà tale supremo consesso, non ritiene il giudicante potersi e doversi discostare. Per cui, verificata, siccome detto, nel contesto dell'opposta cartella esattoriale la carenza dell'indicazione sia del responsabile del procedimento e, comunque ed anche, qualora con questi non coincidente, del responsabile dell'introduzione dei dati - attività </span><span style="font-size:85%;">quest'ultima rimarchevole per una più chiara lettura "dettaglio degli addebiti" facente parte integrante ed essenziale della cartella stessa - e ritenuta altresì tale carenza incidente sul diritto di difesa del contribuente dacché posta in favore di questi dalla richiamata norma impositiva, in accoglimento in parte qua del ricorso dichiara la nullità della cartella esattoriale qui opposta. Dichiara compensate le spese giudízíalí tra tutte le parti in causa data, in specie nei confronti della società concessionaria convenuta, la novità della questione posta a fondamento delle presente decisione siccome recentemente delibata dalla Corte V Costituzionale.</span><br /><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">P.Q.M.</span><br /></div><span style="font-size:85%;">il Giudice di Pace di Oria definendo la presente controversia tra XXXXXXXX avverso il Comune di Mesagne e la s.p.a. Equitalìa E.TR. ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesae reietta così decide:</span><br /><span style="font-size:85%;">Per quanto in motivazione annulla la cartella esattoriale n. XXXXXXXXX notificata il 20.08.07.</span><br /><span style="font-size:85%;">Compensa tra tutte le parti in causa le spese giudiziali.</span><br /><span style="font-size:85%;">Sentenza esecutiva "ex lege"</span><br /><span style="font-size:85%;">Oria, 28 febbraio 2008</span><br /></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-9344233001132801882008-02-18T12:36:00.003+01:002008-02-18T12:39:52.001+01:00Cartelle esattoriali nulle senza responsabile. La mancata indicazione nel procedimento rende illegittimo l’atto.<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;">L’ordinanza della Corte costituzionale n°377 del 9/11/2007 ha stabilito che è illegittima la cartella di pagamento priva del responsabile del procedimento.</span><br /><span style="font-style: italic;">Infatti l’indicazione del responsabile del procedimento costituisce un requisito fondamentale della cartella esattoriale e sancisce “finalmente” la trasparenza dell’attività amministrativa dello stato nei confronti del cittadino cui viene assicurato nel diritto e alla garanzia della difesa.</span><br /><span style="font-style: italic;">Questi paletti rappresentano certamente un segnale di cambiamento a cui la pubblica amministrazione si deve attenere secondo quanto stabilito dall’art. 97, primo comma della Costituzione.</span><br /><span style="font-style: italic;">Emerge però una nota stonata, la Commissione tributaria della regione Venezia, rimettendo la questione alla Corte, dichiarava: "E' importante che la Corte, al fine di salvaguardare il corretto funzionamento dell'amministrazione, ha chiarito l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n.212) al fine della riscossione, ribadendo quanto previsto dallo stesso statuto dall'art. 7: l'obbligo di indicazione del responsabile ai concessionari".</span><br /><span style="font-style: italic;">D’altra parte la soluzione non poteva essere diversa poichè è sufficiente osservare le disposizioni contenute nel capo I della legge 7 agosto 1990 n.241, in cui sono indicati i principi generali in materia di procedimento amministrativo a cui anche lo Statuto dei diritti del contribuente si ispira.</span><br /><span style="font-style: italic;">In tali disposizioni si chiarisce come, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità siano parificati alle amministrazioni pubbliche. Tra questi soggetti è compreso, ovviamente, anche il concessionario del servizio nazionale di riscossione (Equitalia Spa) ed i suoi agenti territoriali. Si veda il comma 1 dell’articolo 1 della detta legge: "Tali principi riguardano le modalità di svolgimento delle attività amministrative che devono necessariamente perseguire" </span><br /><br /><br /><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">Corte costituzionale – ordinanza 5 – 9 novembre 2007, n. 377 Presidente Bile – Redattore Cassese</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">Ritenuto</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />che la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) (erroneamente indicata, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, con il n. 112), nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» – fra l’altro – il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione; che la questione è insorta nel giudizio d’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso di Giuseppe F. avverso la cartella di pagamento (notificata l’8 maggio 2003) relativa all’iscrizione a ruolo dell’Ici dovuta al Comune di Chiampo;<br /><br />che, ad avviso della Commissione regionale remittente, la questione di costituzionalità è rilevante ai fini del decidere, dal momento che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, essa «dovrebbe accogliere l’appello, con assorbimento di ogni altra censura»; che, osserva il remittente, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l’intero statuto dei diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò spiega «come mai siano stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell’amministrazione finanziaria in senso stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»;<br /><br />che, tuttavia, prosegue il remittente, disposizioni come quella censurata «si attagliano bene all’attività procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario, l’attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento (tali attività, invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)»;<br /><br />che, secondo il remittente, l’attività dei concessionari può dar luogo, tutt’al più, a «procedimenti di massa», «caratterizzati in modo pressoché assoluto dall’elemento tecnico organizzativo e dall’uniformità delle operazioni», trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall’Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale»;<br /><br />che, pertanto, conclude il remittente, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono «fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l’avvertenza che si possono chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa»; ragion per cui l’art. 7, comma 2, lettera a), ultima parte, contrasta, per un verso, con l’art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all’amministrazione finanziaria e quelle, invece, di competenza del concessionario e, per altro verso, «con l’art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce sviluppo, laddove sancisce che l’attività della pubblica amministrazione è ispirata al principio [recte: ai principi] di efficienza, economicità ed efficacia»;<br /><br />che si è costituita, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura generale dello Stato, eccependo che la questione sollevata sarebbe inammissibile per difetto assoluto di rilevanza;<br /><br />che, secondo l’Avvocatura, l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma raggiungerebbe l’effetto contrario a quello indicato dal giudice a quo (l’accoglimento dell’appello), giacché, facendo venir meno l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento, comporterebbe che la mancanza o l’insufficienza di tale indicazione non sarebbe più oggetto di «un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità» della cartella di pagamento.<br /><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">Considerato</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimità o meno della cartella di pagamento, in quanto – secondo uno dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente – essa non conterrebbe l’indicazione, obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del procedimento che mette capo all’esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo all’esattore, che si svolge presso l’amministrazione finanziaria);<br /><br />che – a prescindere dalla circostanza che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità del censurato art. 7 della legge n. 212 del 2000 comporterebbe il rigetto e non, come sostiene il remittente, l’accoglimento del motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l’obbligo di indicare, nella cartella di pagamento, il responsabile del procedimento) – la questione è manifestamente infondata;<br /><br />che, infatti, ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità; che l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale;<br /><br />che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»);<br /><br />che, del resto, fin da epoca precedente l’entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l’applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all’obbligo di motivazione della cartella di pagamento). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br /><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">PQM</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe. </span><br /></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-9951920972536328642008-01-26T18:00:00.001+01:002008-01-26T18:02:28.203+01:00Art.158 c.d.s. - passo carrabile<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">REPUBBLICA ITALIANA</span><br /><span style="font-size:85%;">UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</span><br /><span style="font-size:85%;">DI MARTINA FRANCA</span><br /><span style="font-size:85%;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />Il Giudice di Pace R. di Martina Franca, Dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">SENTENZA</span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Nella causa civile iscritta al n. 508/07 del R.G. degli Affari Contenziosi dell’anno 2007 relativa ad </span><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA</span><br /></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">TRA</span><br /></div><span style="font-size:85%;">XXXX, nata a Martina Franca xxxxx, in proprio opponente<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">Contro</span><br /></div><span style="font-size:85%;">COMUNE DI MARTINA FRANCA in persona L.R.P.T opposto<br /><br />Conclusioni per 1'opponente:<br />1) disporre l'annullamento del verbale di accertamento n. 64601 oggetto della presente contestazione per assoluta mancanza di colpa da parte della ricorrente nella violazione amministrativa accertata.<br />Conclusioni per il Comune opposto:<br />“.. sussistenza della violazione.”<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</span><br /></div><span style="font-size:85%;">Con atto depositato il 30.04.2007 l’opponente impugnava il verbale di contestazione in data 26.11.2006, redatto alle ore 19,20, notificato dal Comune di Martina Franca in data 04.03.2007, poiché l’autovettura targata xxxxxxxxin Martina Franca Via Arco Casavola n. 34 violava l’art. 158 del CDS, sostando “... davanti al passo carrabile n. 547 civico 34 ”.<br />Nel verbale, in corrispondenza del “trasgressore dichiara” é precisato dall’accertatore:” assente.”<br />Sosteneva la ricorrente nella commissione della violazione come causa giustificativa l’ assoluta mancanza dell’elemento psicologico della colpa ex art. 3 comma 1 della legge nr. 689/81.<br />NEL MERITO, sosteneva la INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER RICORRENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI.<br />Fissata la comparizione delle parti con decreto in data 07.05.2007, il Comune opposto depositava in cancelleria in data 11.06.2007 la nota del 04.06.2007 prot. n. 3069 con la quale controdeduceva quanto sostenuto dalla ricorrente, confermando la sussistenza della violazione per come accertata e contestata.<br />All’udienza del 21.09.2007 compariva il difensore dell’opponente giusta delega depositata insieme a tre rilievi fotografici, riportandosi al ricorso e chiedendo l’annullamento del verbale o in subordine l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze dedotte nel ricorso.<br />Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa, vista la documentazione acquisita, era decisa all’udienza del 12.10.2007, con lettura del dispositivo della sentenza e con riserva di motivazione.<br />MOTIVI DELLA DECISIONE<br />In via preliminare, si rileva l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui impone il deposito di una cauzione, comma non ancora eliminato dal vigente CDS.<br />L’opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.<br />Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, qualora una violazione a una norma del Codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore.<br />L’articolo 384 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, senza carattere di esaustività, individua i casi di impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione, la cui indicazione, nel verbale di accertamento, ne implica di per sè l’affermazione “ex lege” , come avvenuto nel caso di specie.<br />A tal riguardo la Corte di Cassazione ha precisato il principio: “ Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non e' necessario in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verita' sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento; cio' non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente. “ ( Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988).<br />La ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, l’INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER RICORRENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI.<br />Prescrive il comma nr. 1 dell’art. 383 del DPR 16.12.1992 nr.495 in merito alla contestazione ed al Verbale di accertamento:<br />“ 1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.<br />Orbene, il comma 2 dell’art. 158 sul “ Divieto di fermata e di sosta dei veicoli” prevede:<br />“ 2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:<br />a) allo sbocco dei passi carrabili;...”<br />Nelle ipotesi suddette l’articolo 159 del CDS sulla “Rimozione e blocco dei veicoli.” prevede:<br />“ 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:<br />a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;<br />b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;<br />c)...<br />3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.<br />4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al co.1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.<br />5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.<br />5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali .<br />Dal combinato disposto delle suddette norme si ricava il principio che nell’ipotesi della violazione contestata nel caso di specie all’opponente era necessario, e non facoltativo, enunciare il motivo per cui non si è proceduto alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo ai sensi dell’art. 159 del CDS oppure, previo spostamento al ” blocco del veicolo”, comportando detta omissione sotto questo aspetto annullamento del verbale.<br />E detto motivo sarebbe stato individuato nell’impossibilità di accedere in zona con il carro-attrezzi, costituendo così detta circostanza la impossibilità oggettiva del diritto dell’opponente alla tutela dell’uso del suo accesso carrabile.<br />Relativamente all’eccepita INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER RICORRENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI si osserva quanto in seguito dedotto.<br />L’opponente ha invocato l’esimente di cui all’art. 3 della legge nr. 689/1981.<br />Orbene, recita il suddetto articolo sull’elemento soggettivo:<br />“ Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.<br />Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”<br />Aggiunge l’articolo 4 sulle cause di esclusione della responsabilità.<br />“ Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.<br />Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, ecc.”<br />Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate può considerarsi attendibile l’affermata convinzione dell’opponente, che da anni ha spesso parcheggiato la propria autovettura davanti al passo carrabile della propria abitazione, onde evitare l’utilizzo a sosta dello stesso accesso da parte di terzi, che spesso hanno bloccato l’uscita e la disponibilità dell’autovettura ( si legge nel ricorso…è stata costretta a telefonare a parenti ed amici per urgenti esigenze di utilizzare un’autovettura), senza essere sanzionata dalla P.M.<br />E’ possibile che quest’ultima, più volte sollecitata dalle richieste dell’opponente di far sgomberare il suo passo carrabile per poter uscire dalla propria autorimessa, sia rimasta nell’impossibilità di aderire a dette pressanti richieste, non potendo servirsi degli appositi veicoli attrezzati per la rimozione coattiva, tenuto conto della difficoltà di accesso a detta zona attraverso viuzze strette ed arcuate ( infatti è detta “Via Arco Casavola”, per la presenza di attraversamento stradale sotto manufatti abitativi, come risulta da una delle foto allegate).<br />Pertanto, forse è più opportuno che sia consentito al titolare del passo carrabile, pagando una maggiorazione di canone, di occuparlo con la propria autovettura, impedendo così ad altri utenti di utilizzarlo illegittimamente, evitando richieste urgenti rivolte alla P.M. con aggravi di tempi e risorse, sottratti senz’altro alle numerose incombenze di cui è onerato un Ufficio di P.M.<br />Detta deroga sarebbe possibile con un’ordinanza sindacale in deroga all’efficacia erga omnes del divieto di parcheggiare davanti ai passi carrabili, rilasciando ai titolari di passo carrabile un contrassegno, tipo quello assegnato ai portatori di Handicap. Si otterrebbe da un lato la possibilità di disporre di ulteriori stalli di parcheggio nelle città, considerata la penuria di spazi per la sosta, evitando che i passi carrabili (nel caso in cui non impediscono il traffico pedonale o altre esigenze di passaggio pubblico), possano rimanere inutilizzati, e lasciati alla tentazione di altri automobilisti di occuparli in violazione al CDS.<br />La condotta dell’opponente, per le motivazioni espresse nel ricorso, se non può essere pienamente condivisibile, può anche essere giustificabile in base al combinato disposto delle due norme 3 e 4 sopra riportate della legge 689/81.<br />A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che:<br />“ Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1991), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purchè tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza. (Cass. civ., Sez. I, 12/05/2006, n.11012).<br />A detta statuizione la stessa Corte ha aggiunto:<br />“ In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale. La responsabilità dell'autore dell'illecito è altresì esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della citata legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione; in tale ipotesi, peraltro, l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca. Cass. civ., Sez. I, 24/03/2004, n.5877).”<br />Per le suesposte ragioni e per l’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81, il ricorso eccezionalmente merita accoglimento con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo dipendenti.<br />Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese,<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">P.Q.M.</span><br /></div><span style="font-size:85%;">il Giudice di Pace r. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato il giorno 30.04.2007 da C. Irene, così decide:<br />1) accoglie il ricorso, depositato in data 30.04.2007 avverso il verbale di contestazione redatto dai VV.UU di Martina Franca nr. 664601/1901 in data 03.04.2007;<br />2) di conseguenza annulla il verbale impugnato;<br />3) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi.<br />Così deciso a Martina Franca il giorno 12 ottobre 2007.<br />Il Giudice di pace r.<br />( M. Giacovelli)</span></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-32000245534979043512008-01-23T11:49:00.000+01:002008-01-23T11:56:31.376+01:00Ingiunzioni di pagamento emesse dalle agenzie di riscossione e/o direttamente dalle amministrazioni comunali.<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;">a cura dell'avv. Antonello D'Amico</span><br /><br />L'art. 52 del D.lvo 446/97 ha attribuito ai Comuni ed alle Province la possibilità di disciplinare tramite regolamento le proprie entrate aprendo la strada, negli ultimi anni, alla concessione ad agenzie esterne - a capitale misto o totalmente pubblico - del potere di riscuotere tutti i tributi dell'Ente, tra cui sono state fatte rientrare - illegittimamente - anche sanzioni irrogate per violazioni del Nuovo Codice della Strada rimaste insolute.<br /><br />In tal modo, i Comuni hanno consentito alle suddette società di servirsi della procedura regolata dal R.D. 639/1910 in aperto contrasto, sia con gli artt. 194 e 206 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n. 285, che con il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali sanciscono una chiara riserva di competenza.<br /><br />Nonostante la Suprema Corte abbia più volte ristabilito la inderogabilità del procedimento di riscossione per ruolo esattoriale in ambito di sanzioni amministrative (Cass. Sez. Un., 10.10.2002, n. 14472) e chiarito l'errore interpretativo consistente nel ricondurre le sanzioni amministrative nel novero dei tributi locali (Consiglio Stato , sez. V, 25 luglio 2006, n. 4635), se alcuni Comuni della provincia di Brindisi hanno affidato la riscossione delle sanzioni irrogate per violazione al C.d.S. a tali agenzie esterne (Comune di Brindisi tramite la Gestor), altri addirittura hanno proceduto - e procedono - ad emettere direttamente essi stessi tali “ingiunzioni di pagamento” avvalendosi della procedura regolata dal RD. 639/1910.<br />Il Comune di Francavilla Fontana - ad esempio - da un paio di anni emette “ingiunzioni di pagamento” relative a sanzioni per violazioni al C.d.S. in punto di prescrizione, seguito in tempi più recenti dal Comune di Villa Castelli.<br />L’operato di queste amministrazioni, viola il principio di specialità in materia di riscossione di multe non pagate, disciplinato dall'art. 27 L. 689/81, disposizione “non abrogata da successive norme di legge” in forza della quale “la riscossione è prevista inequivocabilmente tramite ruolo“, senza possibilità di deroghe, soprattutto ad opera di fonti secondarie. L’utilizzo di questo strumento di riscossione viola, inoltre, il principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto si traduce in un ingiustificato aggravio di spese per il cittadino, costretto a pagare onerosi costi aggiuntivi, in contrasto anche con l'art. 52 comma 5 lett. c) del sopra richiamato D.Lvo. 446/97.<br /><br />Il Giudice di Pace di Oria, chiamato a decidere sulla legittimità di tali “ingiunzioni di pagamento” tramite opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., ha emesso nel febbraio scorso sentenza capofila in materia con la quale, affermando la propria competenza ha dichiarato la nullità assoluta di questi atti e condannando le amministrazioni Comunali al pagamento delle spese.<br /><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">--------------------------</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">Sentenza n. 126/07</span><br /><span style="font-size:85%;">REPUBBLICA ITALIANA</span><br /><span style="font-size:85%;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span><br /><span style="font-size:85%;">Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria<br />dr. Michele Mangia ha emesso la seguente</span><br /><span style="font-size:85%;">SENTENZA</span><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">nella causa iscritta al N. 36/07 R.G. affari civili vertente tra:</span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />XXXXXXXXXX - c.f. XX XX XXXX XXXX - residente in Oria rappresentato e difeso dall'avv. Antonello D'Amico per procura a margine della citazione.<br /></span><div style="text-align: right;"><span style="font-size:85%;">Opponente</span><br /></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">CONTRO</span><br /></div><span style="font-size:85%;">COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA<br /></span><div style="text-align: right;"><span style="font-size:85%;">Opposto </span><br /></div><span style="font-size:85%;"><br />Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso "ingiunzione di pagamento" n. 1343 emessa in data 24.8.06 dal Comando di Polizia Municipale delComune di Francavilla Fontana e notificata il 13.10.06.<br />All'udienza del 15.2.07 il ricorrente concludeva riportandosi a quanto richiesto in citazione.<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</span><br /></div><span style="font-size:85%;">Con atto di citazione regolarmente notificato l'intestato XXXX XXXX qui convocava il Comune di Francavilla Fontana in persona del Sindaco p.t. proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una "ingiunzione di pagamento" a lui notificata il 13.10.06, con la quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 236,03 spese comprese, per una "infrazione al codice della strada" già contestata col s.p.v. n. 904 PH del 19.2.2002 all'opponente: il quale, eccependo l'abnormità o quanto meno l'irritualità del provvedimento qui opposto, ne chiedeva la dichiarazione di nullità con vittoria delle spese giudiziali.<br />All'udienza di prima comparizione e contumace l'opposto Comune, la causa, rinviata ad udienze successive, in quella del 15.2.07, non abbisognando di istruttoria veniva riservata per la decisione.<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">MOTIVI DELLA DECISIONE</span><br /></div><span style="font-size:85%;">Come riportato nel preambolo dell'atto qui opposto, intestato e qualificato dall'Ente che lo ha emesso "ingiunzione di pagamento", scaturisce e consegue, ad un s.p.v. di accertamento di una contravvenzione al c.d.s. elevata il 19.2.02 nei confronti del qui opponente e notificatagli in data 5.7.02, che, come esplicitato nello stesso atto, "è divenuto altresì esecutivo per mancanza d'impugnazione". Sicché al momento dell'emissione della ingiunzione la Polizia Municipale di Francavilla F.na aveva diggià in sue mani un titolo - il s.p.v. notificato, non opposto e non pagato - divenuto esecutivo ex 3° comma dell'art. 203 del c.d.s., che espressamente "deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novmbre 1981 n. 689" secondo cui l'ente da cui dipende l'organo accertatore deve, conseguentemente al rapporto ed in assenza di assolvimento del pagamento della sanzione in misura ridotta ivi riportata, emettere, al fine di costituirsi un titolo esecutivo nei confronti del contravventore, l'ingiunzione di pagamento.<br />Pertanto, non è dato al giudicante di comprendere la ragione per la quale la P.M. dell'Ente qui opposto abbia ritenuto di applicare una disposizione espressamente derogata invece che quella speciale, e come tale vincolante, di cui all'art. 206 del c.d.s. che fa sì espresso riferimento alla procedura regolata dall'art. 27 della già richiamata legge 689/81 ma sul presupposto che, come nel caso di specie, "il pagamento della sanzione non sia stato effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204" così ponendo a fondamento dell'iscrizione a ruolo, onde recuperare il credito erariale non assolto, il s.p.v. n. 904 del 19.2.02, già di per sé costituente, ex 3° comma dell'art. 203 nel rispetto della deroga ivi contenuta, "titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento".<br />Deve quindi ritenersi l"'inqiunzione di pagamento" "de qua", emessa, peraltro, con un non previsto consistente aggravio di spese a carico del contravventore, provvedimento abnorme rispetto alla norma - speciale ex Cass. 4010/2000, rispetto alla legge 689/81 o alle altre norme citate nel provvedimento opposto - di cui al combinato disposto del 3° comma dell'art. 203 e del 1° comma dell'art. 206 del c.d.s., quest'ultimo titolato "riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", alla cui procedura l'Ente qui opposto era vincolato: eppertanto dell'atto opposto- per le esposte ragioni deve dichiararsene la nullità.<br />Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /></span><div style="text-align: center;"><span style="font-size:85%;">P.Q.M. </span><br /></div><span style="font-size:85%;">Il Giudice di Pace di Oria definendo la presente controversia tra XXXXXXXXXXX avverso il Comune di Francavilla F.na, contumace, così decide:<br />In accoglimento della domanda attorea dichiara la nullità del provvedimento n. 1343 del 24.8.06 qui opposto.<br />Condanna il Comune di Francavilla F.na a rimborsare al qui ricorrente XXXXXXX, e per questi al di lui procuratore dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio che liquida e tassa nell'ammontare di Euro 180,00 di cui Euro 30,00 per spese borsuali ed Euro 150,00 per diritti ed onorari oltre 12,50% forfetario ed IVA e CNA sulle voci soggette.<br />Sentenza esecutiva "ex lege".<br /></span><div style="text-align: right;"><span style="font-size:85%;">Oria 22 febbraio 2007.</span></div></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-30428703635014386872008-01-23T09:13:00.000+01:002008-01-23T09:43:19.389+01:00Costituzione, codici, testi unici e leggi fondamentali<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;">La Costituzione</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=995">Costituzione italiana</a><br /><br /><span style="font-weight: bold;">I 4 Codici</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794">Codice civile</a><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33723">Codice di procedura civile<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653">Codice penale</a><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=2011">Codice di procedura penale<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Altri codici</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=34121">Codice della Strada<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=9869">Codice delle assicurazioni private<br /></a></span><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=9868"><span style="font-size:85%;">Codice della nautica da diporto<br /></span></a><span style="font-size:85%;"><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=33366">Codice del consumo<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=6355">Codice della Privacy<br /></a></span><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34550"><span style="font-size:85%;">Codice di Giustizia Sportiva</span><br /></a> <a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34277"><span style="font-size:85%;">Codice dei medicinali<br /></span></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=1497"><span style="font-size:85%;">Codice deontologico forense<br /><span style="font-weight: bold;"></span></span></a><span style="font-size:85%;"><br /><span style="font-weight: bold;">Ambiente</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=33891">Codice dell'ambiente<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=6931">Codice dei beni culturali e del paesaggio<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Appalti</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34016">Codice degli appalti</a><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Amministrativo</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=550">Legge sul procedimento amministrativo<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=1091">Testo Unico degli Enti Locali<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=1908">T.u. sulla documentazione amministrativa<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=9618">Codice dell'amministrazione digitale<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=2882">Testo unico sul Pubblico impiego<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=3600">Testo unico in materia edilizia</a><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=3315">Testo unico sulle espropriazioni<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Civile</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=4309">Legge sulle locazioni abitative<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34610">Legge sul diritto d'autore<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34185">Codice delle pari opportunità<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=4777">Testo unico in materia di spese di giustizia<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Commerciale</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=2888">Legge fallimentare<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=5602">Nuovo processo societario<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075">Codice della proprietà industriale<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Comunicazioni</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=2757">Testo unico della radiotelevisione<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=6497">Codice delle comunicazioni elettroniche<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Immigrazione</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=836">Testo unico sull'immigrazione<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Internazionale</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=1178">Sistema italiano di diritto internazionale privato<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Lavoro</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=6732">Legge Biagi<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=2609">Testo Unico sulla previdenza complementare<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=6556">Testo unico sulla maternità e paternità<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=6556">Sicurezza sul lavoro (Dlgs 626/94)<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34577">Sciopero nei servizi pubblici essenziali<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;">Penale</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=33849">Testo unico sulla droga<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=2868">Legge di depenalizzazione<br /></a><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=5700">Testo unico sul casellario giudiziale<br /></a><br /><span style="font-weight: bold;"></span></span><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;">Scolastico</span><br /><a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=12&idnot=34229">Testo Unico in materia di Istruzione<br /><span style="font-weight: bold;"></span></a><br /><br /></span></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-42736756887647776212008-01-23T08:56:00.000+01:002008-01-23T09:54:31.533+01:00Avv. Rita Labbro Francia<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_C1tZivXMlX8/R5bzUSDb0LI/AAAAAAAAAA0/GLlgVFJgMNA/s1600-h/Rita%2BLabbro%2BFrancia.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 148px; height: 168px;" src="http://bp0.blogger.com/_C1tZivXMlX8/R5bzUSDb0LI/AAAAAAAAAA0/GLlgVFJgMNA/s320/Rita%2BLabbro%2BFrancia.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5158577952968659122" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />L'avvocato Rita LABBRO FRANCIA, nata a Penne (PE) il 23 maggio 1969, consegue il diploma di laurea in giurisprudenza nel dicembre 1998 presso l’Università degli Studi di Teramo, discutendo la tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano, relatore Prof. Vittorio VALENTINI, dal titolo “Documenti Pennesi in tema di decime. Secolo XIV”.<br /><br />Svolge il praticantato presso lo Studio Legale DI TONNO in Penne, occupandosi del contenzioso civile, amministrativo e di tutte le problematiche sottese.<br /><br />Nell’ambito di questo rapporto di collaborazione ha curato negli anni 2000/2001, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Nel 2002 si trasferisce in Oria iniziando a svolgere qui l'attività professionale.<br /><br />Abilitata patrocinatrice legale dal giugno 2000, ha approfondito la gestione di contratti di locazione. In particolare si é occupata e si occupa di consulenza e contenzioso giudiziale/stragiudiziale inerenti il diritto di famiglia, le separazioni e le successioni.<br /><br />Iscritta all’albo degli Avvocati di Brindisi dal 28.02.2006.<br /><br />c.f. LBB RTI 69E63 G438X</span></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1946332115044287626.post-82862257176073749622008-01-23T08:47:00.000+01:002008-01-23T09:55:16.990+01:00Avv. Antonello D'Amico<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_C1tZivXMlX8/R5byAyDb0KI/AAAAAAAAAAs/ERt7o-inyIc/s1600-h/Antonello%2BD%27Amico.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px; height: 180px;" src="http://bp2.blogger.com/_C1tZivXMlX8/R5byAyDb0KI/AAAAAAAAAAs/ERt7o-inyIc/s320/Antonello%2BD%27Amico.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5158576518449582242" border="0" /></a><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />L'avvocato Antonello D'AMICO, nato a Mesagne (BR) il 6 dicembre 1969, consegue il diploma di laurea in giurisprudenza nel marzo 1999 presso l’Università degli Studi di Teramo, discutendo la tesi di laurea in Teoria Generale del Diritto, relatore Prof. Giacinto AURITI, dal titolo “Caratteristiche differenziali tra valore creditizio e valore monetario”.<br /><br />Svolge il praticantato presso lo Studio Legale MISSERE in Torre S. Susanna, continuando a collaborare sino all’aprile 2005, occupandosi del contenzioso civile e di tutte le problematiche sottese.<br /><br />Nell’ambito di questo rapporto di collaborazione ha curato, negli anni 2000/2001, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale circa il recupero crediti per conto della AUSL BR/1 nelle province di Brindisi e Lecce.<br /><br />Abilitato patrocinatore legale dal maggio 2000, ha approfondito la consulenza contrattualistica ed il contenzioso giudiziale e stragiudiziale inerente il recupero crediti, prestando continuativamente e sino ad oggi la propria attività per diverse aziende operanti nel settore della distribuzione regionale di prodotti alimentari, per l’edilizia e la meccanica.<br /><br />Iscritto all’albo degli Avvocati di Brindisi dal 14.09.2004.<br /><br />c.f. DMC NNL 69T06 F152G<br />p.iva 01965170747</span></div>Antonello D'Amicohttp://www.blogger.com/profile/17059171678109307768noreply@blogger.com